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Stop alle discriminazioni, l’Isvap richiama le imprese sulla convenzione Onu

Necessario garantire l'assicurazione per malattia alle persone con disturbi mentali

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L'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha dichiarato illegittime le clausole che impediscono ai portatori di handicap mentali e ai soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi di fruire di coperture assicurative. L'Italia ha ratificato tale assunto con la legge nazionale del 3 marzo 2009, numero 18, impegnandosi ad adottare tutte le misure idonee al fine di vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, che devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia".

Oggi, l'Isvap con una lettera alle imprese e alle loro rappresentanze, ha reso note le conclusioni del tavolo tecnico appositamente costituito per discutere questo tema, a cui hanno partecipato l'Ania e alcune associazioni, come Progetto Itaca e Unasam. L'Autorità ha dunque richiamato i player assicurativi ad un "sollecito adeguamento delle proprie polizze malattia, eliminando dalle condizioni generali le disposizioni che pregiudizialmente collocano i malati di mente tra le persone non assicurabili" al fine di offrire sul mercato, già dalla fine del 2012, polizze assicurative fruibili dai portatori di handicap mentali.
Al contempo, l'Isvap ha auspicato che le imprese adottino anche nell'ambito dei rami infortuni un "comportamento proattivo nell'assicurare i soggetti con tali problematiche".

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