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Innovazioni nell’assicurazione obbligatoria per la Rca

Seconda parte - Dopo aver trattato il tema degli sconti obbligatori secondo i più recenti regolamenti e provvedimenti dell’Ivass, proseguiamo in questo numero con l’approfondimento per quanto concerne l’attestato di rischio dinamico

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Con Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante modifiche al regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015 e al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015, l’Istituto di vigilanza ha introdotto una nuova disciplina dell’attestato di rischio, il c.d. Attestato di rischio dinamico.
Tale provvedimento, composto da cinque articoli, è andato a completare il più ampio processo di dematerializzazione dell’attestato di rischio avviato con l’emanazione del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015. Le modifiche al regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015 sono contenute nell’art. 1 del provvedimento e riguardano: 

  1. la previsione del rilascio dell’attestato di rischio per tutte le polizze, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto; 
  2. la modifica della Tabella di sinistrosità pregressa e la sua progressiva estensione fino a 10 anni; 
  3. l’introduzione dello Iur (identificativo univoco del rischio) all’interno dell’attestato di rischio; 
  4. ulteriori disposizioni in materia di privacy richieste dall’autorità di vigilanza competente; 
  5. l’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento, delle norme relative a casi specifici di rilascio dell’attestato di rischio, la cui disciplina è stata più organicamente ricollocata nell’ambito del provvedimento sulle regole evolutive delle classi di conversione universale;  
  6. l’armonizzazione delle disposizioni concernenti i sinistri che devono essere riportati nell’attestato.  
Le disposizioni sulla banca dati
Le modifiche al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015 sono contenute nell’art. 2 del provvedimento, e riguardano l’inclusione nella banca dati degli attestati di rischio dei sinistri pagati tardivamente e di quelli relativi a polizze di durata temporanea, nonché la comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri pagati tardivamente. 
Le restanti disposizioni provvedono a sostituire l’allegato 1 al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare il tracciato record di alimentazione della banca dati alle mutate esigenze contemplate dall’attestato dinamico (art. 2bis) e a disporre obblighi di informativa in capo alle imprese di assicurazione, al fine di rendere noto agli assicurati il contenuto delle disposizioni contenute nel provvedimento (art. 3). 
L’art. 4, infine, stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo per le disposizioni in materia di attestato dinamico relative ai contratti a franchigia e tariffa fissa e allo Iur, che entrano in vigore il 1° giugno 2018, per i contratti in scadenza dal 1° agosto 2018, e le disposizioni relative alla gestione dei sinistri delle polizze di durata temporanea e dell’estensione a dieci anni della tabella di sinistrosità pregressa, che entrano in vigore il 1°gennaio 2019. 
Ivass è intervenuta perché vi era la necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della banca dati degli attestati di rischio all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione di cui alla lettera j) dell’art. 1 del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015, ovvero pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l’assicurato avesse cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente). 
In precedenza, i sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto, non concorrevano a valorizzare la corretta sinistrosità dell’assicurato, quando lo stesso cambiava compagnia di assicurazione alla scadenza della polizza.  

Il ruolo dirimente dello Iur
Tramite il nuovo processo informatico introdotto, le imprese hanno la possibilità di aggiornare la posizione di rischio relativa a un assicurato con i movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente, anche al di fuori del periodo di osservazione o comunque dopo la scadenza di contratto, e anche quando il cliente cambia impresa. 
A tal fine viene utilizzato lo Iur, Identificativo univoco di rischio, ovvero un codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio. 
Lo Iur identifica univocamente ciascuna unità di rischio e consente di gestire nell’ambito della banca dati i movimenti di aggiornamento dell’attestato finora gestiti medianti interventi manuali:  

  1. sinistri pagati tardivamente: ovvero sinistri relativi a polizze di durata annuale (o annuale più frazione di anno) che non vengono registrati nell’attestato o perché pagati, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione (vale a dire, attualmente negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure perché pagati anche parzialmente, qualunque ne sia il motivo , dopo la scadenza del contratto e sfuggono all’attestato di rischio qualora l’assicurato cambi compagnia;
  2. eliminazione di un sinistro dalla tabella di sinistrosità pregressa perché impropriamente rilevato dalla compagnia oppure perché riscattato dall’assicurato;
  3. riapertura di un sinistro chiuso senza seguito in precedenza;
  4. modifica della tipologia di sinistro nel tempo: es. da sinistro con soli danni a cose a sinistro misto con danni anche alla persona;
  5. modifica della percentuale di responsabilità e/o della situazione di responsabilità (es. da maggioritaria a paritaria o viceversa);
  6. sinistri relativi a polizze di durata temporanea: qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato tali polizze saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio. 
In caso di sinistro pagato tardivamente, il sistema consente di gestire i sinistri pagati fuori del periodo di osservazione, che vengono recuperati e presi in gestione dalla banca dati (c.d. riciclo). 
Secondo tale modalità il sistema verifica nella banca dati Sita – coperture assicurative, tramite l’Identificativo univoco di rischio, se il rischio, cui il sinistro si riferisce, continua a essere assicurato dalla stessa impresa oppure se alla scadenza del contratto il rischio è stato assicurato da una nuova impresa. In ogni caso, il sinistro viene comunicato all’impresa che ha in carico il rischio consentendo la valorizzazione nell’attestato. In definitiva, questo provvedimento dovrebbe consentire di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell’assicurato. 

Una più completa conoscenza dei sinistri
L’attestato di rischio, e quindi il premio assicurativo, terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente). 
Si confida dunque che con tale provvedimento venga completato il passaggio alla banca dati degli attestati di rischio di tutti i sinistri a prescindere dal periodo di accadimento e di pagamento e dal tipo di contratto cui sono riferiti.  
L’introduzione di queste nuove norme dovrebbe consentire una più equa tariffazione dei premi Rc auto, soprattutto a beneficio degli automobilisti virtuosi, eliminando quindi possibili arbitraggi ed elusioni consentiti dalle differenti interpretazioni della regolamentazione previgente. 
Tenuto conto della necessità di definire soluzioni tecniche rivolte alle imprese che alimentano la banca dati, il processo di analisi ha comportato per l’Ivass un approccio che tenesse conto delle esigenze tecniche rappresentate e dei relativi tempi di attuazione. 
I benefici per il mercato dell’introduzione delle norme in commento, tenuto anche conto dei comportamenti virtuosi che potranno essere determinati dalla corretta rilevazione della sinistrosità, dovrebbero compensare ampiamente gli impatti sui processi organizzativi aziendali delle imprese.  

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