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Danno da perdita anticipata della vita e da perdita di chance: sono due cose diverse

Un caso di malpractice medica ha dato la possibilità alla Cassazione di esprimersi su un punto centrale in presenza di una morte anticipata per errata diagnosi, laddove la relazione provata tra condotta ed evento esclude l’incertezza che caratterizza una possibilità

Danno da perdita anticipata della vita e da perdita di chance: sono due cose diverse hp_vert_img
Con la sentenza del 17 settembre 2025 n. 25480, la Cassazione torna ancora a fare chiarezza in merito ai concetti di danno da perdita anticipata della vita e danno da perdita di chance.
La sentenza trae spunto da una fattispecie di malpractice medica in ambito oncologico, ove il paziente, a causa dell’errore per omessa tempestiva diagnosi a opera del medico, decedeva prima del dovuto.
In particolare, la domanda avanzata dagli eredi del de cuius e accolta in primo grado viene, invece, rigettata in appello, in quanto la fattispecie è riqualificata quale danno da perdita di chance, mentre la domanda attorea era riferita a un danno alla salute pieno.
Il danneggiato ricorre dunque in Cassazione. La suprema corte, invero, afferma che la ricostruzione della fattispecie si traduce in una perduta sopravvivenza (per un maggior numero di anni) in conseguenza dell’omessa diagnosi (comunicazione della), e non nella mera chance di essa.
Erra dunque la corte di appello nell’inquadrare la fattispecie quale perdita di chance, in quanto connotato essenziale di detta fattispecie deve essere l’“insuperabile incertezza” dell’evento. Quando invece l’evento di danno sia costituito non da una possibilità, ma dal (mancato) risultato stesso non è lecito discorrere di chance perduta.
Ecco dunque che la Suprema Corte ha l’occasione di ribadire (cfr. Cass. n. 26851/2023) la diversità delle due fattispecie e che si avrà pertanto:
  • un danno da perdita anticipata della vita, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l’anticipazione dell’evento fatale;
  • un danno da perdita di chance quando vi sarà una insuperabile incertezza (che richiede comunque il previo accertamento del nesso causale tra una tale situazione di incertezza con la condotta omissiva), su basi scientifiche o anche solo logiche o di credibilità razionale, circa la predicabilità (o non predicabilità) di una relazione causale tra evento e danno.
Nel caso di specie, il Ctu aveva accertato che l’omessa refertazione aveva comportato la perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale non inferiore al 50%, ma la chance, per definizione, sfugge a una misurazione attraverso il calcolo delle probabilità e dunque, per converso, se una tale connessione è possibile non si ricade più nel campo della chance, ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell’interesse considerato). 
Il ricorso viene dunque accolto avendo la corte d’appello errato nel porre a fondamento del rigetto delle domande l’assunto che nella specie potesse configurarsi un danno da perdita di chance invece che un danno da perdita anticipata della vita.

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