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Responsabilità sanitaria: non c’è obbligo di mediazione

Nel testo della legge Gelli approvato la scorsa settimane al Senato è stata inserita una rilevante modifica che interessa direttamente il ruolo delle compagnie assicurative

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È stato approvato, nella seduta del 11 gennaio dal Senato, il testo del disegno di legge n. 2224 (cd Gelli) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Dell’iter formativo di questo provvedimento ci siamo più volte occupati, fornendo resoconti sullo stato dei lavori di un testo normativo che grandissimo impatto avrà sulla disciplina della responsabilità in ambito medico.
L’impianto normativo, nella sua elaborazione iniziale e nel testo ora reso noto e frutto di un notevole lavoro di perfezionamento e affinamento in Commissione, costituisce infatti un articolato disciplinare che avrà un impatto innovativo di rilievo sulle regole della responsabilità sanitaria di strutture e medici, e sul contesto assicurativo di riferimento.

Possibilità e non obbligo
Rispetto al testo originale uscito dalla Camera dei Deputati, numerose e di sostanza sono le novità, che costituiscono il frutto dei molteplici apporti dati nel corso delle lunghe audizioni che hanno caratterizzato il dibattito e i lavori nelle commissioni competenti.
In attesa che la legge veda la luce (il testo è approdato alla Camera in seconda lettura per invio dal Presidente del Senato della Repubblica, in data 12 gennaio 2017) ci vogliamo qui soffermare su quella che è stata la più rilevante modifica (dell’ultima ora) tra il testo uscito dalle commissioni referenti e quello poi approvato dall’Aula in via definitiva.
È una modifica solo apparentemente secondaria, che attiene all’importante disciplina della procedura che la vittima di un (supposto) errore medico deve intraprendere per ottenere (se dovuto) il giusto ristoro del danno.
L’articolo 8, già nella precedente approvazione, presentava elementi importanti, introducendo una condizione di procedibilità del giudizio risarcitorio sanitario, e prevedendo l’obbligo di esperire preventivamente la procedura giudiziale della così detta consulenza tecnica finalizzata alla conciliazione (Art. 696 bis Cpc).
Nel testo da ultimo approvato, tale procedura di accertamento preventivo resta alternativa, e non sostituisce dunque (come previsto in precedenza nel testo licenziato in commissione Igiene e Sicurezza) quella di mediazione di cui alla legge 162 del 2014, che quindi non sarà più da considerarsi obbligatoria nella misura in cui le sarà preferito lo strumento giudiziale di cui all’art. 696 bis Cpc.
Al legale della parte lesa, dunque, spetterà il compito di scegliere lo strumento alternativo alla lite, cioè se l’Atp o la mediazione, condizioni entrambe di procedibilità dell’azione giudiziale.
In vero, da un lato, l’accertamento preventivo potrà essere più appetibile per i vincoli di attivazione che impone all’impresa di assicurazione dell’intimato (che deve formulare un’offerta transattiva); dall’altro lato però, la mediazione non presenta un obbligo di introduzione della lite ex art. 702 bis Cpc entro il termine di 90 giorni dal deposito della relazione medica, pena la perdita di efficacia della domanda, come previsto dal III comma dell’art. 8.

Contatto diretto con la compagnia
La novella appena introdotta, dunque, prevede che le assicurazioni che garantiscano la responsabilità delle strutture e degli esercenti (che potranno essere direttamente citate in giudizio dal paziente) debbano, in tale contesto pre-contenzioso, formulare un’offerta di risarcimento del danno al paziente, ovvero comunicare le ragioni del diniego.
La sanzione, in caso di tale omissione posta a carico dell’assicuratore, è quella di dover poi rispondere all’organo di controllo (Ivass) nel caso di condanna negativa, successiva al ristoro del danno.
Anche da questo punto di vista, la norma va letta come ispirata alla volontà di delimitare il contenzioso civile alle sole ipotesi in cui, per ragioni che dovranno essere vagliate dal giudice competente, le parti non siano giunte a una soluzione conciliativa.
Tutto l’impianto normativo in questione, infatti, è teso a creare un contatto diretto tra assicuratore del presunto responsabile e danneggiato, prevedendo la partecipazione obbligatoria dell’assicuratore fin dalle fasi preliminari della controversia, e onerando la stessa impresa di un’attività immediata di istruzione del caso clinico, dovendo, a pena di sanzioni, provvedere alla formulazione di un’offerta risarcitoria in caso di accertamento di colpa.

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