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Il caso del questionario sanitario

Le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte dell’assicurato devono risultare rilevanti rispetto al rischio assicurato. Per ricevere risposte più puntuali sullo stato di salute del cliente è indispensabile che le compagnie intervengano, con la massima precisione, sulla richiesta di informativa. Ecco come

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Gli artt. 1892 e 1893 c.c. disciplinano i casi in cui le dichiarazioni rese dal contraente assicurato si rivelino, successivamente alla sottoscrizione del contratto, inesatte o reticenti.

Generalmente tali postille presentano il seguente tenore letterale: “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione”.

Tuttavia, tali reticenze o inesattezze devono risultare rilevanti rispetto al rischio assicurato, tali per cui se note all’assicuratore, l’avrebbero dissuaso dal sottoscrivere o dal farlo alle medesime condizioni e devono, inoltre, essere imputabili a dolo o colpa grave (annullamento del contratto ex art. 1892 c.c.), contrariamente troverà applicazione l’art. 1893 c.c. (recesso dal contratto).
Dubbi spesso riguardano le reticenze e/o inesattezze relative allo stato di salute dell’assicurato. Risulta pertanto consigliabile intervenire in via preventiva ed in un momento prodromico rispetto alla sottoscrizione del contratto, attraverso una idonea compilazione del questionario.

Formulare domande chiare  e dirette

La giurisprudenza ha affermato che la predisposizione del questionario, seppur in maniera non tassativa, evidenzi l’intenzione di riconoscere a determinati requisiti una rilevanza specifica; risulta quindi fondamentale predisporre un questionario strutturato (cfr. Cass. Civ. n. 4682/1999; Cass. Civ. n. 17840/2003; Cass. Civ. N. 27578/2011; Cass. Civ. n. 12831/2015).

Il primo consiglio pratico consiste nel richiedere attraverso il questionario sanitario tutte le informazioni ritenute rilevanti, formulando domande chiare e dirette. Si consiglia di procedere alla stesura di un elenco puntuale, suddividendo in primis le patologie in macro-categorie (es. malattie dell’apparato respiratorio o malattie dell’apparato cardiocircolatorio). L’elenco deve essere preciso, poiché, al fine di potersi valutare come deliberatamente inesatta una dichiarazione, si richiede, preliminarmente, una domanda ben precisa e determinata (ad es., in un caso analizzato, non è stata considerata reticente la dichiarazione di colui che, pur avendo sofferto di ulcera peptica, aveva fornito risposta negativa ad espressa domanda in ordine alla pregressa sofferenza di patologie “gastro-duodenali”, dato che la localizzazione della malattia operata dall’assicuratore era duplice – e ritenuta misleading - e non tale da ricomprendere l’ipotesi di un’unica localizzazione - alternativamente gastrica o duodenale - pertanto la domanda si sarebbe dovuta porre in modo tale da risultare al tempo stesso alternativa e congiuntiva: patologie gastriche e/o duodenali).

Lasciare spazio alle risposte

È, poi, onere dell’assicuratore richiedere tutte le spiegazioni necessarie a completare il quadro informativo utilizzando la massima diligenza (se, ad esempio, il contraente assicurato afferma vagamente di aver patito “qualche sofferenza allo stomaco” l’assicuratore deve assicurarsi di aver richiesto gli opportuni chiarimenti sul punto).

In altro caso analizzato, il Giudice ha statuito che per stabilire se una circostanza taciuta alla compagnia possa aver inciso sulla corretta valutazione del rischio può essere rilevante non solo la sua inclusione nel questionario, ma anche le modalità sintattiche e grafiche con cui questo viene redatto (es. se l’ampiezza del quesito contrasta con il ridottissimo spazio predisposto per la risposta, si è ritenuto che il questionario fosse formulato in modo da indurre l’assicurato a non compiere una specifica anamnesi remota, restando priva di prova l’esistenza del dolo o della colpa).

Pertanto, si raccomanda la predisposizione di questionari, oltre che chiari, dotati, altresì, di spazi fisici sufficientemente ampi per poter fornire risposte dettagliate.

Avvertimenti e condizioni generali del contratto

Ciò precisato, si suggerisce la stesura di una clausola, la cui formulazione letterale sia quanto più in linea possibile con le norme del codice (inserendo un richiamo all’eventuale documentazione fornita e/o acquisita relativamente a contratti di assicurazione infortuni e/o malattia o assicurazioni vita) accompagnata da un dettagliato questionario.

Già all’interno della nota informativa potrebbe predisporsi un avvertimento specifico: “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare effetti sulla prestazione. Per le relative conseguenze si rinvia all’art. […] delle condizioni di assicurazione. La compilazione del questionario sanitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera”.

Per quanto concerne, invece, la specifica clausola delle condizioni generali di contratto, si suggerisce la seguente formulazione: “Le dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato debbono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato o dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto hanno valore essenziale per la valutazione del rischio e per il consenso alla stipulazione del contratto; pertanto, anche le risposte alle domande formulate con apposito questionario devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dall’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Infine, anche nel questionario sanitario si suggerisce l’inserimento di un medesimo avvertimento, al fine di sollecitare la buona fede del contraente.



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