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L’impatto della riforma della responsabilità dei sindaci

Con la legge n. 35 del 14 marzo 2025 è stato modificato il disposto dell’art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale delle società di capitali. La riforma ha grande valenza sul piano assicurativo, in particolare per le polizze di responsabilità professionale che coprono obbligatoriamente questi soggetti

L’impatto della riforma della responsabilità dei sindaci hp_vert_img
La legge n. 35 del 14 marzo 2025, entrata in vigore dal 12 aprile scorso, è stata a lungo attesa da parte dei soggetti interessati, che sono enumerati tra gli assicurati delle polizze D&O (e beneficiano di questa copertura), ma sono anche obbligati, in quanto professionisti, a contrarre una polizza di responsabilità professionale a copertura del loro operato, inclusa ovviamente l’attività di sindaci.
Nel comparto assicurativo ci si è quindi chiesto quale sia la portata della riforma sulle coperture che interessano l’attività di sindaco nelle società di capitali, perché questa specifica estensione è oggetto di molte discussioni, dettate dal timore che le richieste di risarcimento ad essa correlate possano raggiungere cifre importanti. Alcuni assicuratori, ad esempio, limitano la copertura prestata a massimali piuttosto esigui e, d’altra parte, richiedono aumenti di premio cospicui per concederla.

Cosa cambia nell’articolo 2407 del codice civile
L’articolo 2407 del codice civile fa parte del libro V del codice, che si occupa delle norme che regolano l’organizzazione delle società per azioni e, prima di questa riforma, prevedeva quanto segue: “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”.
 “Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.”
A partire dall’entrata in vigore della legge n. 23/2005, il testo è stato modificato come di seguito indicato: “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. 
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno”.

Il limite di responsabilità proporzionato ai compensi percepiti
Il primo comma dell’articolo rimane invariato, come abbiamo visto, ma nella parte successiva il legislatore ha introdotto un paio di cambiamenti di grande rilevanza.
Viene infatti limitata la portata del danno risarcibile, proporzionandola alla remunerazione annua dei soggetti interessati e dividendola in scaglioni:
15 volte il compenso percepito dagli amministratori, per coloro che guadagnano fino a 10 mila euro, 
12 volte per i compensi da 10 mila a 50 mila euro, 
10 volte per i compensi maggiori di 50 mila euro.
Ciò si applicherà anche se la revisione legale fosse esercitata dal collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis c.c., ma non nei casi in cui i sindaci avessero agito con dolo: in quest’ultima ipotesi la limitazione di responsabilità non sarà prevista.
Ricordiamo che l’art. 2409-bis prevede che “lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.”

La responsabilità dei sindaci
I sindaci rispondono del danno cagionato alla società, ai soci, ai creditori ed a eventuali terzi, nell’espletamento delle loro funzioni. Tale responsabilità è solidale con quella degli amministratori. 
Prima della modifica normativa, l’istituto della responsabilità dei sindaci prevedeva un duplice binario di responsabilità. Da un lato, la responsabilità disciplinata al primo comma, indipendentemente da eventuali inadempimenti degli amministratori. Dall’altro, una responsabilità concorsuale, disciplinata dal secondo comma dell’articolo e valida ogni qual volta si potesse provare che il danno causato dagli amministratori fosse dipeso dalla mancanza di controllo sull’operato di questi ultimi (la cosiddetta culpa in vigilando). 
La modifica introdotta, quindi, limita la responsabilità dei sindaci e ne chiarisce la portata, ancorandola a somme specifiche. 
Allineare il limite previsto per la responsabilità di un soggetto all’importo dei compensi percepiti è divenuto un fatto abbastanza comune negli ordinamenti emanati negli anni più recenti. Si è armonizzata la normativa con altri paesi europei, ma si è anche riequilibrato il carico di responsabilità dei sindaci, spostando il peso su quella degli amministratori.
L’intento è di evitare che si verifichino sanzioni sproporzionate a carico di queste persone, che potrebbero addirittura rinunciare a rivestire ruoli di fondamentale importanza all’interno delle imprese, per il timore di essere troppo duramente punite in caso di errore.

Riduzione della prescrizione a cinque anni
Un altro punto importante della nuova normativa consiste nel disposto del quarto comma dell’articolo, che viene introdotto a nuovo e prevede un unico termine di prescrizione di cinque anni, perché l’avente diritto eserciti l’azione di responsabilità verso i sindaci. 
È anche importante considerare che tale termine decorre dal momento del deposito della relazione dei componenti del collegio sindacale, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.
In questo modo si è voluto uniformare la norma a quella prevista per i revisori legali, all’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tale legge stabilisce infatti che l’azione di risarcimento nei confronti dei revisori si prescriva in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio, a prescindere dalla manifestazione del danno.
Questo punto non solo risulta essenziale per dirimere eventuali incertezze circa l’individuazione dell’esatto periodo concesso per esercitare l’azione di responsabilità, permettendo di allineare la responsabilità dei sindaci a quella, per molti aspetti analoga, dei revisori, ma ha una valenza fondamentale sul piano assicurativo.
Come sappiamo, infatti, uno dei problemi più ardui da affrontare per i sottoscrittori è rappresentato dalla cosiddetta “lunga coda” (long tail) che caratterizza questo tipo di coperture. 
Più a lungo sarà possibile esercitare l’azione di responsabilità verso gli assicurati e più difficile sarà prevedere l’ammontare del risarcimento e individuare il premio più giusto da richiedere. 
C’è tuttavia da rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115/2024, ha chiarito che la decorrenza del termine dalla data della relazione di revisione debba applicarsi esclusivamente alle azioni di responsabilità promosse dalla società che ha conferito l’incarico.
Per le azioni intentate da terzi o dai soci, invece, il termine di prescrizione segue le regole generali, ossia decorre dal momento in cui il danno si manifesti e diventi percepibile.

La portata della riforma sul piano assicurativo
Concludendo, i limiti introdotti sulla responsabilità dei sindaci nelle società di capitali riducono significativamente l’esposizione relativa a quest’organo di controllo, soprattutto nelle azioni di responsabilità avviate nell’ambito di procedure concorsuali, in cui le richieste sono spesso di entità elevata. 
In particolare, il ridimensionamento della responsabilità dei sindaci avrà ricadute favorevoli sulle polizze di responsabilità civile professionale di commercialisti e avvocati, che svolgono assai comunemente questa funzione. 
In questi contratti, l’estensione per l’attività di sindaco comporta un rilevante aumento del rischio assicurato e può addirittura determinare il rifiuto di offrire copertura da parte degli assicuratori o causare un incremento di premio significativo. 
Possiamo quindi presumere che i massimali offerti e l’appetito delle compagnie aumentino.
Sul piano delle polizze D&O la nuova normativa avrà, a parere di molti, una portata inferiore. Queste polizze, infatti, operano spesso in coassicurazione con le polizze di responsabilità professionale obbligatoriamente stipulate dai sindaci e si può pensare che il recupero di cui le stesse godranno risulti inferiore, proprio alla luce dell’applicazione della riforma.

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