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Alternative Dispute Resolution

È la procedura con cui è possibile risolvere in maniera più economica e veloce le eventuali dispute nelle quali i consumatori possono essere coinvolti, senza arrivare in tribunale e dunque senza dover sostenere le spese che ciò può comportare - Prima parte

Alternative Dispute Resolution hp_vert_img
L’Alternative Dispute Resolution (Adr) è una procedura extragiudiziale che consente a consumatori e imprese di risolvere controversie e reclami tramite organismi di mediazione, senza ricorrere al giudice. In pratica, con l’Adr è possibile risolvere le eventuali dispute nelle quali i consumatori (intesi in senso lato, cioè nell’accezione prevista nel Codice del Consumo) possano essere coinvolti, in maniera più economica e veloce, senza arrivare in tribunale e dunque senza dover sostenere le spese (in alcuni casi anche cospicue) che ciò può comportare.

DIVERSI TIPI DI ADR 
Esistono diversi metodi per comporre questo tipo di controversie, perché vi sono diverse procedure Adr cui è possibile ricorrere, oltre alla mediazione o conciliazione, come ad esempio l’arbitrato e il ricorso agli uffici reclami presenti nelle varie compagnie e organizzazioni, proprio allo scopo di gestire tali pratiche. L’arbitrato, ad esempio, è una procedura in cui una controversia viene risolta da soggetti privati, definiti arbitri, anziché da un giudice ordinario. Si conclude con una decisione vincolante, detta lodo, che ha effetti simili a quelli di una normale sentenza. È molto diffuso in ambito societario, per controversie su contratti di appalto, diritti reali e nel commercio internazionale. 
Esistono diversi tipi di arbitrato, come quello rituale, nel quale il lodo produce gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria e può essere reso esecutivo; l’arbitrato irrituale, nel quale le parti affidano agli arbitri il compito di risolvere la controversia mediante un accordo contrattuale tra loro vincolante; l’arbitrato amministrato, gestito da un’istituzione specializzata come una Camera Arbitrale, secondo regolamenti precostituiti; l’arbitrato commerciale internazionale, utilizzato per risolvere controversie tra aziende con sedi in paesi diversi.
Di grande attualità è oggi l’introduzione dell’Arbitrato Assicurativo (Aas), un sistema stragiudiziale operativo dal 15 gennaio scorso, per risolvere dispute tra clienti e compagnie assicurative. Per la sua importanza in ambito assicurativo, tale tipo di arbitrato merita una trattazione a parte, con un’apposita voce del glossario.

BREVE STORIA DELLE ADR 
La prima direttiva europea che ha esteso l’obbligatorietà della conciliazione è stata probabilmente l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, che estendeva tale obbligo a tutte le attività di trasporto, incluse quelli nazionali all’interno degli Stati membri. Parliamo della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, recepita in Italia il 4 settembre 1996.
La stessa è stata successivamente aggiornata e infine sostituita dalla direttiva 2008/68/CE, che disciplina ancora oggi il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e via navigabile. 
Ma si trattava di una norma limitata a un ambito molto specifico: il vero cardine normativo per gli Stati membri dell’Ue possiamo invece individuarlo nella direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, intitolata Determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. In essa, all’articolo 3, sono definiti il concetto di mediazione e la figura del mediatore, ponendo l’accento sulle sue qualità di imparzialità e competenza. Il provvedimento ha obbligato gli Stati membri a favorire la formazione dei mediatori e garantire una qualità elevata nella pratica della mediazione stessa. È stato inoltre attribuito all’organo giurisdizionale il diritto di invitare le parti a ricorrere a questo istituto giuridico. In base a esso, gli accordi previsti nella mediazione diventano esecutivi nel momento in cui entrambe le parti ne facciano richiesta. Nonostante tale scelta, però, le parti stesse mantengono la possibilità di ricorrere successivamente alla giustizia regolare. 
Dopo anni di alterne vicende, il provvedimento europeo è stato finalmente introdotto nel sistema giuridico italiano dal D.lgs. n.28 del 4 marzo 2010. Quest’ultimo ha disciplinato la mediazione civile e commerciale in Italia, rendendola obbligatoria come condizione di procedibilità per specifiche controversie, quali sono quelle riguardanti liti condominiali, diritti reali, successioni, locazioni, controversie bancarie e relative alla responsabilità medica. Per quanto attiene a quest’ultima, ricorderemo che l’articolo 8 della legge 24 dell’8/3/2017, più nota come legge Gelli, prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione, indicando due diverse modalità per la stessa, attraverso l’art. 696-bis del Codice di procedura civile (Accertamento tecnico preventivo), in alternativa alla conciliazione standard, prevista dal summenzionato D.lgs. n.28 del 4 marzo 2010.

