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Il valore giuridico delle Faq

Quanto pubblicato nelle sezioni delle “domande frequenti” non è considerato quale contributo alle fonti di diritto, ma si tratta comunque di un’espressione qualificata della posizione della PA che le emette. Il loro valore di orientamento non può quindi non essere considerato in caso di contenzioso

Il valore giuridico delle Faq hp_vert_img
SECONDA PARTE

L’orientamento assunto da Ivass con il regolamento 3/2013 (Regolamento sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 262/2005 in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Ivass) sembra comunque in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato nel parere n. 1275/2021, dove si legge che le Faq – pur non costituendo fonte di diritto primaria o secondaria (l’articolo 1 delle preleggi, infatti, non le menziona) – sono uno strumento utilizzato dalla pubblica amministrazione al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza ed economicità del proprio agire, specialmente a fronte del carattere ricorrente di alcuni interrogativi provenienti dai destinatari di disposizioni o dell’azione amministrativa. 
E così, le Faq, pur non potendo essere considerate atti di interpretazione autentica in difetto dei necessari presupposti legali, producono degli effetti sui destinatari cui sono rivolte “a partire dall’affidamento nei confronti di chi fornisce le risposte”. Pertanto, prosegue il Consiglio di Stato, “una volta suggerita, attraverso le Faq, la ratio propria dell’avviso pubblico, all’amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni già fornite esclusivamente se è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto in arbitrio o comunque leda l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni”.
In definitiva “per quanto non vincolanti, le Faq orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent”.

La PA può essere chiamata a rendere conto del contenuto espresso nelle Faq
Dai principi espressi dal Consiglio di Stato si desume che il destinatario potrà avere interesse a invocare il chiarimento fornito dalla PA ogni qualvolta lo stesso produca un effetto favorevole nella sua sfera giuridica e/o costringa la PA a rimanere coerente con l’opinione espressa nelle Faq. È proprio questo il caso che ha dato origine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per cui il Consiglio di Stato ha reso parere vincolante: un ente di formazione era stato escluso dal Decreto direttoriale della Regione Calabria dal novero degli ammessi all’avviso pubblico indetto dalla stessa Regione riguardante le “misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenza digitali” in quanto, a detta della Regione, i progetti formativi avrebbero dovuto afferire a figure professionali diversificate. L’ente nel ricorso aveva evidenziato come una Faq pubblicata in precedenza dalla stessa Regione Calabria chiarisse che avrebbero potuto essere presentate anche più proposte progettuali riferibili a medesime figure professionali.
Da qui la richiesta di annullamento del decreto direttoriale su cui il Consiglio di Stato esprime parere favorevole, proprio in quanto la Faq aveva orientato il comportamento del destinatario. 

Resta da chiedersi se, nell’ipotesi in cui i chiarimenti forniti dal soggetto che ha emanato l’atto vincolante producano effetti sfavorevoli per il destinatario – ad esempio perché impongano nuovi oneri, come taluni hanno percepito a seguito delle Faq sulle registrazioni telefoniche – gli stessi possano essere utilizzati come parametro per valutare la condotta del destinatario. Con particolare riferimento alla materia assicurativa giova ricordare come l’articolo 8, comma 2, del Regolamento 39 Ivass stabilisca che: “Nelle materie disciplinate da norme di principio, di carattere generale o gestionale, in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, l’Ivass valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti o istruzioni a carattere generale emanati allo scopo di precisare, laddove ritenuto necessario, il contenuto del precetto. L’Ivass valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi.

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