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Quando il consenso informato non è completo

In una recente sentenza su richiesta di risarcimento per un decesso da infezione post intervento, più che alla forma contrattuale del rapporto paziente-ospedale, è stato dato valore alla scarsa informazione ricevuta dal malato prima dell’operazione

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Un diritto non contestabile ed inalienabile di ogni paziente che acceda ad un servizio sanitario (pubblico o privato) è quello di conoscere in dettaglio la natura della prestazione terapeutica che si propone di applicargli e quindi di potere liberamente scegliere se accettare o meno le sue conseguenze ed i suoi rischi. Si tratta di una elaborazione giurisprudenziale che ha generato questo speciale diritto del malato e del paziente, disciplinandone altresì il regime risarcitorio nel caso tale diritto venga leso.
Ce lo ricorda il tribunale di Firenze in una sentenza interessante (n.170 del 22 gennaio 2014) che ha riguardato la vicenda promossa dai familiari di un paziente deceduto a causa di una grave infezione contratta in sede di degenza, dopo un intervento di protesizzazione dell'anca.
I familiari contestavano ai sanitari la responsabilità sia per le conseguenze della grave forma di infezione, sia per non avere dato al paziente una adeguata informazione circa le complicanze possibili dell'intervento al quale era stato sottoposto, fra le quali anche la possibilità di contrarre infezioni interne gravi.
L'indagine istruttoria svolta in corso di causa consentiva di escludere che vi fosse responsabilità per l'ospedale con riguardo all'infezione contratta dal paziente, perché non era stato possibile determinare, con buon grado di certezza, che il batterio causa dell'infezione fosse collegabile ad un difetto di sterilizzazione degli ambienti sanitari ai quali era stata esposta la vittima.

Informativa e principio di libertà di scelta
Interessante rilevare la motivazione con la quale il giudice respingeva il rilievo di una colpa diretta del nosocomio per il decesso del paziente, stante l'assenza di una prova certa in ordine al momento in cui l'infezione era stata materialmente contratta dal degente: È vero che la responsabilità del convenuto ha natura contrattuale, ma l'onere del debitore di dimostrare il proprio adempimento (...) scatta solo dopo che sia stata data la prova di tale rapporto causa-effetto, prova che deve essere fornita dal creditore e che, per le ragioni appena richiamate, si deve escludere sussista con riferimento al punto in esame".
È vero dunque, ci rammenta correttamente l'estensore della sentenza, che la responsabilità dell'ospedale ha natura contrattuale, ma il paziente non può limitarsi ad una astratta indicazione di colpa del nosocomio; deve invece dedurre quale comportamento specifico sia da censurare e provare che tale negligenza sia stata causalmente in rapporto diretto con il danno lamentato.
Nella vicenda il tribunale rilevava, però, che prima di sottoporre il paziente all'intervento di protesi d'anca era mancata da parte dei sanitari una adeguata informativa sui rischi dell'operazione tra i quali anche quello di contrarre possibili infezioni.
La mancanza di informazione circa le conseguenze ed i rischi di ogni intervento chirurgico al quale si intende sottoporre una persona, determina un obbligo di risarcire il danno al paziente per assenza di un adeguato consenso informato all'intervento.
Chi conceda l'autorizzazione ad interventi invasivi sulla sua persona deve, infatti, essere cosciente della natura dell'operazione alla quale sarà sottoposto, delle sue caratteristiche tipiche (durata, degenza e riabilitazioni successive, lesioni permanenti e cicatriziali e così via), nonché dei rischi per le complicanze prevedibili della tecnica chirurgica.
La violazione di questo assoluto principio di libertà costituisce in sé un danno risarcibile da parte del sanitario che non abbia assolto all'obbligo di ottenere un consenso del paziente prima di sottoporlo alla terapia proposta.
Respinta quindi la domanda di risarcimento del ben più grave danno da lesione del rapporto parentale per il decesso del congiunto, il tribunale riconosce, iure ereditario, a favore dei familiari la somma di ? 20.000 (con liquidazione equitativa) a titolo della diversa lesione del diritto alla "autodeterminazione" del paziente, tenuto conto della natura delle complicanze che si sono verificate "essendo evidente che maggiore è l'entità del rischio e la probabilità che si verifichi, più stringente è l'obbligo di darne informazione".

Filippo Martini,
Studio legale Mrv

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