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Alternative Dispute Resolution

È la procedura con cui è possibile risolvere in maniera più economica e veloce le eventuali dispute nelle quali i consumatori possono essere coinvolti, senza arrivare in tribunale e dunque senza dover sostenere le spese che ciò può comportare - Seconda parte

Alternative Dispute Resolution hp_vert_img
L’Adr è una procedura extragiudiziale che consente a consumatori e imprese di risolvere controversie e reclami tramite organismi di mediazione, senza ricorrere al giudice: con essa è possibile risolvere le eventuali dispute nelle quali i consumatori possano essere coinvolti, in maniera più economica e veloce, senza arrivare in tribunale. Nella prima parte dell’articolo abbiamo parlato dei diversi tipi di Adr, degli organismi preposti e dell’accesso alla mediazione.

SANZIONI PER CHI NON SI PRESENTASSE ALLA MEDIAZIONE 
Dal momento che la procedura di mediazione riveste ormai un’importanza centrale ed è resa obbligatoria in molte circostanze, è previsto che le parti che si dovessero rifiutare di addivenire al tentativo di conciliazione perdano tutti i diritti loro derivanti, una volta che il caso trattato abbia raggiunto la sede di giustizia tradizionale.  
Non solo: poiché la partecipazione al primo incontro di mediazione è doverosa e le parti possono solo ometterla in presenza di un giustificato motivo impeditivo, la parte convenuta che fosse assente ingiustificata nel procedimento di mediazione, può venire condannata al versamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come disciplinato dall’articolo 12-bis, co. 2, del medesimo D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Su questa linea, ad esempio, si è inquadrata la recente sentenza n. 9925/2025 del Tribunale di Milano, che ha ribadito come la partecipazione al primo incontro di mediazione rappresenti un obbligo giuridico inderogabile. Non presentarsi, ritenendo infondata la pretesa avversaria o inviando una comunicazione scritta di non adesione, comporta l’irrogazione di sanzioni economiche e processuali. 
La convinzione di avere ragione, insomma, non giustifica l’assenza al primo incontro, che va sempre presenziato davanti al mediatore. Con tale decisione viene quindi interpretato in modo rigoroso l’obbligo di partecipazione al procedimento di mediazione, scoraggiando le assenze strategiche.

REVISIONE DELLA DIRETTIVA SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Il 17 ottobre 2023 la Commissione Europea ha adottato una proposta di revisione del quadro di attuazione delle Adr, mediante:
1. una proposta legislativa che modifica l’attuale direttiva Adr: (Proposal for a Directive amending Directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution for consumer disputes, as well as Directives EU 2015/2302, EU 2019/2161 and EU 2020/1828);
2. una proposta legislativa, volta ad abrogare il regolamento sulla risoluzione delle controversie online: (Proposal for a Regulation repealing Regulation (EU) No 524/2013 and amending Regulations EU 2017/2394 and EU 2018/1724 with regards to the discontinuation of the European ODR Platform);
3. una raccomandazione (Recommendation on quality requirements for dispute resolution procedures offered by online marketplaces and Union trade associations) rivolta ai mercati online e alle associazioni di categoria dell’Ue che dispongono di un meccanismo di risoluzione delle controversie e agli Stati membri.

Il principale obiettivo è adeguare il quadro Adr ai mercati digitali, coprendo tutte le categorie di controversie relative ai diritti dei consumatori dell’Ue, migliorando l’accesso al sistema nelle controversie transfrontaliere, attraverso l’uso di strumenti digitali, e concedendo una migliore assistenza a consumatori e professionisti.
L’idea è quella di semplificare le procedure, prevedendo la riduzione degli obblighi di segnalazione degli organismi e di informazione dei professionisti, incoraggiando questi ultimi ad aumentare il loro coinvolgimento nelle richieste Adr.
Di grande importanza è anche la proposta di sostituire la piattaforma per la risoluzione delle controversie online (Odr), con strumenti digitali di più facile utilizzo, per aiutare i consumatori a trovare mezzi di ricorso più accessibili, incentivando i mercati online e le associazioni di categoria che dispongono di un meccanismo di risoluzione delle controversie ad allinearsi ai criteri di qualità della direttiva Adr. 

L’OBIETTIVO DI FACILITARE LA COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
La direttiva sarà applicabile a tutte le violazioni del diritto dell’Ue, sempre nell’ottica di una maggiore tutela dei consumatori, ad esempio per quanto riguarda l’indicazione ingannevole dei prezzi, le pratiche discriminatorie, le questioni relative al cambio di fornitore di servizi, l’omissione di informazioni precontrattuali, la portabilità dei contenuti, i rimedi relativi al diritto alla riparazione, etc. Non è difficile comprendere quanto queste proposte impattino sulla vita di tutti i giorni dei consumatori, perché ciascuno di noi si è trovato a combattere con le tante società che vendono prodotti attraverso internet.
D’altro canto, sul piano assicurativo, il previsto inasprimento dei controlli, sempre nell’ottica della difesa dei consumatori, non può che comportare un aumento del contenzioso, e l’uso degli strumenti per la risoluzione alternativa delle dispute dovrebbe aiutare a ridurne i costi complessivi.
Gli Stati membri designeranno un centro europeo dei consumatori e un organismo in grado di facilitare la comunicazione tra le parti, assistere nella procedura, fornire informazioni sui diritti dei consumatori, sulle norme procedurali applicate dagli organismi Adr e sugli altri mezzi di ricorso, quando le controversie non potessero essere risolte mediante soluzioni alternative.
La proposta è attualmente in fase di finalizzazione a livello europeo e non è ancora stata recepita in Italia.

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