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La velocità dei veicoli e gli aspetti causali sull’incidente stradale

Una recente sentenza della Corte di Cassazione evidenzia come possa essere attribuita al conducente di una vettura la colpa di non aver tenuto uno stile di guida atto a prevenire e a porre limite alle imprudenze altrui

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Spesso nel contenzioso civile e nei procedimenti penali, che devono stabilire la dinamica di un sinistro stradale e le responsabilità coinvolte, si pone l'attenzione correttamente sulla velocità dei veicoli al momento dell'impatto e ci si chiede quali siano gli elementi per stimarne i profili causali sull'accadimento.
I parametri di riferimento, per comprendere se la velocità abbia inciso o meno sulla dinamica dell'incidente, spesso vengono ricercati sommariamente nella violazione o meno dei limiti di velocità imposti sulla tratta viaria teatro del sinistro: nulla di più lontano dalla verità processuale e dalle decisioni che si registrano tanto in sede civile che penale.
Una recente decisione resa dalla Corte di Cassazione (sez. IV Penale del 6 maggio 2013, n. 19384) consente di inquadrare bene questo profilo di colpa, che ovviamente coinvolge gli aspetti pratici legati alla riservazione dei danni conseguenti a sinistri gravi con veicoli coinvolti.

LIMITI DI VELOCITÀ E RISCHIO DI IMPATTO

La vicenda narra di un processo legato alla ricostruzione di un grave sinistro stradale, ove la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 589 co. 2 c.p. (omicidio colposo), perché, alla guida della sua autovettura, investiva con la parte frontale il conducente di un ciclomotore che, nel frangente, percorreva una corsia di canalizzazione in senso vietato.
I giudici di merito, pur riconoscendo un rilevante concorso di colpa della vittima, fondavano l'addebito di responsabilità mosso all'imputato sulla velocità tenuta dallo stesso (di 83 chilometri orari), superiore a quella imposta dal limite stradale (70 chilometri all'ora), oltre che inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo.
E ciò anche se la disposta perizia cinematica aveva accertato che, tenendo una velocità inferiore, anche se non si sarebbe potuto evitare l'impatto (essendo a tal fine necessario il contenimento della velocità in 30 chilometri orari, in concreto non esigibile), l'urto sarebbe stato meno violento e non avrebbe avuto conseguenze letali.
Sulla base di tali premesse istruttorie, l'imputato promuoveva ricorso in cassazione lamentando proprio che i giudici della Corte di appello avessero trascurato il profilo causale della velocità elevata, e che era al contrario dimostrato che anche una velocità conforme al limite imposto sulla via non avrebbe potuto evitare l'impatto.

IL SIGNIFICATO DI GUIDA PRUDENTE

La Corte respinge il ricorso e conferma la condanna del conducente della vettura sulla base della considerazione che per costante insegnamento di questa Corte, le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare: ogni conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui".
Nel caso di specie, quindi, non rileva tanto il fatto che il limite di velocità sia stato superato solo di circa 10 chilometri orari e che l'impatto si sarebbe comunque verificato, perché la valutazione della velocità non deve essere fatta solo con riguardo al vincolo imposto dalla segnaletica, ma anche tenendo in considerazione che la velocità era "inadeguata all'ora notturna, alla scarsa illuminazione, alla presenza di un manto stradale in parziale rifacimento e, in particolare alla presenza di un consistente afflusso di motociclisti sopraggiungenti dalla strada laterale".
È questa la regola di riferimento: il limite di velocità imposto sulla sede stradale è un mero elemento di giudizio presuntivo della condotta di guida che deve essere associato ad altri fattori concreti presenti sul teatro del sinistro, come il traffico, la visibilità e tutte quelle situazioni che debbono indurre a particolare prudenza l'automobilista.
Né vale, come abbiamo visto, a lenire il giudizio di condanna il fatto che la vittima abbia posto in essere a sua volta una condotta imprudente, come omettere di dare la precedenza, ovvero, come nel caso, provenire da un senso vietato.

Filippo Martini, Studio legale Mrv

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