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Il rinvio Rc avvocati: una questione di durata

Il recente posticipo di un mese per l’entrata in vigore dell’adeguamento al regime minimo obbligatorio delle polizze per i professionisti del diritto, deriva con ogni probabilità da quanto previsto dalla legge Concorrenza in termini di ultrattività

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Con decreto del ministero di Giustizia del 10 ottobre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale. n. 238 dell’11 ottobre scorso) è stato disposto il differimento dell’entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016, recante condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.
Il decreto dell’ottobre 2016, come noto, recava al proprio interno la regolamentazione attesa per la disciplina degli obblighi assicurativi della categoria forense, come disciplinato dalla legge (innanzitutto, dal dl n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modifiche, e in seguito dall’art. 12 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 denominata Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
Tale provvedimento ha disposto le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.
In particolare l’art. 5, comma 2, del citato decreto ne ha differito l’entrata in vigore "decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", e quindi all’11 ottobre del corrente anno 2017.
Con il provvedimento ora segnalato, pertanto, si prevede che (art. 1) “La data di entrata in vigore del decreto del ministro della Giustizia del 22 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2016, di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo decreto è differita di trenta giorni”, e quindi al 10 novembre 2017.
Le ragioni di tale provvedimento in limine vengono indicate nella necessità di concedere un tempo alla negoziazione di convenzioni in fase oramai conclusiva: “Ritenuto opportuno differire di trenta giorni la data di entrata in vigore del predetto decreto, al fine di consentire il perfezionamento dell’iter procedurale avviato dal Consiglio nazionale forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata a offrire agli iscritti all’albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore”.
Come noto la disciplina normativa odierna dispone un doppio onere a carico dell’esercente la professione forense, a pena di provvedimento disciplinare da parte del proprio ordine professionale per l’iscritto inadempiente.

È centrale la durata della copertura
Il primo obbligo è legato all’esercizio della professione in sé e verso la clientela, mentre l’altro alle vicende proprie della vita della attività organizzata in studio.
Il decreto dell’11 ottobre 2016 ha regolato così gli aspetti essenziali, dunque, di tale onere di legge, sia in termini di contenuti minimi dell’obbligo assicurativo, e quindi dell’oggetto della copertura assicurativa che il professionista forense sarà tenuto a stipulare a garanzia dei danni involontariamente causati ai clienti e ai terzi (art.1), sia per quello che concerne la misura dei massimali minimi obbligatori (art. 3).
L’articolo 2 del dm 22 settembre 2016 incide invece in maniera sensibile sulla complessa tematica della durata nel tempo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale, inserendosi in un solco di conformità con la notissima sentenza resa dalla suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016, più volte trattata su queste pagine).
Il primo comma dell’art. 2, difatti, afferma che “L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza”.
La norma sembra dunque fare riferimento esclusivo alla disciplina contrattuale (maggiormente in uso nel comparto della Rc professionale) delle coperture a prima richiesta (o claims made), vale a dire quelle che legano la generazione cronologica del sinistro non al momento della commissione del fatto/errore, bensì a quello della prima richiesta pervenuta dal danneggiato.

Come incide la legge Concorrenza
Il secondo comma dell’art. 2 prevede poi che “L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività”.
Proprio in tema di durata del contratto assicurativo e dei suoi effetti nel tempo, di recente è stata introdotta (un po’ inaspettatamente) una disposizione che ha sollevato non poche perplessità interpretative.
Alludiamo al testo del XXVI comma dell’art. 1 della legge Concorrenza (n. 124 del 4 agosto 2017), appena entrata in vigore, per il quale, con riferimento alla copertura assicurativa obbligatoria per i professionisti, si prevede che “in ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze  assicurative  di  cui  al  periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di  ultrattività  della copertura per le richieste di risarcimento presentate  per  la  prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti  generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività  della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio”.

Posticipare per chiarire
Va detto che prevedere l’obbligo di proporre una condizione di ultrattività (con ovvia maggiorazione di premio) per una polizza a copertura della Rc professionale, equivale ad ammettere che il regime negoziale tipico di questa tipologia di contratti è quello proprio governato dalla clausola claims made.
Non pare controvertibile che ci si trovi di fronte a una mera opzione non vincolante di proporre la ultrattività in parola nei testi di polizza, e quindi semplicemente ad un obbligo di proporre (anche nelle polizze attualmente in vigore) l’estensione in argomento.  
Certamente però, l’opzione prevista dalla legge Concorrenza al XXVI comma dell’articolo unico costituisce una variabile di calcolo del premio, come opzione eventuale, che le polizze future dovranno prevedere e, con esse, anche le regolamentazioni dei convenzionamenti collettivi in fieri che sono proprio in questi giorni oggetto delle trattative avviate presso il Consiglio nazionale forense.
Facile dunque ipotizzare che il rinvio di trenta giorni dell’entrata in vigore, posto dal decreto del ministero Giustizia dello scorso 10 ottobre, costituisca un margine temporale necessario e finalizzato, come si legge nella premessa, a consentire il perfezionamento dell’intesa convenzionale di categoria anche in ossequio a quest’ultimo incombente negoziale. 

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