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Monopattini elettrici: passi in avanti verso una razionalizzazione della materia

Con l’approvazione del Ddl in materia di sicurezza stradale e dello schema di decreto legislativo che introduce l’obbligo di assicurazione anche per i veicoli elettrici leggeri, la disciplina della circolazione dei monopattini sembra destinata a trovare un suo definitivo completamento. Resta però il nodo del concreto accertamento delle infrazioni

Monopattini elettrici: passi in avanti verso una razionalizzazione della materia hp_vert_img
All’esito di una sperimentazione che tra il 2021 e il 2022 ha registrato 4.767 feriti e 26 morti (fonte Istat), il Governo interviene con due provvedimenti che hanno l’obiettivo di mettere definitivamente ordine alla disciplina dei monopattini elettrici: il primo è rappresentato dal disegno di legge del 27 giugno 2023 (poi modificato in data 18 settembre 2023) che introduce regole più stringenti per la circolazione di tali veicoli (di seguito il Ddl); il secondo è invece rappresentato dallo schema di decreto legislativo che attua la direttiva UE 2021/2118 e che prevede l’introduzione dell’obbligo di assicurazione anche per i veicoli elettrici leggeri. Ma procediamo con ordine.

NUOVE REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE
Tra le modifiche contenute nel Ddl, degna di nota è l’estensione a tutti i conducenti dell’obbligo di indossare il casco (ad oggi inspiegabilmente imposto ai soli minori di 18 anni). In coerenza con quanto previsto dalla disciplina vigente (che già vieta la circolazione sui marciapiedi), verrebbe poi esclusa la possibilità di condurre i monopattini sia pur a velocità contenuta, nelle aree/percorsi pedonali e sulle piste/corsie ciclabili. I monopattini dovrebbero dunque circolare unicamente sulle strade urbane (in cui vige il limite di 50 km/h) e, proprio al fine di circoscriverne l’impiego all’interno di tale perimetro, il Ddl andrebbe a introdurre, per i gestori delle società di sharing – l’obbligo di installazione di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree urbane. Resta comunque fermo il divieto di condurre il monopattino oltre i 20 km/h, così come viene ovviamente confermato il divieto (già introdotto dal D.L. 156/2021) di circolare contromano. In definitiva, il Ddl esprime una scelta piuttosto netta che, sia pur con le dovute differenze strutturali tra tipologie di veicolo, tende ad assimilare l’impiego del monopattino a quello dei mezzi a motore destinati a viaggiare su strada.

ASSICURAZIONE DI RC OBBLIGATORIA
A fronte di tale equiparazione, del tutto conseguente appare quindi la scelta di estendere l’obbligo di assicurazione di Rc anche ai monopattini, così come separatamente assunta dal Governo con lo schema di decreto legislativo che dovrà dare attuazione alla direttiva UE 2021/2118: in particolare, nella definizione di “veicolo” (contenuta nell’art. 1 lett. rrr) del Cap e poi richiamata nel nuovo art. 122) verrebbero ricompresi anche i veicoli elettrici leggeri.
Ad una prima lettura, parrebbe che già solo l’inserimento dei monopattini nella categoria dei veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione sia destinato a determinare l’automatica applicazione, anche a tali mezzi, dell’intero Titolo X del Cap (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) e delle norme che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, specie in caso di sinistro cagionato da monopattino non identificato (artt. 283 e ss. CAP).
D’altro canto, lo schema di decreto legislativo è ora sottoposto al vaglio del Parlamento e, proprio in occasione dell’audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 20 settembre 2023, Ania ha tenuto a ribadire che “l’assicurazione r.c. di un veicolo deve potersi riferire in modo univoco al veicolo oggetto del contratto di assicurazione” e che “il sistema, per come è stato concepito e per come funziona attualmente, è incentrato sull’identificazione univoca del veicolo stesso tramite targa, e non sulla persona del proprietario del veicolo”. Pertanto, l’associazione ha chiesto che vengano individuate “soluzioni gestionali specifiche, idonee per la corretta applicazione dell’obbligo di copertura assicurativa ai veicoli elettrici leggeri - in particolar modo di quelli di proprietà di privati cittadini - che, allo stato, non sono identificati in alcun modo”.

CONTROLLI INADEGUATI
Occorre invero considerare che il Ddl in materia di sicurezza stradale andrebbe a introdurre uno specifico obbligo, per il proprietario del monopattino, di dotarsi di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da apposito decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il ministro dell’Economia e delle Finanze. Pertanto, almeno ai fini invocati da Ania, il Governo avrebbe già individuato uno strumento per l’identificazione del veicolo assicurato (del contrassegno dovrebbero essere ovviamente dotati anche i monopattini offerti in sharing, con costo a carico del proprietario della flotta).
Piuttosto, occorrerà valutare se e in che termini l’impiego di tale contrassegno possa essere utilmente impiegato per l’accertamento di eventuali violazioni delle regole di circolazione, e qui veniamo a quello che costituisce uno dei punti dolenti dell’intera normativa (e, prima ancora, del fenomeno della micro-mobilità urbana).
E infatti, l’esperienza di questi anni di sperimentazione restituisce al cittadino, prima ancora che al giurista, la sensazione di una manifesta incapacità, specie da parte dei Comuni (e cioè degli enti cui compete il governo delle aree destinate in via prevalente alla circolazione dei monopattini), di esercitare un adeguato controllo sul fenomeno. E proprio in tale prospettiva, l’impiego di una vera e propria targa (come già da tempo suggerito da Aci) potrebbe favorire l’accertamento di eventuali infrazioni quantomeno con l’impiego di strumenti elettronici (autovelox, telecamere ecc.). A ciò si aggiunga che il diffuso impiego dei monopattini da parte di minori (e cioè da parte di soggetti che molto spesso non sono abilitati alla guida di alcun mezzo e che, pertanto, non dispongono di un’adeguata conoscenza del codice della strada) aggrava in misura esponenziale i rischi inerenti alla circolazione (del tutto insufficiente risulta quindi la disposizione premiale, prevista sempre dal Ddl, con cui si vorrebbe attribuire, ma solo al momento del conseguimento della patente, un credito di due punti in favore del minore che abbia frequentato a scuola un corso extra curriculare di educazione stradale).
Ebbene, pare a chi scrive che proprio tali aspetti (assenza di controlli e difetto di formazione) meritino di essere meglio approfonditi, poiché solo un rischio governabile potrà essere obbligatoriamente assicurato.

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