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Se non c'è accordo, c'è il collegio arbitrale

Nelle polizze infortuni, recanti la doppia sottoscrizione, in caso di controversia, la decisione spetta al collegio dei medici e le spese restano a carico della parte soccombente

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L’art. 33 cod. cons. indica alcune clausole contrattuali che la legge, fino a prova contraria a carico del professionista, considera sempre vessatorie.
Si tratta di un elenco comunque non tassativo, in quanto la vessatorietà nei casi non previsti dall’art. 33 cod. cons. dovrà essere frutto di un’attività concreta di interpretazione dell’equilibrio contrattuale venutosi a crearsi.

In particolare, seguendo le indicazioni del D. Lgs. n. 206 del 2005, per procedere all’analisi dell’eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali nell’ambito assicurativo è necessario far riferimento: all’accertamento dell’eventuale significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nel rapporto tra consumatore e impresa assicuratrice (art. 33), all’identificazione delle clausole presuntivamente dichiarate vessatorie (art. 33 e 36), ad un giudizio di accertamento concreto della vessatorietà (art. 34 c. 2), tenendo conto dell’esenzione dal giudizio di vessatorietà della clausola che attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto (…) all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi (art. 34 c. 2) e, infine, al rispetto del canone di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali (art. 35 c. 1).

In questa sede, però, anche sulla scia di un caso recentemente affrontato, concentreremo in particolare l’attenzione all’ipotesi di clausole inserite nelle polizze infortuni che stabiliscano, nel caso in cui insorga controversia sulla entità della invalidità permanente e della durata della inabilità, di rinviare la decisione ad un collegio arbitrale e ciò in deroga al principio del foro del consumatore.

Chi ha torto, paga

In un recente caso affrontato, il Tribunale di Roma ha confermato pienamente la validità di tale clausola, riportando essa la doppia sottoscrizione dell’assicurato. L’assicurato, invece, sosteneva la nullità della clausola in quanto assolutamente vessatoria. Il giudice, invece, ha rilevato la validità della medesima in quanto non conteneva - come invece spesso indicato nelle polizze assicurative – una mera imposizione delle spese di arbitrato in capo alle due parti a prescindere dalla soccombenza di lite.

In altre parole, il giudice, pur confermando che le condizioni contrattuali che prevedano di rivolgersi a collegi arbitrali, con accollo delle spese di arbitrato a carico dell’assicurato, sono nulle (proprio in quanto dirette ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista), rimangono valide - se recanti la doppia sottoscrizione - quelle clausole compromissorie che, invece, lasciano al principio della soccombenza la ripartizione delle spese.
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale occorrerà, quindi, ben valutare il testo da inserire nelle previsioni contrattuali di tal specie.

Pertanto, qualora si dovesse optare per tale regime in caso di controversia circa l’entità delle lesioni e/o durata della inabilità, appare consigliabile includere, nell’ambito delle polizze in questione, clausole che, pur prevedendo il rinvio della decisione ad un collegio arbitrale, abbiano tale tenore: Le controversie di carattere medico sul grado di invalidità permanente nonché sulla durata della inabilità, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, sono demandate ad un Collegio di tre medici, due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra le stesse. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo errore o violazione di parti contrattuali. I risultati dell’operazione arbitrale devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le spese di remunerazione del Collegio sono poste a carico della parte soccombente.




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