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La risoluzione alternativa delle controversie nell’ambito dell’Rca

Nel Decreto del Fare, la Rc Auto è esclusa dalle materie per le quali è previsto l’obbligo al tentativo di conciliazione: Ania e Consumatori rilanciano la conciliazione paritetica

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Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del fare), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha ripristinato, con alcune modifiche, il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi elencati dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.
Sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale, e sono state introdotte altresì nuove norme.

Nell'ambito di questo breve intervento non analizzeremo le novità introdotte dal Decreto del Fare in tema di mediazione che, tra l'altro, si collocano in un più ampio disegno del legislatore teso a rendere la giustizia civile più competitiva, ma concentreremo la nostra attenzione sul fatto che, tra le materie per le quali è stato ripristinato l'obbligo di procedere al tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità, non vi è più l'Rc auto.

La scelta operata dal Governo non ha mancato di destare perplessità, anche in considerazione del fatto che il contenzioso nell'ambito dell'Rc auto rappresenta una consistente parte di quello totale pendente dinnanzi ai tribunali e agli uffici dei Giudici di Pace italiani.

In concomitanza con tale esclusione abbiamo, peraltro, assistito al ritorno sul palcoscenico della conciliazione paritetica che costituiva già, prima del rinnovato impulso datogli recentemente dall'Ania e dalle associazioni dei consumatori, una modalità di risoluzione alternativa delle controversie nel settore Rc auto.

Vedremo se la strada seguita dal legislatore e dagli attori del mercato sarà quella giusta, evidenziando nel frattempo, tuttavia, le significative differenze che esistono tra conciliazione paritetica e mediazione finalizzata alla conciliazione ex D.lgs. n. 28/2010. La prima soluzione, infatti, non prevede l'intervento di un soggetto terzo, ma bensì, in estrema sintesi, il conferimento di un mandato a transigere nell'ambito della procedura di conciliazione gestita da un'apposita commissione paritetica, formata da rappresentanti delle Imprese di assicurazione e delle associazioni dei consumatori.

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