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Il fardello delle polizze poliennali sgradite: come liberarsene?

In un mercato sempre più in cerca di libertà da vincoli la reintroduzione delle polizze poliennali avvenuta a decorrere dal 15 agosto 2009 è apparsa come un vero tentativo di restaurazione a danno dei consumatori

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Soprattutto se si considera che l'art. 1899 Cod civ, com'è noto purtroppo, nel momento in cui subordina l'efficacia della polizza poliennale all'applicazione di uno sconto sulla tariffa frontale, non offre alcuna indicazione né sul fatto che di tale sconto debba essere data evidenza, né sul come, così come tace in merito all'entità dello sconto che, in quanto tale, potrebbe anche essere anche minimo, ai limiti della beffa, per i consumatori specie i più ingenui che di solito non sono agevolati dal vincolo poliennale quanto le compagnie.
Vediamo dunque se e come sia possibile liberarsi in qualche modo di tale fardello.

PROVA SCRITTA PER LO SCONTO PRATICATO SUL PREMIO

Quanto all'obbligo di evidenziare lo sconto e il suo ammontare, è stato autorevolmente sostenuto da taluno, che la compagnia debba darne per entrambi la prova scritta ai sensi dell'art.1888 Cod. civ che impone per il contratto di assicurazione la prova scritta.
Personalmente, pur condividendo le evidenti ragioni di tutela del consumatore a cui è preposta, tale interpretazione, dal punto di vista strettamente giuridico, consegue alcune perplessità.
La prima: quando la prova scritta è richiesta solo quale mezzo di prova, come nel caso di specie, il contratto di per sé resta pienamente valido anche se venisse redatto in forma orale; se poi sorgessero contestazioni, sarà sempre possibile o la confessione o deferire il giuramento decisorio per provare
l'esistenza dei suoi elementi controversi.
La seconda: anche volendo prescindere da quanto sopra, si dovrà riflettere sulla circostanza che il problema dell'evidenza dello sconto nasce non tanto alla stipula del contratto, quanto nella delicatissima fase precontrattuale, allorquando l'intermediario è obbligato a dare al contraente tutte le informazioni necessarie per determinare quel consenso che verrà poi manifestato con la sottoscrizione del contratto.
Allora appare chiaro che il problema della evidenziazione dello sconto si riflette, non tanto sulla validità del contratto, quanto sul piano della responsabilità precontrattuale dell'intermediario assicurativo in modo del tutto analogo a quanto è già successo in tema di intermediazione finanziaria.
In mancanza di esplicitazioni scritte sullo sconto, l'intermediario potrebbe vedersi contestare dall'assicurato la violazione di quanto disposto dall'art. 120 C.d Ass. nonché degli artt.li. 47 e 49 reg. 5/06 Isvap nella parte in cui prescrivono che gli intermediari oltre a
comportarsi con correttezza e trasparenza - prima della sottoscrizione devono fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole; a tal fine illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi ed i limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a fornire una informazione completa e corretta".
A non diverse considerazioni si giunge laddove si tenga a mente che ai sensi dell'art 53 Reg. 5/06 Isvap, l'intermediario deve proporre o consigliare all'assicurato solo contratti adeguati alle esigenze di quest'ultimo.

SANZIONI IN CASO DI ERRORI

Dalle suddette considerazioni emerge con evidenza che l'interesse a che sia data evidenza scritta dell'entità dello sconto praticato sul premio ai fini della recedibilità delle polizze pluriennali, è anche dell'intermediario il quale in difetto potrà andare incontro a pesanti sanzioni disciplinari nonché a richieste di risarcimento dei danni da parte dell'assicurato, quando un domani, avendo trovato una polizza più conveniente, qualcuno gli faccia capire come stanno realmente le cose. Altra parte della dottrina ha sostenuto che la mancata evidenza dello sconto potrebbe portare all'annullamento del consumatore sarebbe stato indotto in errore sulla caratteristiche del contratto, applicando la disciplina di cui all'art 1428 e ssg del Cod civ.
In realtà occorre ricordare, a mio avviso, che la fattispecie non è nuova essendo già stata ampiamente sperimentata in materia di intermediazione finanziaria dove valgono, in gran parte, analoghi obblighi informativi a tutela del consumatore. sanciti inizialmente dalle lettere "a" dell'art. 6, l. legge 1/91, e poi dai successivi regolamenti Consob e in via generale dal Tuf.
In questi casi la maggior parte della giurisprudenza ha ritenuto non applicabile la disciplina dell'errore perché l'errore non incide tanto sugli elementi essenziali del contratto ma solo su alcuni elementi accidentali (quale i termine di durata e il premio) utili non tanto per individuare la natura del contratto quanto solo ai fini di valutarne la convenienza economica. (cfr per tutti Cass 5139/2003)

