Insurance Trade

La “mala gestio” dell’assicuratore Rc auto

La Corte di Cassazione si è espressa in un caso nel quale il ritardo nel risarcimento da parte della compagnia aveva aperto all’ipotesi di cattiva gestione da parte dei danneggiati. La motivazione della sentenza trova la sua ragione nell’ammontare del massimale rispetto alle richieste

Watermark vert
Una recente ordinanza resa dalla suprema Corte di Cassazione (num. 9666 del 19 aprile 2018, presidente Amendola; relatore Rossetti) fa il punto e ci rammenta la disciplina complessa (ma per il vero costante nella interpretazione giurisprudenziale) sul contenuto e, soprattutto, sulle conseguenze della mala gestio o negligente gestione del sinistro che l’assicuratore della Rc auto ponga in essere nel rapporto di garanzia previsto, verso l’assicurato, dalle leggi e dal Codice delle Assicurazioni private. 
La cattiva gestione può materializzarsi soprattutto quando l’assicuratore ometta di istruire il sinistro e liquidare quanto dovuto alla vittima nei tempi e con le modalità rigorose e precise previste soprattutto dagli artt. 148 e 148 del Codice delle Assicurazioni. 
Le conseguenze, invece, di tale atteggiamento negligente dell’assicuratore possono diversamente riverberarsi tanto nella sfera della vittima, quanto nel contesto degli interessi propri dell’assicurato stesso. 

L’inadempienza non sempre incide sul limite di massimale
La vicenda che porta alla decisione qui riferita tra origine dal giudizio promosso dagli eredi di una vittima di un sinistro stradale mortale contro il responsabile e il suo assicuratore e, per quanto qui consta, la cui domanda era allargata alla declaratoria di mala gestio dell’impresa garante sul presupposto che la stessa avesse colposamente ritardato il pagamento dell’indennizzo, così rendendosi inadempiente al contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con l’autore dell’illecito, ed esponendolo di conseguenza al rischio di restare privo di copertura per i danni eccedenti il massimale.
Le corti territoriali accolsero solo parzialmente la domanda di mala gestio riconoscendo una somma eccedente il massimale per effetto della maturazione degli interessi dalla data della insorgenza della obbligazione risarcitoria per l’assicuratore alla data di effettivo e ritardato esborso.
Il ricorso in cassazione si basava dunque sulla considerazione che il giudice del merito avrebbe trascurato di considerare che il difensore dei danneggiati in sede stragiudiziale aveva rivolto all’assicuratore una proposta transattiva; che questa proposta era stata ingiustificatamente rifiutata e che, ove accettata, avrebbe avuto l’effetto di estinguere ogni obbligazione dell’assicurato verso le danneggiate. 
Pertanto, concludevano le ricorrenti, il danno patito dall’assicurata era pari non già alla mera rivalutazione del massimale garantito, ma all’intero importo del danno da versare alle vittime del sinistro, anche se eccedente detto limite. 
Nel respingere la censura, la Corte osserva che non sempre, una volta accertata tale condotta inadempiente, per ciò solo il limite del massimale venga meno del tutto.

I casi della “mala gestio”
In realtà, per stabilire quali siano le conseguenze dell’inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile all’obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (la cosiddetta mala gestio propria), occorre distinguere tre ipotesi.
La prima eventualità è che, nonostante la “mala gestio” e il ritardato adempimento, il massimale resti capiente. In tal caso ovviamente nulla quaestio: si applicheranno le regole sulla mora nelle obbligazioni di valore e nella materia della Rca l’assicuratore potrà andare incontro unicamente alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 315 del Codice delle Assicurazioni.
La seconda eventualità è che il massimale, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento: vuoi per effetto del deprezzamento del denaro, vuoi per effetto della variazione dei criteri di liquidazione del danno. 
In tal caso l’assicurato, se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto l’obbligo indennitario, avrebbe beneficiato d’una copertura integrale della propria responsabilità. Di conseguenza, nel caso di mala gestio, l’assicurato potrà pretendere dall’assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale, giacché l’assicuratore dovrà in tale ipotesi risarcire non il fatto dell’assicurato, ma il fatto proprio, e cioè il pregiudizio al diritto di garanzia dell’assicurato, derivato dal colposo ritardo nell’adempimento.
La terza eventualità è che il massimale assicurato già all’epoca del sinistro fosse incapiente. In tal caso, quand’anche l’assicuratore avesse tempestivamente pagato l’indennizzo, l’assicurato non avrebbe giammai potuto ottenere una copertura integrale della propria responsabilità. Di conseguenza, se l’assicuratore incorre in mala gestio, in questo caso egli sarà tenuto a pagare gli interessi legali (ed eventualmente il maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c.), sul massimale.

Responsabili solo del ritardato pagamento
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato che il danno causato dall’assicurato eccedeva il massimale già al momento del sinistro.
Ricorreva dunque la terza delle ipotesi sopra elencate, e correttamente il giudice del merito ha stimato il danno da mala gestio limitandosi a rivalutare il massimale.
Infatti, osserva la Corte, anche se l’assicuratore avesse pagato il terzo danneggiato illico et immediate, l’assicurato sarebbe comunque rimasto esposto alle pretese risarcitorie per la parte eccedente. 
Né, ovviamente, l’assicuratore era tenuto ad accettare una proposta transattiva che, per quanto detto, esigeva il pagamento non solo d’una somma eccedente il massimale, ma eccedente anche il massimale rivalutato: ovvero la misura massima dell’indennizzo esigibile dall’assicuratore, quando già al momento del sinistro il massimale sia incapiente.
In sintesi, la conseguenza della “mala gestio”, e quindi l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore verso l’assicurato per la negligenza nel ritardo, sono limitate alle conseguenze dirette di tale omissione colpevole.
Solo se, con la propria inerzia, l’assicuratore genera all’assicurato la perdita della possibilità di contenere il danno all’interno del limite della garanzia, la stessa impresa dovrà versare tutte le somme di danno, anche se eccedenti detto limite. In caso contrario, come in quello qui narrato, la condotta colpevole potrà essere sanzionata solo con la maggior somma pari a rivalutazione monetaria e interessi legali del massimale non messo tempestivamente a disposizione, seppure per il parziale risarcimento del danno.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

I più visti