Insurance Trade

Tra micropermanenti e personalizzazione

La modifica portata dalla legge Concorrenza all’articolo 139 del codice delle assicurazioni ha dato seguito a una serie di considerazioni che ancora non hanno trovato un definitivo assestamento. Al centro, le disposizioni che mirano a contenere i risarcimenti per lesioni di lieve entità

Watermark vert
La legge 124 del 4 agosto 2017 (legge Concorrenza) ha modificato l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.
In base a quanto previsto dalla rubrica del novellato art. 139, il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro (oggi 803,79); b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 (oggi 46,88) euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 
L’art. 139 nella sua nuova versione è intitolato Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità. Il legislatore, in realtà, nell’ampliare la portata dell’art. 139, non ha fatto altro che recepire le indicazioni contenute nelle decisioni della Corte Costituzionale, che hanno salvato l’art. 139 del Cap da una serie di censure di illegittimità costituzionale (C. Cost. 16 ottobre 2014 n. 235; in senso conforme C. Cost. 26 novembre 2015 n. 242), nonché del Supremo Collegio (“il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi aredittuali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto emanato ex art. 139 comma quinto, salvo l’aumento da parte del giudice, in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma terzo)” (Cass. 07 giugno 2011 n. 12408). 

Cosa è inteso come danno biologico 
Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico deve intendersi quella lesione, temporanea o permanente, all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
L’art. 32 del dl 24 gennaio 12, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), aveva disposto, al suo comma 3-ter, che “al comma 2 dell’articolo 139 […] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”; e, nel successivo suo comma 3-quater, che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Cap è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. Il comma 19 dell’art. 1 della legge 124 del 2017 ha abrogato il comma 3 quater stabilendo che per la liquidazione dei danni con postumi micropermanenti non è necessario l’accertamento “clinico strumentale obiettivo” solo per le lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza ausilio di strumentazioni. 

Il compito chiave del medico legale 
Di recente, la Suprema Corte ha attribuito un’interpretazione differente e molto più elastica della norma: “Invero, il citato articolo 32, comma 3 quater, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità, predicata dagli articoli 138 e 139 del Cap, che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti a una obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)” (Cass. 26 settembre 2016 n. 18773). Recentissimamente, la Suprema Corte ha altresì stabilito che l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l’esame clinico strumentale obiettivo non è l’unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esame (Cass. Ordinanza 28 febbraio 2019 n.5820). Questa recentissima interpretazione esalta, allo stesso tempo gravando di maggiore responsabilità, il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Risarcibile sarà quindi anche il danno i cui postumi non siano visibili, ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legate.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi, o abbia causato, una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

I limiti della personalizzazione
Con tale modifica il legislatore prevede che oggi:

  • il danneggiato dovrà allegare e provare che la menomazione abbia inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali” o abbia “causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” (rectius: danno morale)
  • la prova della personalizzazione potrà essere data a mezzo prove documentali, orali o anche presuntive
  • tale personalizzazione del danno non patrimoniale, in ogni caso, non potrà superare il 20% del valore tabellare (tetto già previsto dal precedente testo normativo).
L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi di tale articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche. Sulla legittimità di tale limite, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi: in particolare, è stato chiarito che: “questa Corte (nell’occasione, in particolare, della denunciata previsione di limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone, ndr) ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’attività del vettore (sentenza n. 132 del 1985). 
Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 Cap, per il profilo del prospettato vulnus al diritto all’integralità del risarcimento del danno alla persona, va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata” (Corte Costituzionale 16 ottobre 2014 n. 235).
Il Supremo Collegio tuttavia ha di recente ricordato la natura eccezionale di tale norma: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 Cap, per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (Cass. 22 maggio 2017 n. 12787).
Ai sensi dell’art. 7, comma 4, legge 24 del 2017 (legge Gelli Bianco) i danni alla salute causati da un atto medico, e consistenti in invalidità non superiori al 9%, vanno anch’essi liquidati coi criteri stabiliti dall’art. 139 Cap, aggiungendo tra l’altro che: “le tabelle di cui agli artt. 138-139 Cap” debbono essere “integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti