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Le parole della distribuzione assicurativa

Il 2018 è già caratterizzato come l’anno in cui diventeranno applicative le novità apportate da molti regolamenti e leggi. Il settore, e in modo particolare gli intermediari, dovranno presto entrare in confidenza con sigle e nomi nuovi: ecco il significato dei termini che saranno più di uso comune

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Le rapide trasformazioni del quadro legislativo e regolamentare, ad alto impatto per le compagnie di assicurazione, gli intermediari e per il mercato, rendono sempre più indifferibile la definizione di un linguaggio chiaro e comune.
L’emanazione del regolamento Priips n. 1286/2014, la successiva entrata in vigore della direttiva Mifid II il 3 gennaio 2018, nonché l’effettiva applicabilità – seppur prorogata a ottobre del 2018 – della direttiva Idd, concentrano nell’anno in corso novità cruciali per il settore assicurativo.
Da legali di compagnie e intermediari, abbiamo spesso avvertito la necessità di muoverci entro coordinate e terminologie condivise, consapevoli dell’importanza di punti di riferimento fruibili per tutti gli addetti ai lavori. 
Per questo abbiamo immaginato il seguente glossario, quale strumento che possa contribuire a consolidare e definire le novità terminologiche che il legislatore locale ed europeo ci consegna, nonché costituire una sintetica guida nelle principali novità del settore assicurativo. 