LE SOLUZIONI POSSIBILI
Se vero quanto sopra, vediamo se ci sono altre strade per liberarsi di polizze poliennali sgradite; una delle più promettenti sembra essere quella della disciplina della novazione laddove, come spesso accade, ci si trovi in presenza di una polizza stipulata prima del 15 agosto 2009 che sia stata però rinnovata in qualche suo particolare successivamente e con l'occasione prorogata nella scadenza in senso poliennale limitandosi a segnalare nella appendice che tale polizza gode del famoso sconto di cui all'art 1899 Cod. civ.
Si dovrà ben considerare che ai sensi dell'art. 1231 del Cod. civ. il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.
Sotto tale profilo la Cassazione ha ritenuto in un caso di compravendita che "Perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima.
Consegue che non sussiste novazione nel caso in cui in un contratto di vendita vi sia la semplice modificazione del
prezzo, fermi restando gli altri elementi". ( Cassazione Civile sez. II 12 settembre 2000 n. 12039).
In sostanza, secondo l'insegnamento della Cassazione, perché sussista novazione oggettiva devono concorrere entrambi gli elementi: uno soggettivo (animus novandi) consistente nella volontà manifesta di estinguere il primo rapporto giuridico e di sostituirlo con un altro; il secondo elemento a(liquid nov)i consistente nell'effettiva costituzione di un rapporto giuridico obiettivamente diverso dal primo. In mancanza di uno dei due elementi la novazione non può dirsi conclusa.
In concreto, allora, per accertare se la novazione è avvenuta nei casi di cui sopra occorre tenere d'occhio alcuni indicatori che possono essere di aiuto. Il primo attiene il numero della polizza, che spesso rimane invariato. Si osserva che se veramente le parti avessero voluto novare il contratto la seconda polizza avrebbe necessariamente dovuto riportare un numero di polizza diverso.
Il secondo elemento consiste nel verificare se l'appendice di polizza successivamente sottoscritta riporta o meno la stessa data d'inizio della polizza originaria. Anche qui, se veramente l'appendice avesse carattere novativo dovrebbe riportare una nuova data d'effetto.
Aliquid novi: anche le modifiche introdotte nella seconda appendice devono essere abbastanza significative, tali da essere incompatibili con il primo . Infatti la semplice proroga della scadenza di un contratto non importa un mutamento sostanziale dell'obbligazione relativamente alla sua natura giuridica e all'oggetto della prestazione ma si limita a regolare delle modalità accessorie che, a norma dell'art 1231 Cod. civ., non producono novazione bensì
confermano la volontà di mantenere in vita il precedente contratto (Cass 11/6/69 n.2069 in Giust. civ. 1969,1071 in materia di proroga del termine in contratto di mutuo). Né l'introduzione di piccole modifiche nelle garanzie accessorie o nei massimali nell'ambito di quella che, a tutti gli effetti, rimane di fatto la stessa
polizza avente lo stesso oggetto fra le stesse parti può determinare significativi cambiamenti degli elementi essenziali del contratto precedentemente in essere.
In conclusione: nell'ipotesi di rinnovo di polizze pregresse, tutte le volte in cui sarà esclusa l'efficacia novativa della eventuale appendice sottoscritta dopo il 15 agosto 2009, appare evidente che il contratto in corso fra le parti è quello originario che sarà recedibile ai sensi della lg 40/07 nei termini ivi indicati.

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