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Cosa cambia con la polizza obbligatoria per lo sci

La novità introdotta dal legislatore impone la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi anche agli utenti delle piste: un istituto che va ad aggiungersi a quello previsto dalla precedente disciplina che lo imponeva solamente al gestore degli impianti

Cosa cambia con la polizza obbligatoria per lo sci hp_vert_img
Nell’agosto del 2019, quando ancora nessuno immaginava che per lungo tempo le piste sciistiche, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero rimaste chiuse, l’articolo 9 della legge 86 dell’8 agosto 2019, recante Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, attuato poi dal decreto numero 40 del 28 febbraio 2021, sanciva una serie di obblighi per gli utenti delle piste da sci.
L’entrata in vigore del nuovo quadro legislativo in un primo momento è stata rimandata all’avvio della stagione invernale 2023, posto che in sede di legge di conversione (l. 21 maggio 2021, n. 69) del dl 22 marzo 2021 n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, l’art. 30 del decreto disponeva al comma 11:
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “art 43-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023”, così posticipando di più di due anni l’entrata in vigore originariamente prevista a partire dal 3 aprile 2021.
In seguito, l’entrata in vigore è stata anticipata al primo gennaio 2022, con una previsione recata nel dl n. 73/2021 (cosiddetto decreto Sostegni bis) come modificato dalla legge di conversione n. 106 del luglio 2021.

Gli obblighi di legge
In sintesi, questi gli obblighi a partire dal primo gennaio 2022, disciplinati dagli artt. 17-33 del dlgs 40/2021:
Tutti i minori di 18 anni che praticano scii, snowboard, slittino, telemark e qualsiasi disciplina sportiva sulla neve devono indossare il casco protettivo omologato. Chi non si attiene a questa regola rischia una multa da 100 euro a 150 euro.
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui.
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico.
Anche chi sorpassa deve fare molta attenzione. In sostanza il decreto obbliga lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore ad assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
Chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta assistenza e soccorso e non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto a una multa da 250 euro a 1.000 euro.
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi. Viene quindi previsto un concorso di responsabilità in caso di incidente tra due sciatori, pari a quello disciplinato in materia Rc auto dall’art. 2054, II c.c.
Dal primo gennaio 2022 lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. I gestori degli impianti dovranno mettere quindi a disposizione degli utenti una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati a cose o persone, nel momento in cui acquistano il titolo di transito. In caso di mancato possesso dell’assicurazione è prevista una multa da 100 a 150 euro, con annesso ritiro dello skipass.
Divieto di accedere alle piste sotto effetto di alcol o droghe. Come specifica l’articolo 31 del decreto in questione: “è vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche”, che chiarisce poi come “gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”. Nel caso in cui lo sciatore venga trovato positivo al test dell’alcol o di sostanze stupefacenti, verranno inflitte multe da 250 a 1.000 euro. 

La novità per lo sciatore
Si tratta di precetti non lontani da quelli di cui alla precedente legge 24 dicembre 2003 n. 363 (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004). Questa demandò poi al decreto 20 dicembre 2005 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti titolato Decalogo comportamentale dello sciatore le norme di comportamento per chi pratica lo sci alpino e lo snowboard. 
La novità oggi introdotta è però quella dell’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi imposto agli utenti delle piste sciistiche, che va ad aggiungersi a quello previsto dalla precedente disciplina che imponeva solamente al gestore degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore”. Ora è anche lo sciatore che deve dotarsi di assicurazione con responsabilità civile verso terzi.

Una scelta non dettata dai numeri?
Occorrerà dunque valutare con attenzione le coperture assicurative messe a disposizione in materia dal settore assicurativo e dunque se avvalersi della copertura offerta in sede di acquisto di skipass (si tratterà molto probabilmente di una maggiorazione del ticket d’ingresso, cosa per altro già in uso da tempo anche se facoltativamente) o munirsi di una propria copertura assicurativa ad hoc previamente ed accuratamente valutata. 
Il legislatore ha dunque preso spunto dai precetti normativi applicati in ambito di responsabilità civile automobilistica (si pensi alla presunzione di pari colpa degli sciatori che vengano a collisione) per disciplinare anche questo settore che vede tra le sue fila sempre più utenti o, forse, sempre più richieste risarcitorie. Una scelta forse non dettata dai numeri se si considera che l’incidentalità nella stagione 2018/19 ha annoverato 9.301 infortuni (fonte: Istituto provinciale di statistica di Bolzano – Astat), ma soprattutto se si considera che il 77% degli incidenti è causato da cadute accidentali (fonte: Marco Giustini – Istituto superiore di sanità).

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