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Quando i rischi sono diversi

In caso di responsabilità professionale, la giurisprudenza ritiene valida la clausola che limita la copertura alle attività tipiche di quel determinato esercizio, escludendo la protezione per le altre legate a fatti ritenuti straordinari

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In numerose sentenze, gli ermellini hanno escluso il carattere vessatorio delle clausole volte a delimitare il rischio assicurativo. Ed è stato più volte ribadito che il contratto assicurativo è individuato anche dal disposto degli artt. 1882 e 1905 c.c., i quali prevedono quale suo elemento essenziale, i limiti dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, rimettendo all’autonomia privata la concreta determinazione di tali limitazioni.

Così, è da negarsi che rientrino nella copertura assicurativa della colpa professionale, fatti straordinari non rientranti nell’alveo della normalità.

Ad esempio, con riferimento alla copertura professionale del medico ginecologo, è stata ritenuta lecita e meritevole di tutela la possibilità di escludere dal rischio coperto dalla polizza, le attività relative alle tecniche di fecondazione assistita, non rientrando queste, nelle attività ordinarie di un medico ginecologo.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha considerato come esclusa dalla copertura l’attività di consulenza e assistenza di procreazione assistita, in quanto dal complessivo tenore formale delle clausole non risultava “in modo chiaro e univoco la concreta estensione e portata del rischio assicurato”.

Un perimetro per le coperture
Inoltre, secondo il giudice, l’attività di fertilizzazione e di fecondazione in vitro, non essendo specificamente regolamentata da norme cogenti, comporterebbe un rischio non calcolabile facilmente in sede di assunzione. Con la conseguenza che i contratti assicurativi dell’attività professionale del ginecologo non possono essere estesi sino a comprendere un’attività, quale la fecondazione in vitro, che presenta “rischi peculiari, caratteristici e ancora emergenti”.

Il Tribunale ha ulteriormente ritenuto che “in mancanza di una espressa disciplina normativa” la stessa non possa “ritenersi implicitamente inclusa nell’usuale attività del ginecologo”, richiedendo, del resto “una complessa attività posta in essere da distinte figure professionali, quelle del medico e del biologo”.

Nel caso di specie, poi, le parti contraenti, nel circoscrivere il rischio assicurativo, non si erano limitate a individuare l’attività del medico specialista in ginecologia, ma avevano fissato un ulteriore elemento specializzante costituito dalla espressione “che effettua interventi chirurgici”, che riduceva ancora di più l’ambito di operatività della garanzia assicurativa, “limitandola a quell’attività del ginecologo caratterizzata da interventi chirurgici”.

Una specifica estensione per i casi particolari
Tale clausola ha, dunque, escluso che potesse sussumersi l’attività di fecondazione in vitro, non essendo questa “caratterizzata da interventi chirurgici, che debbono necessariamente e normativamente essere eseguiti dal ginecologo”, l’inseminazione artificiale.

Che è dunque da considerarsi come costituente un rischio diverso (e magari più gravoso) escluso dalla ordinaria copertura assicurativa. Del resto, alcune compagnie prevedono una specifica estensione, con espressa pattuizione e pagamento di sovrappremio, includendo le tecniche di Pma.

In definitiva, qualora si volesse fornire protezione in tema di responsabilità professionale, sarà valida ed efficace la clausola volta a delimitare l’estensione del rischio alle attività tipiche di quella determinata professione, escludendo la protezione per le altre.
 

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