Glossario
  • Regolamento Priips: regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti d’informativa precontrattuale contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Il regolamento è stato approvato in data 26 novembre 2014 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Tra i principali contenuti del regolamento l’introduzione del Kid (di piena applicazione dal 1° gennaio 2018).
  • Direttiva Idd: direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa, approvata in data 20 gennaio 2016 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. La direttiva ha ad oggetto una complessiva ridefinizione del ruolo degli intermediari assicurativi, maggiormente tenuti a operare in ottica consulenziale nel miglior interesse del cliente, attribuendo un ruolo di controllo sui prodotti assicurativi condiviso tra compagnie di assicurazione e intermediari, secondo il più generale principio della trasparenza contrattuale. 
  • Priips: l’acronimo deriva dal termine inglese Packaged retail insurance investments products, oggetto del regolamento (UE) n. 1286/2014 (regolamento Priips). Il termine Priips può essere tradotto come “prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati”, con i quali l’articolo 4 del regolamento citato intende o un «prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato» o «Prip», o un «prodotto di investimento assicurativo», ossia un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato (es. una polizza di ramo III unit-linked).
  • Ibips: l’acronimo sta per Insurance-based investment products, ossia prodotti di investimento assicurativo. Sono definiti dalla direttiva Idd (articolo 2, par.1, n. 17) come prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte in modo diretto o indiretto alle fluttuazioni del mercato. Si tratta di prodotti assicurativi sulla vita di cui al ramo I (polizze rivalutabili e a gestione separata), al ramo III (polizze unit e index linked), al ramo V (operazioni di capitalizzazione), nonché dei prodotti cosiddetti multiramo, che combinano due rami vita (tipicamente ramo I e ramo III, quale componente di investimento).
  • Kid: l’acronimo sta per Key information document (“Documento contenente le informazioni chiave”). È il documento di informativa precontrattuale introdotto dal regolamento Priips. Si tratta di un documento standardizzato, redatto dalla compagnia di assicurazioni/produttore in modo accurato, chiaro e sintetico, nonché con un linguaggio accessibile e di facile comprensione. Il template o modello di riferimento è allegato al regolamento delegato (UE) 653/2017, contenente le norme tecniche di attuazione (Rts Regulatory Technical Standards) delle disposizioni di cui al regolamento Priips. Quando l’intermediario assicurativo/distributore commercializza i prodotti Priips, egli deve consegnare al cliente al dettaglio, in tempo utile prima della conclusione del contratto, il documento contenente le informazioni chiave. Il Kid fornisce agli investitori al dettaglio le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull’investimento e per confrontare i diversi PRIIPs, al fine di incrementare la trasparenza a favore dei contraenti.
  • Kiid: da non confondere con il Kid. L’acronimo sta per Key Investor information document definito dalla direttiva Ucits IV (2009/65/CE). Il Kiid è il documento di informativa precontrattuale che contiene le informazioni chiave per comprendere le caratteristiche e il funzionamento del fondo comune d’investimento (Oicr) proposto come sottostante del prodotto di investimento assicurativo, ai sensi dell’art.14, comma secondo, del regolamento delegato (UE) 653/2017.
  • (I)Pid: l’acronimo sta per (Insurance) product information document (documento informativo standardizzato), previsto dall’art. 20 della direttiva Idd. È il documento di informativa precontrattuale standardizzato, previsto per i prodotti assicurativi non vita e recante le principali informazioni sul prodotto, secondo la medesima logica del Kid. Il modello (template) di riferimento si trova in allegato al regolamento delegato della Commissione n. 1469/2017. 
  • Dip: è l’acronimo utilizzato dall’autorità italiana di vigilanza sul mercato assicurativo, l’Ivass, per indicare il documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione dei rami danni. Il Dip coincide con il (I)PID, è la traduzione quindi in italiano di Pid, i due acronimi possono considerarsi sinonimi.  
  • Dip aggiuntivo: è il documento contenente le informazioni aggiuntive e complementari sui prodotti dei rami danni rispetto al Dip principale, nonché le informazioni riguardanti le modalità di denuncia del sinistro e la proposizione dei reclami. È oggetto del processo di rivisitazione del regolamento Isvap n. 35/10, di cui al documento di consultazione Ivass n. 3/17. 
  • Inducement: letteralmente, incentivi definiti dalla direttiva Idd con specifico riferimento ai prodotti cosiddetti Ibips, in analogia con quanto previsto dalla direttiva Mifid II per i servizi di investimento. La direttiva Idd introduce una serie di limiti al riconoscimento di onorari e compensi in virtù dell’attività di intermediazione prestata, a favore dei distributori assicurativi, nonché di criteri per la definizione di detti limiti. La direttiva Idd è stata poi integrata dal regolamento della commissione UE 2359/2017, che dispone in materia di conduct of business con particolare attenzione per i temi di inducement, conflitti di interesse e in generale per i principi che devono regolare la distribuzione degli Ibips da parte delle compagnie e degli intermediari. Una finalità precipua della normativa è quella di assicurare che i distributori agiscano nel rispetto del principio del miglior interesse del cliente, consigliando prodotti assicurativi rispondenti alle richieste ed esigenze assicurative dei clienti. In particolare, Idd intende evitare che la percezione (o il pagamento) da parte del distributore assicurativo di un onorario o una commissione o di benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente: i) non abbia alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente; ii) non pregiudichi il rispetto da parte dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario assicurativo dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
  • Manufacturer: l’impresa di assicurazione è definita quale manufacturer all’interno della direttiva Idd. Essa è tenuta ad attuare presidi e procedure di corretta e completa informativa al cliente rispetto alle principali caratteristiche del prodotto assicurativo che immette sul mercato. Essa è altresì tenuta ad attuare i presidi in materia di governo e controllo del prodotto (Pog).
  • Manufacturer de facto: l’intermediario assicurativo che sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l’impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali.  
  • Pog: l’acronimo sta per Product oversight and governance, presidi in materia di governo e controllo del prodotto, ai sensi dell’art. 25 della direttiva Idd. Si tratta delle misure di governance che gli organi amministrativi (cda) delle imprese di assicurazione dovranno adottare già a partire dalla fase di ideazione del prodotto assicurativo, in un’ottica di monitoraggio costante del medesimo sul mercato di riferimento. Ogni prodotto assicurativo distribuito dovrà essere ideato per soddisfare le esigenze di una tipologia di clienti con caratteristiche predefinite e astratte (target market) individuato dalla compagnia anche mediante una proiezione in concreto della distribuzione del prodotto (product testing). Il produttore dovrà anche monitorare la rispondenza nel tempo del prodotto con le esigenze del segmento di clienti inizialmente individuato. Apposite presidi in materia di Pog e rispetto del target market dovranno essere rispettati anche dagli intermediari (i.e. distributori).

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