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Nuove norme tecniche per la Rc degli intermediari

L’Ivass ha riportato le novità espresse nel Regolamento europeo in merito alle coperture di responsabilità civile, che prevedono anche l’aumento dei massimali

Nuove norme tecniche per la Rc degli intermediari hp_vert_img
Il 29 novembre scorso, l’Ivass ha pubblicato sul proprio sito il testo del regolamento delegato Ue 2019/1935 sulle norme tecniche di adeguamento degli importi base in euro per l’assicurazione della responsabilità civile professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi, come modificato dalla rettifica al predetto regolamento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 novembre scorso.
Il regolamento modifica la direttiva Ue 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Idd) all’articolo 10 (Requisiti professionali e organizzativi), comma 4, prevedendo che:
“Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell’Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione per un importo di almeno 1.300.380 euro per ciascun sinistro e di 1.924.560 euro l’anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti”.
In aggiunta a quanto sopra, il regolamento prevede inoltre che la capacità finanziaria richiesta, pari al 4% della somma dei premi annuali incassati, necessaria per potere andare esenti dall’obbligo di separazione patrimoniale (1) sia portata ad una somma “[...] comunque non inferiore a 19.510 euro”.
La rettifica al regolamento pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 novembre ha chiarito che il predetto regolamento “si applica a decorrere dal 12 giugno 2020”. 

Come cambiano i massimali
Attualmente, l’articolo 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile), comma 4, del regolamento Ivass  40/2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa (il regolamento 40), prevede che i massimali di copertura del contratto di assicurazione per la responsabilità civile per gli intermediari assicurativi e riassicurativi siano di importo almeno pari a:

“a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000; e
  b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000”.

Inoltre, l’articolo 64 (Fideiussione bancaria), comma 1, del medesimo regolamento 40 prevede che gli obblighi di separazione patrimoniale previsti dal precedente articolo 63 (Obblighi di separazione patrimoniale) non si applichino agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Rui che “[...] possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tale fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali”. 

Adeguamento entro giugno 2020
In forza dell’immediata efficacia del regolamento nel nostro ordinamento, gli intermediari assicurativi saranno tenuti, a partire dal 12 giugno 2020, ad adeguare i massimali minimi della copertura assicurativa stipulata per garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi, nell’esercizio dell’attività di distribuzione, conseguenti a negligenze ed errori professionali propri ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato devono rispondere a norma di legge (incluse le società iscritte nella sezione E del Rui e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione), portandoli rispettivamente a:

(i)  euro 1.300.380 per ciascun sinistro (in luogo degli attuali euro 1.250.000);
(ii) euro 1.924.560 l’anno globalmente per tutti i sinistri (in luogo degli attuali euro 1.850.000). 

(1) Si ricorda che l’articolo 117, comma 1, del Codice delle assicurazioni private prevede che “I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo”. Il comma 3-bis del medesimo articolo prevede tuttavia che “Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati con un minimo di 18.750 euro”.  

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