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Agevolazioni per le start-up insurtech

Tutti sanno che nel mondo dell’innovazione operano piccole realtà produttive che coniugano tecnologia e servizi assicurativi, con una precisa definizione che le caratterizza. Qualche incertezza permane invece nel capire la loro forma giuridica

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Il termine insurtech viene utilizzato per descrivere le nuove tecnologie che hanno la potenzialità di innovare il settore assicurativo e di modificarne le pratiche regolatrici.
L’innovazione e le nuove tecnologie, infatti, hanno tutte le carte in regola per rivoluzionare il mondo delle compagnie assicuratrici: la creazione di nuovi prodotti, sempre più su misura e con procedure di denuncia semplificate, è in grado di consentire alle compagnie di raggiungere dei settori fino a ora esclusi da qualsiasi protezione finanziaria.
Si parla di motori, di intelligenza artificiale che, tramite la raccolta di informazioni relative alla posizione dell’utente o all’orario o ad altri dati, permettono alle compagnie di offrire ai propri clienti, tramite notifiche push, specifiche coperture che possono essere attivate direttamente dallo smartphone.

Le caratteristiche di una start-up
Ma che cosa è una start-up innovativa e quali sono i benefici previsti per questa forma giuridica?
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge n. 221/2012, una start-up innovativa è una società di capitali, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre tali società devono essere costituite da meno di quattro anni e avere la propria sede principale in Italia; non possono distribuire utili; devono avere un fatturato annuo inferiore ai cinque milioni di euro; la loro costituzione non deve essere frutto o conseguenza di fusione, scissione o cessione di ramo di azienda, e devono avere come oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Le start-up innovative beneficiano, poi, di una serie di misure di agevolazione, che vanno dall’esonero da diritti camerali e imposte di bollo, alla facilitazione nel ripianamento delle perdite, dagli incentivi fiscali per investimenti (è prevista una detrazione Irpef del 30% per i finanziamenti provenienti da persone fisiche e una uguale detrazione Ires per quelli provenienti da persone giuridiche) a un processo cosiddetto di fail-fast, ossia una procedura volta a rendere più veloce e meno complessa la definizione / chiusura della società.

I progetti più in evidenza 
A oggi, e da una prima analisi, le start-up insurtech da tenere sott’occhio nel mercato italiano ci sembrano Neosurance, che si è aggiudicata il premio Insurance & Previdenza Élite agli Insurance & Previdenza Awards del 2017 e che ha già stretto accordi con tre importanti gruppi assicurativi internazionali, e Namu, start-up innovativa nata dalla partnership con la holding Call2Net e che ha vinto nel 2018 il premio start-up insurtech più innovativa.
Un’altra start-up che ha suscitato grande interesse nel mondo assicurativo è Yolo (acronimo di You only live once – si vive una volta sola), intermediario assicurativo nato nel 2016 che propone ai propri clienti coperture attivabili solo quando l’utente ne ha bisogno (on-demand) e solo per il tempo che gli occorre (pay-per-use), consentendogli di assicurare la propria giornata sui campi da tennis o in piscina, o di proteggersi dagli infortuni domestici o ancora di assicurare gli elettrodomestici appena acquistati.

Il dubbio sull’identità
Per quanto riguarda i profili giuridici sottostanti, da una rapida analisi dei siti web di alcune start-up insurtech emergono alcuni aspetti che ci paiono problematici. 
Innanzitutto, in alcuni di questi siti non è chiara la forma giuridica adottata dalla start-up: nello specifico non si comprende se questa sia una start-up innovativa, un intermediario assicurativo o, se è questo il caso, se sia abilitata a tale attività.
Altro aspetto da valutare sono i cosiddetti terms and conditions: difficilmente reperibili o addirittura assenti in certi casi e in altri presenti ma incompleti. Vengono spesso presi in considerazione, infatti, solamente aspetti di data protection, tematica sicuramente importante, anche alla luce della recente entrata in vigore del Gdpr, ma altri aspetti civilistici altrettanto importanti, quali il diritto di recesso, la limitazione di responsabilità o la modifica delle condizioni di utilizzo (vedi diritti dei consumatori), non vengono toccati, come anche vengono tralasciati gli aspetti giuridici relativi alla proprietà intellettuale.

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