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Il punto sulla Regulatory Sandbox italiana

Nel decreto Crescita sono state pubblicate le norme di attuazione di quella che può essere definita come una palestra per i progetti innovativi in ambito fintech

Il punto sulla Regulatory Sandbox italiana hp_vert_img
La digitalizzazione è sempre più al centro del dibattito assicurativo. In particolare, sono molte le iniziative di soggetti interessati a sviluppare e testare nuove soluzioni e nuove modalità, anche nel campo della distribuzione. 
Il tutto in un contesto normativo che deve ancora fare propri e regolamentare fenomeni che si stanno facendo largo, come ad esempio quello dell’open insurance.
Nel contesto in divenire appena menzionato, esistono già nel nostro ordinamento degli strumenti normativi attraverso i quali poter portare avanti le iniziative di innovazione che abbiamo menzionato.
Una di queste è la Regulatory Sandbox, lungamente attesa dal mercato, sulla scia delle esperienze positive che si sono avute in altri ordinamenti, come ad esempio quello inglese. Qui di seguito cercheremo di riassumere i passaggi che hanno portato la Regulatory Sandbox italiana a essere operativa, non senza aver prima spiegato di che cosa si tratta in generale. 

Nel linguaggio comune anglosassone, con il termine sandbox si intende il recinto di sabbia all’interno del quale possono giocare i bambini in piena sicurezza. Concetto di sicurezza che troviamo anche nell’impiego del termine in ambito informatico, quando, ad esempio, una nuova applicazione viene testata in un ambiente protetto.
Lo stesso può avvenire nel contesto normativo, laddove il legislatore intenda concedere agli operatori di un determinato settore la libertà di poter sperimentare servizi e processi innovativi basati sulle nuove tecnologie. Il tutto, come nel nostro caso, sotto l’occhio attento delle autorità di vigilanza di volta in volta competenti. Fatta questa premessa, venendo alla nostra Regulatory Sandbox, la stessa è stata istituita con il cosiddetto decreto Crescita del 2019, (si tratta più precisamente del decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019), secondo un approccio che è apparso sin da subito particolarmente interessante e di ampio respiro. 

Le regole per accedere alla sperimentazione
La normativa di rango primario prende, infatti, in considerazione il settore finanziario, ivi compreso naturalmente quello dei servizi di pagamento, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, senza, peraltro, limitarne la fruizione a determinati soggetti, come potrebbero essere per esempio le start up.
Per quanto attiene al funzionamento in concreto della Regulatory Sandbox, il decreto Crescita ha demandato al ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di emanare, sentite, tra l’altro, la Banca d’Italia, l’Ivass e la Consob, le norme di attuazione, che sono arrivate, dopo un’attesa piuttosto lunga, con il decreto ministeriale 30 aprile 2021, n. 100, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.
Il decreto ha affidato, in primo luogo, la regia e il coordinamento dell’iniziativa al Comitato FinTech, con il preciso obiettivo, come sottolineato dal Mef stesso, di favorire un dialogo costante tra le istituzioni e gli operatori.

Lo stesso, inoltre, ha disposto che la sperimentazione (che può avere una durata massima di 18 mesi, fatte salve le proroghe secondo le modalità previste dal decreto) possa essere richiesta per un’attività di innovazione tecnologica che incida sul settore bancario, finanziario o assicurativo, e che alternativamente sia soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione a un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorità di vigilanza, oppure, pur essendo in astratto soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno un’autorità di vigilanza, rientri in un caso di esclusione previsto dalla legge, ivi comprese le ipotesi in cui l’attività non sia svolta nei confronti del pubblico o sia svolta nei confronti di un pubblico circoscritto ai sensi di legge. 

Sono ammessi progetti innovativi e a valore aggiunto
L’ammissione alla sperimentazione può, inoltre, essere consentita a condizione che l’attività abbia determinate caratteristiche: soddisfi tutti i seguenti requisiti, precisati nel testo del decreto, secondo una procedura non priva di complessità; sia significativamente innovativa; richieda la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché a una o più norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza; apporti valore aggiunto e, infine, che la relativa domanda venga presentata nella finestra temporale fissata dalle autorità competenti (la prima verrà aperta il 15 novembre prossimo, sino al 15 gennaio 2022) ed in relazione alla quale non sono state previste limitazioni in termini di numero massimo e area tematica dei progetti ammissibili. 
Da sottolineare, tra l’altro, che l’autorità di vigilanza competente è tenuta a comunicare alla segreteria tecnica del Comitato FinTech la conclusione della sperimentazione e a trasmettere una relazione sull’esito della stessa, segnalando l’eventuale opportunità di modifiche normative o chiarimenti interpretativi della normativa, anche regolamentare, vigente, alla luce delle evoluzioni della tecnologia. 

Ruolo di coordinamento per il Comitato FinTech
Sulla base della relazione in questione e a quella trasmessa dalle autorità di vigilanza alla predetta segreteria tecnica, il Comitato FinTech potrà fornire all’amministrazione richiedente indicazioni sulla regolamentazione vigente applicabile a una determinata fattispecie, tenuto conto delle evoluzioni della tecnologia digitale; formulare al Governo proposte di intervento normativo in ambito fintech, nonché formulare linee guida non vincolanti, pubblicate sul sito del comitato; promuovere la formulazione di proposte normative in ambito fintech, da parte delle competenti istituzioni europee
Vedremo, alla prova dei fatti, se la sandbox, della quale abbiamo riportato solo alcuni degli aspetti principali, sarà in grado di rispondere alle aspettative che l’hanno preceduta, in un contesto nell’ambito del quale sono molte le iniziative, anche a livello comunitario. 
Si pensi, ad esempio, all’attenzione dimostrata da Eiopa, all’interno della quale è presente anche Ivass, a temi quali l’open insurance e l’utilizzo di blockchain e degli smart contract in ambito assicurativo. 

Per ora, al di là di una certa complessità del testo normativo emesso dal Mef, appare positivo registrare che si è dato disco verde a un importante momento di cooperazione tra istituzioni e mercato, dove, comunque, le istituzioni hanno dimostrato e stanno dimostrando grande interesse verso fenomeni che, in una prospettiva di vigilanza, vanno correttamente inquadrati e capiti per non creare squilibri tra i diversi stakeholder.

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