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Il diritto di essere consapevole della malattia

In caso di ritardata e colposa diagnosi va risarcito al paziente in via equitativa anche il danno derivante dalla privazione di avere contezza delle condizioni di salute, al fine di gestire in piena consapevolezza esistenziale la propria vita

Il diritto di essere consapevole della malattia hp_vert_img
Con la pronuncia 28632/2022 del 3 ottobre 2022, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce quali siano i percorsi da seguire in ipotesi di liquidazione equitativa del danno.
Il caso di specie concerne la sentenza ex articolo 281 sexies del Codice di procedura civile del 10 giugno 2020 con cui la corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto da Cassazione 7260 del 2018, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sanitari e in conseguente parziale riforma della pronunzia del tribunale di Roma dell’8 marzo 2004, aveva rideterminato in diminuzione la somma posta dal giudice di prime cure a loro carico, per il risarcimento dei danni subiti dai congiunti del de cuius a causa della “tardiva diagnosi“ da parte dei primi, di “adenocarcinoma polmonare“, a esito certamente infausto.
Avverso la sentenza pronunziata dalla corte di merito, i congiunti propongono ricorso per Cassazione dolendosi del fatto che per la valutazione equitativa del danno il giudice del rinvio aveva fatto ricorso a criteri inconferenti con la fattispecie.
Gli Ermellini rigetteranno il ricorso, richiamando il principio emesso all’esito del rinvio disposto da Cass. 7260/2018, secondo cui è autonomamente risarcibile la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, nella specie determinata dal colposo ritardo diagnostico di patologia a esito certamente infausto.

UN DANNO DIVERSO DALLA “PERDITA DI CHANCE”
Detto danno, non coincidente con la perdita di chance connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere e autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, in difetto di relativa contemplazione nelle tabelle di Milano, è stato equitativamente determinato ex art. 1226 del Codice civile, in piena e corretta applicazione del principio, affermato sempre dalla Corte, secondo cui la valutazione equitativa del danno deve effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, al fine di scongiurare una decisione arbitraria.
E non sarà arbitraria la liquidazione che determinerà la “compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, ovvero quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa”, tenendo conto della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
In ogni caso, il giudice, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, sarà chiamato a dare conto del percorso logico seguito nella propria determinazione, con la conseguenza che, laddove non risultino indicate le ragioni dell’operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorrerà nel vizio di nullità per difetto di motivazione.

VALUTARE LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI UN DIVERSO PERCORSO DI VITA
Ecco dunque che nel caso di specie la Corte di merito di secondo grado aveva invece puntualmente indicato i criteri di determinazione del danno, valutando “tutte le circostanze del caso concreto” e, in particolare, l’età del paziente al momento della morte (anni 58), il periodo di ritardo intercorso fra il primo accertamento diagnostico (30/10/1997), la diagnosi di tumore (6/10/1998) e l’intervenuto decesso (17/12/1998), le condizioni generali di salute del paziente nei mesi intercorsi tra il primo accertamento e l’effettiva corretta diagnosi.
In particolare, la Corte aveva evidenziato come il de cuius, di professione tassista, nel periodo sopra considerato avvertiva dolori al torace, dispnea da sforzo, tosse scarsa, che mai lo hanno costretto a un blocco totale della sua attività, come confermato dalla relazione clinica del 19/11/1998, a riprova del fatto che nei mesi precedenti ben avrebbe potuto, ove avesse avuto piena contezza delle proprie effettive condizioni di salute, gestire in modo autonomo e con piena consapevolezza esistenziale la propria vita, in vista dell’inevitabile esito finale.
In conclusione la Suprema Corte rigetta il ricorso, posto che la Corte territoriale aveva indicato gli elementi da prendersi correttamente in considerazione nella liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 C.c., dando adeguatamente conto in motivazione del processo logico seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo seguito, al fine di consentirne il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.

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