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Onix Asegurari, l’avvocatura Ue dà ragione all’Ivass

Rigettato il ricorso dell’assicuratore romeno, che opera in libertà di stabilimento: rappresenta un rischio per gli assicurati

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L’Ivass può vietare a una compagnia di altro Paese Ue di stipulare contratti in Italia se ci sono rischi per gli assicurati, senza violare le norme Ue sulla libertà di stabilimento. È quanto ha concluso l’avvocato generale della Corte Ue in merito al caso della Onix Asegurari, assicuratore di diritto romeno che svolgeva la propria attività anche in favore di diverse istituzioni pubbliche italiane nel ramo cauzioni. Secondo l’Ivass, la società era sostanzialmente sotto il controllo di un cittadino italiano che non poteva svolgere l’attività in quanto condannato per un delitto ai danni dello Stato, nonché radiato dal Rui per mancato possesso dei requisiti finanziari minimi. La scelta della Romania come sede sociale sarebbe stata dovuta proprio alla volontà di sottrarsi alla legislazione italiana, continuando a esercitare in Italia in virtù del principio della libera prestazione dei servizi. L’Autorità ha quindi riscontrato un rischio per gli assicurati, e in primo luogo per gli enti pubblici italiani. La Onix ha contestato il divieto e ha fatto ricorso, prima al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato, che ha portato la causa davanti ai giudici Ue.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Yves Bot ha dato ragione all’Ivass proponendo un’interpretazione della Terza direttiva assicurazione non vita, che vuole evitare situazioni di abuso del diritto alla libera prestazione dei servizi. Questa prevede  una procedura d’urgenza che consente agli Stati membri di vietare, in via preventiva, a una certa compagnia assicuratrice straniera la conclusione di nuovi contratti assicurativi quando c’è l’esistenza di un rischio per gli assicurati. Per questa ragione, e indipendentemente dalla mancanza delle condizioni per operare sul mercato, l’avvocato generale ha concluso che la Onix può essere destinataria di misure restrittive da parte dell’Ivass.

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