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Il medico nella valigia: perché non decolla

L’innovazione digitale in sanità potrebbe avere molteplici applicazioni, dal consenso informato elettronico fino alla telemedicina: a ostacolarla, tuttavia, una cultura informatica non sufficientemente diffusa e vincoli normativi che appesantiscono l’introduzione di sistemi tecnologici

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Oltre 2.500 milioni di dollari nel 2016 –metà dei quali generati in Usa – destinati a quintuplicare in quattro anni: queste le dimensioni del business globale connesso alla telemedicina. Si moltiplicano i billionaire che hanno seguito Richard Branson, che nel 2015 ha investito oltre 21 milioni di dollari in una società privata del settore, e le società globali come Google, che ha creato servizi connessi alla telemedicina.
Gli strumenti–servizi di telemedicina maggiormente diffusi si possono sostanzialmente distinguere tra quelli dedicati alla gestione di patologie croniche - non di urgenza e quelli utilizzati per intervenire in situazioni critiche. In entrambi i casi, al centro della strumentazione c’è, di norma, un impianto di videoconferenza, a cui vengono collegati di volta in volta strumenti per la diagnostica e il monitoraggio di parametri sanitari, che il medico specialista può utilizzare dalla propria postazione in remoto per dare indicazioni operative in tempo reale. A titolo di esempio, si può citare il medico nella valigia presente sui mezzi di soccorso made in Usa per permettere, in caso di necessità durante il trasporto d’urgenza, la connessione in tempo reale dei soccorritori (paramedici, infermieri, volontari) con medici specialistici. È evidente che tale strumentazione può essere facilmente adattata e utilizzata per assistere pazienti che per ragioni logistiche sono impossibilitati a essere assististi direttamente.

Il consenso informato tra distorsioni e potenzialità
Ma digital innovation in sanità non è solo telemedicina, e non va sottovalutata l’efficacia dell’automazione amministrativa. Si pensi, ad esempio, al consenso informato la cui ratio è, appunto, quella di informare il paziente sul trattamento a cui sta per essere sottoposto.
È evidente la difficoltà, per un paziente non esperto della materia, di comprendere le implicazioni delle scelte terapeutiche e le diverse opzioni possibili, e da qui la necessità dell’acquisizione della certificazione della decisione consapevole del paziente. Il medico non deve e non può sostituirsi al paziente nelle scelte ma deve, analogamente a quanto accade per altre forme di consulenza, effettuare un’analisi, identificare le possibili soluzioni, esporle al paziente e quindi porre in essere le soluzioni identificate dal paziente al pari di quanto accade nella consulenza legale, fiscale o di altra natura. Si ricorda che il diritto a essere compitamente informato, e quindi ad avere un ruolo attivo nella scelta terapeutica trova precisi riferimenti nella Costituzione oltre che nel Codice di deontologia medica, in quanto la pratica terapeutica deve essere posta in essere rispettando due diritti fondamentali della persona malata: quello a essere curato efficacemente secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e quello all’autodeterminazione. Una recente sentenza della Cassazione ha inoltre stabilito che nemmeno l’esito favorevole dell’intervento medico è esimente la responsabilità del medico che non abbia fornito adeguata informazione al paziente e raccolto il consenso informato.
Nella pratica purtroppo il consenso informato è però spesso percepito dai medici come una mera attività amministrativa che ha la funzione di deresponsabilizzarli o comunque di alleggerire le loro responsabilità in caso di conseguenze negative della prestazione somministrata al paziente.
Paradossalmente, quindi, il consenso informato diviene spesso un elemento di ulteriore peggioramento nell’alleanza terapeutica fu medico e paziente, in quanto al paziente danneggiato, e non adeguatamente informato, viene opposta la sottoscrizione di un documento che alleggerisce la posizione di chi l’ha leso.

Sanità e pazienti più digital
Inoltre, la gestione non digitale del consenso informato espone la struttura sanitaria e il medico al rischio operativo derivante dalla gestione manuale della documentazione che, per altro, potrebbe essere difficilmente rintracciabile a distanza di tempo dal sinistro per gestire il sinistro stesso. Sono rari i casi in Italia di consenso informato digitale.
A tutto questo si aggiunge un’altra occasione mancata: uno sguardo oltreoceano conferma che la gestione digitale del consenso informato avrebbe un impatto benefico anche sui costi delle strutture sanitarie. Perché questo sia possibile, però, alla totale automazione del workflow documentale con utilizzo di firma grafometrica, che riduce il rischio operativo gestionale, si deve accompagnare la componete formativa–informativa del paziente. Gli strumenti di automazione maggiormente diffusi in Usa si rivolgono a un paziente 2.0, un paziente cioè che utilizza gli strumenti digitali per informarsi in autonomia e prendere decisioni. Questo processo auto-informativo, se non guidato, spesso risulta disinformativo e fuorviante, e per questo l’inquadramento del consenso informato nell’ambito della necessità di conoscenza del paziente ha, in primis ,un ruolo socialmente ed eticamente utile, oltre a produrre benefici non solo in termini di compliance e risk management, ma anche di Crm e di riduzione costi.

L’ostacolo privacy alla telemedicina
Ma quali sono le ragioni di un così netto divario tra gli Usa e l’Italia? Come spesso accade, vi sono una serie di fattori concomitanti e correlati tra i quali: un diverso tessuto socio-culturale dei due Paesi, la necessità in Usa di offrire servizi sanitari a zone rurali a bassa densità di popolazione, il diverso sistema sanitario (in Usa è prevalentemente privato) e, non da ultimo, una differenza normativa. Le normative europea e locale in tema di sanità, di gestione dei dati sensibili, di gestione di strumenti di telemedicina si intrecciano creando spesso gap e difficoltà interpretative. Evidentemente, questo costituisce una barriera significativa alla diffusione della telemedicina. Da non trascurare, poi, l’effetto deterrente del continuo incremento di cyber attacchi.
Auspichiamo che la spinta al cambiamento voluta dalla legge 24/2017 (legge Gelli) e l’armonizzazione almeno parziale della normativa europea di riferimento possano aiutare ad intraprendere con decisione la strada della reale innovazione digitale in sanità che, ad oggi, è molto dibattuta ma poco praticata.

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