Insurance Trade

Innovazioni nell’assicurazione obbligatoria per la Rca

Terza parte - Il provvedimento Ivass 72/2018 disciplina le regole relative al bonus-malus definendo una serie di casistiche. In questo numero e nel successivo, un approfondimento sulle novità contenute nella norma

Watermark vert
Con il provvedimento 16/04/2018 n° 72, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 02/05/2018, l’Ivass ha stabilito nuove regole per il regime assicurativo bonus-malus, stabilendo i nuovi criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (cd. classe di Cu), e di continuità della storia assicurativa, di cui all’art. 3 del regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni (come modificato dalla legge Concorrenza n. 124/2017).
Le norme (dieci articoli) entreranno in vigore con una diversa scansione temporale. Alcune norme sono entrate in vigore il 3 maggio, altre tra giugno 2018 (contratti con forma tariffaria a franchigia e a tariffa fissa, tuttavia con riferimento ai contratti in scadenza al 1° agosto 2018) e gennaio 2019 (incidenti stradali sotto copertura di polizza temporanea).
Per quanto concerne l’assegnazione della classe di Conversione universale (Cu), la norma distingue: 
- l’ipotesi di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al Pra, di prima registrazione nell’Archivio nazionale dei veicoli, dove al contratto si applica la classe di Cu 14;
- l’ipotesi di veicoli già assicurati, dove il contratto è assegnato alla classe di Cu indicata nell’attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3. 
Tale ultima norma disciplina la classe di Cu. Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, nell’attestazione sullo stato del rischio è indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia la classe di Cu. 

La tabella di conversione universale
I criteri di attribuzione della classe di Cu per l’annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento Ivass n. 9, del 19 maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati in una specifica tabella.
Ciascuna singola impresa, peraltro, adotterà una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe di Cu, indicata nell’attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall’impresa anche attraverso l’individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133, comma 1-bis, del Codice delle assicurazioni private. 
Tale tabella dovrà essere disponibile all’interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa (broker) e sul sito internet dell’impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza. Deve essere peraltro ben chiaro che “I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull’evoluzione delle classi di Cu”. 

Le polizze di durata temporale
L’attestato di rischio, inoltre, conserva una validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea. 
A tale proposito, per polizza di durata temporanea, per Ivass, “si intende il contratto di assicurazione Rc auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa”. 
Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze di cui al comma precedente, comunicati alla banca dati degli attestati di rischio, ai sensi dell’art. 4-bis del provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della classe di Cu. 

Regole Cu uguali per tutti
L’art. 7 del provvedimento, poi, ha previsto delle regole specifiche per la disciplina della classe di Cu. 
Il contratto sarà assegnato alla classe di Cu 18 “qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto”. 
I casi di mantenimento della classe di Cu e della relativa Tabella di sinistrosità pregressa contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992, sono invece disciplinati dalle seguenti regole specifiche: 

  1. per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di Cu da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14esima quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di Cu 14; 
  2. in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di Cu maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di Cu maturata sul veicolo ora intestato a uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, e avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; 
  3. nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di Cu già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di Cu maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente e avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto; 
  4. qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto, la classe di Cu attribuita a un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di Cu già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di Cu precedente alla perdita di possesso; 
  5. nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita; nel caso in cui al nuovo veicolo dallo stesso acquistato venga attribuita la medesima classe di Cu del precedente veicolo. 
La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi, la classe di Cu maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

I più visti