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Habemus legem: cambia molto con la Gelli

Tutela del paziente, responsabilità dei medici e ruolo delle strutture sanitarie sono solo alcuni dei temi per i quali la nuova legge prevede novità che porteranno importanti ricadute e potenziali criticità nell’attuazione

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Lo scorso 28 febbraio è stato finalmente approvato dalla Camera il decreto Gelli recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La nuova legge intende introdurre un sistema regolamentare unitario e organico a salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini, come sancito dal comma 1 dell’articolo 1: “La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”. Per comprendere appieno la significatività della novità normativa, si rammenta che la legge di innesta in una regolamentazione sanitaria regionale che ha generato negli anni un sistema sanitario nazionale frammentato e con livelli di efficienza estremamente disomogenei. Il vuoto legislativo ha contribuito al proliferare di fenomeni quali la medicina difensiva, il venire meno del rapporto di fiducia medico–paziente, con conseguente difficoltà del personale sanitario ad effettuare scelte professionali in un clima di serenità. Non da ultimo, vi è la difficoltà di reperire coperture assicurative contro il cosiddetto rischio med mal.
Alla luce di quanto sopra, la disamina esaustiva dei contenuti, e delle implicazioni della legge, esula dagli scopi del presente articolo, che intende fornire spunti di riflessione limitatamente ad alcune novità, ricadute e possibili criticità implementative .

IL RUOLO DEL RISK MANAGEMENT
È opportuno, in primis, porre l’attenzione sui commi 2 e 3 dell’articolo 1 , in cui viene esplicitato il ruolo centrale della fattiva gestione del rischio nelle strutture sanitarie con evoluzione del clinical risk management in Enterprise risk management (i.e. gestione risk based di infrastrutture e di ogni altro aspetto connesso all’operatività e alla gestione strategica). Tale aspetto ha ripercussioni sia sulla struttura sanitaria che sui suoi provider di servizi e infrastrutture.
L’obbligo di prevenzione del rischio si accompagna alla previsione dell’articolo 7 della legge, che sancisce la responsabilità della struttura sanitaria per la condotta dei professionisti che vi operano, indipendentemente dal loro rapporto contrattuale (dipendente o libero professionista) con la struttura stessa.
Tale previsione, al centro di un acceso dibattito per le ripercussioni in termini di responsabilità legale di strutture e sanitari, risulta del tutto coerente, e per nulla controversa, se ci si focalizza sulla fattiva gestione del rischio. Se infatti l’errore umano è per sua natura ineliminabile, è evidente che la governance della struttura in cui opera un professionista deve essere in grado di limitare, e se possibile annullare, le conseguenze dannose di un suo potenziale errore. In altre parole, è difficile ridurre la frequenza dell’errore umano, ma è possibile e doveroso ridurne l’impatto. Per tale ragione, è corretto considerare distintamente le cause del danno (errore umano imputabile all’operatore sanitario) dalle conseguenze del danno stesso (governance della struttura sanitaria).

TRASFERIMENTO ASSICURATIVO E IL RISCHIO SOLVENCY
Altro aspetto focale della legge è l’obbligo per le strutture sanitarie, sancito dall’articolo 10, di stipulare coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi, ovvero di adottare “analoghe misure” (i.e. cosiddetta pratica di auto-assicurazione). Se la copertura assicurativa, di per sé, non modifica la natura del rischio (non ne riduce, cioè, né la frequenza, né l’impatto dannoso) e si limita a trasferire ad un soggetto terzo (la compagnia di assicurazione) una quota parte del danno economico, essa ha però una ricaduta significativa in termini di garanzia del risarcimento del terzo danneggiato, grazie ai criteri e indicazioni vincolanti su aspetti quantitativi patrimoniali e di bilancio, su aspetti di governance societaria e di trasparenza/comunicazione delle informazioni che Solvency II impone alle compagnie di assicurazione.
I decreti attuativi dovranno fornire alle strutture sanitarie i criteri per porre in essere le analoghe misure, a garanzia di una reale equipollenza funzionale nella tutela del terzo danneggiato ma, nella consapevolezza di una sostanziale impossibilità di un trasferimento tout court, dovranno prendere in esame le previsioni esistenti per il mondo assicurativo per trasporle alle strutture sanitarie. Uno dei temi più caldi, tanto per difficoltà attuative quanto per ricadute strategico-bilancistiche-patrimoniali sulle strutture sanitarie, riguarda l’applicazione di strumenti e metodi di valutazione richiesti da Solvency II per la determinazione di riserve tecniche e capitale di solvibilità che, nella struttura sanitaria, corrisponderanno al fondo di garanzia (articolo 14 della legge) e sulla relativa segregazione patrimoniale.
Questi e molti altri i temi proposti dalla normativa , che verranno posti in essere nelle prossime settimane e sui quali verranno proposti approfondimenti specifici nei prossimi numeri di questa rubrica.

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