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Un nuovo strumento consultivo europeo sui Diritti dell’Uomo

Con il protocollo 16 è stato istituito in Europa uno strumento di consultazione preventiva sulle questioni di principio attinenti ai Diritti dell’Uomo. L’organo è attivabile su richiesta dell’autorità giudiziaria nazionale per ottenere un parere specifico ma non vincolante

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Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunitosi nella seduta del 10 luglio 2013, ha emanato il Protocollo n. 16 che, aperto alla firma degli Stati della Comunità Europea, è destinato a entrare in vigore tre mesi dopo la sua ratifica da parte di almeno dieci Stati membri. L'Italia lo ha già sottoscritto, ma lo deve ovviamente ancora ratificare.
Questo protocollo (datato 3 ottobre 2013), destinato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", istituisce in buona sostanza la possibilità da parte delle autorità giudiziarie che gli Stati membri provvederanno a comunicare al momento della ratifica, di investire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di un parere consultivo su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla stessa Convenzione.
È una sorta di rinvio pregiudiziale interpretativo, tuttavia non vincolante né per il giudice che lo ha chiesto né per la stessa Corte Europea successivamente investita del ricorso presentato dall'interessato.
In particolare, l'art.1 del Protocollo prevede che l'autorità giudiziaria designata dal singolo Stato membro (quindi l'ente giudiziario che verrà designato nel nostro Paese) potrà, ove ritenuto rilevante, richiedere pareri motivati e consultivi su questioni di principio generali che attengano alla salvaguardia dei diritti dell'uomo ma che trovino radice in una specifica controversia pendente avanti ad una autorità giudiziaria nazionale.
Se la richiesta di parere da parte della autorità giudiziaria dello Stato contraente è ritenuta ammissibile, viene costituito presso l'Alta Corte dei Diritti dell'Uomo un collegio di cinque giudici che rende il richiesto parere (anche a maggioranza semplice) dopo un'udienza alla quale è ammessa la partecipazione di un rappresentante dell'Autorità del Paese richiedente e del Commissariato per i Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa.
Benché, come detto, il parere reso dall'alta autorità sovranazionale non sia vincolante (art. 5 del Protocollo), è ovvio, però, che questo strumento costituirà un importante momento di confronto tra il giudice nazionale e il giudice europeo.
In particolare, sarà occasione di verifica di conformità dei nostri principi ordinamentali e sulle regole basilari riconosciute a livello europeo per la tutela della persona e dei suoi diritti.
Sarà quindi possibile richiedere, ad esempio, un parere di conformità all'ordinamento europeo circa il nostro sistema normativo di tutela dei diritti primari della persona, della tutela dell'ambiente, della salvaguardia dei diritti all'immigrazione o della disciplina sulla responsabilità civile e penale in molteplici settori che coinvolgono la vita del cittadino.
Se recepito nel nostro Ordinamento e apprezzato per la sua portata innovativa e pratica, lo strumento del parere consultivo presso l'Alta Corte dei Diritti dell'Uomo potrà costituire un dispositivo di adeguamento uniforme di tutti gli ordinamenti nazionali ai principi universali ed inderogabili riferibili alla salvaguardia dei diritti primari della persona, con evidenti ripercussioni anche sull'attività giudiziaria delle corti di merito e di legittimità nel nostro Paese.

Filippo Martini,
Studio legale Mrv

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