ORGANISMI DI MEDIAZIONE 
Gli organismi di mediazione sono costituiti da enti pubblici o privati, che siano in grado di fornire adeguate garanzie di serietà ed efficienza. Per poter operare, questi organismi devono essere iscritti al registro istituito presso il ministero della Giustizia e devono contare su un numero minimo di mediatori. Ciascun mediatore, d’altro canto, può operare per più organismi di mediazione presenti sul territorio, fino a un massimo di cinque. 
Si diviene mediatori dopo aver seguito uno specifico corso di formazione presso organismi iscritti nell’apposito elenco istituito presso il ministero della Giustizia. 
Vi sono percorsi diversi per la costituzione di tali organismi di mediazione, a seconda che ciò avvenga presso gli Ordini degli avvocati, gli altri ordini professionali o le Camere di commercio.
Gli avvocati possono istituire organismi di mediazione presso ciascun tribunale, gli altri ordini professionali, invece, possono istituirne solo per le materie di competenza. Gli organismi esistenti presso le Camere di Commercio godono invece di una sorta di percorso facilitato, essendo inseriti nel registro nazionale degli organismi di mediazione a semplice richiesta.
Ogni organismo, comunque costituito, deve darsi un proprio regolamento di procedura, anch’esso pubblicato nel registro depositato al ministero.

ACCESSO ALLA MEDIAZIONE 
La legge prevede che chi voglia accedere alla mediazione debba presentare un’istanza presso uno degli organismi esistenti. Lo stesso incaricherà uno dei propri mediatori, fissando un primo incontro fra le parti a non più di 15 giorni dal deposito della domanda. Il mediatore cercherà di far raggiungere alle parti un accordo amichevole, sempre che la parte invitata si presenti al procedimento. La mancata partecipazione alla procedura potrà essere considerata dal giudice come argomento di prova, ai fini dell’art. 116 secondo comma del Codice di procedura civile. Esso stabilisce che il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti, incluso il rifiuto ingiustificato a compiere determinate azioni. 
Il procedimento di mediazione non può durare oltre quattro mesi dalla data del deposito della relativa domanda. Se la conciliazione non riesce, il mediatore può formulare una sua proposta, partecipandola alle parti per iscritto e queste ultime avranno sette giorni per accettarla o rifiutarla. Che la conciliazione riesca o non riesca, il mediatore formulerà un processo verbale di cui è rilasciata copia a richiesta delle parti. Se lo stesso dovesse contenere un accordo amichevole, esso sarà omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione. Con tale omologazione, il processo verbale avrà titolo per la sua esecuzione forzata. Il verbale che prevedesse una conciliazione mancata, invece, può essere prodotto dalla parte che ne ha interesse nel futuro giudizio. 
È interessante notare come la parte che, pur vincitrice del giudizio, abbia rifiutato all’epoca la proposta conciliativa che gli avrebbe concesso quanto gli è stato poi assicurato dalla relativa sentenza, sarà condannata a versare al bilancio dello Stato un’ammenda, pari al doppio del contributo unificato dovuto. 
Il meccanismo di conciliazione è unico, qualunque sia l’oggetto della controversia.
 
 

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