Insurance Trade

Destinazione Italia e Rc auto: si salvi il salvabile (e si modifichi il resto)

Il decreto legge 145 del 23 dicembre 2013 rappresenta un ulteriore tentativo di razionalizzare la materia attraverso il ricorso sistematico a provvedimenti legislativi. Che poco tengono conto della necessità di interventi sistematici, e non urgenti, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi

Watermark vert
(PRIMA PARTE)

Figlia di una insostenibile volubilità, la disciplina della rc auto ha conosciuto, nell'arco degli ultimi due anni, ben tre riforme strutturali, tutte attuate attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza e tutte, a loro volta, passate attraverso sensibili modifiche in sede di conversione.
Ciò che stupisce è che l'ultimo episodio della saga" - quello "natalizio", disegnato dal decreto legge 145 del 23 dicembre 2013 - ha visto la luce quando ancora una considerevole parte delle precedenti modifiche legislative (quelle introdotte con i D.L. 1/2012 e 179/2012) non hanno ancora trovato attuazione: si pensi alla disciplina della scatola nera... e, soprattutto, a quella (a nostro parere fondamentale) del contratto base, il cui schema di decreto attuativo è rimasto disperso, ormai da quasi un anno, in qualche cassetto ministeriale.
In questo contesto di riferimento (in cui l'urgenza è smentita dai tempi di attuazione delle norme di volta in volta in volta escogitate) risultano davvero incomprensibili - se non ricercando ragioni meramente politiche - gli affannosi tentativi di razionalizzare la materia della rc auto attraverso il ricorso sistematico allo strumento del Decreto legge. Meglio sarebbe affidarsi ad un più profondo sforzo di risistemazione organica del settore, tale da restituire al mercato orizzonti più certi e quella minima (idea di) stabilità indispensabile a garantire il raggiungimento degli obiettivi - pur sostanzialmente condivisibili - che il legislatore (pare) prefiggersi.

Un decreto dalle buone intenzioni
Ed invero le intenzioni che animano l'art. 8 del "D.L. Destinazione Italia" paiono commendevoli e, in ultima analisi, lucide nella parte in cui rivelano la consapevolezza dell'importanza nevralgica dell'assicurazione della Rc auto, la cui funzione sociale impone di considerarne le peculiarità in modo del tutto atipico, sganciandosi dagli ordinari schemi civilistici di una - altrettanto ordinaria - assicurazione della responsabilità civile generale.
L'esigenza di rinsaldare il sistema della Rc auto (obbligatoriamente assicurato) passa attraverso la valorizzazione di una mutualità allargata, fondata sulla condivisione di un rischio "sociale" e "comune" ed alla quale partecipano tanto gli assicurati che i terzi danneggiati , entrambi chiamati a qualche rinunzia in nome della copertura garantita dalla solvibilità del sistema assicurativo privato. D'altra parte, l'obbligo assicurativo deve poter esser assolto a condizioni di premio sostenibile, ragion per la quale occorre intervenire su tutti gli elementi distorsivi (sovente fraudolenti e speculativi e spesso tipicamente locali) che condizionano innaturalmente le tariffe della rc auto, promuovendo la concorrenzialità del mercato ed avendo cura di pretendere dalle imprese un contributo fattivo alla loro rimozione e, comunque, al contenimento dei prezzi. Ed in questo senso paiono eloquenti i risultati dell'indagine/studio commissionata da Ania al Boston Consulting Group, resi pubblici il 14 gennaio 2014 ed aventi ad oggetto uno studio comparato delle tariffe europee della Rc auto, analizzate al filtro dei principali fattori che ne determinano l'andamento. 

Obiettivi ancora lontani
Pur certamente allineata, sul piano ideale, agli obiettivi di cui sopra (che non divergono nella sostanza da quelli posti alla base delle precedenti riforme) la disciplina dell'art. 8 del "Destinazione Italia", calata nella concreta operatività e misurata sui principi generali del diritto assicurativo, mostra il fianco, ponendo questioni interpretative e, soprattutto, problematiche applicative davvero non trascurabili.
Il decreto legge, infatti, per buona parte della sua parte precettiva, non pare in grado di individuare una via - davvero percorribile - attraverso la quale giungere alla "destinazione" prefigurata nella sua altisonante denominazione. 

Muoviamo da tre considerazioni di metodo.
1) Non si comprende - se non ipotizzando una scarsa conoscenza della realtà operativa della maggior parte delle imprese attive sul territorio - come sia stato possibile anche soltanto immaginare l'introduzione di una nuova disciplina immediatamente applicabile (quindi in assenza di qualsivoglia previsione di un periodo transitorio), ed avente impatti organizzativi tanto sconvolgenti quali (ad esempio) quelli previsti dall'obbligo di proporre alla clientela l'ispezione preventiva del veicolo (art. 8 comma 1) e clausole (art. 8 comma 2) che prevedano "prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet". Al di là delle numerose altre questioni ermeneutiche correlate a tali disposizioni, non vi è chi non veda come l'adempimento di tale obbligo presupponga l'allestimento di una rete di centri ispettivi e di strutture mediche convenzionate di cui non tutte le imprese già oggi dispongono. Allestimento che, tra l'altro, dovrebbe essere effettuato con la necessaria cura e prendendosi tutto il tempo necessario, dal momento che l'erogazione "in forma specifica" di prestazioni di riparazione o sanitarie implica, oltre a ricadute commerciali e reputazionali in caso di insuccesso, potenziali responsabilità civilistiche in capo all'impresa. Allo stato attuale dei fatti, dunque, soltanto pochissime compagnie assicurative risultano tanto strutturate da poter adempiere ai nuovi obblighi di legge; obblighi alla cui violazione, peraltro, corrisponde sin d'ora un concreto, attuale e pesante rischio sanzionatorio (art. 8 comma 4).

2) L'ossessivo ricorso alla leva scontistica obbligatoria sottende l'altrettanto ossessiva attenzione all'esigenza di pervenire, per le vie più brevi e dirette, ad un contenimento dei premi finali. Il ragionamento che pare sottendere l'iniziativa legislativa è di tipo quasi sinallagmatico: posti i vantaggi che le nuove misure dovrebbero garantire alle imprese, in termini di risparmio di costo, occorre che le imprese medesime ne restituiscano alla clientela le utilità, sotto il profilo del prezzo. Ora, al di là del fatto che l'equazione su cui si fonda il ragionamento legislativo non pare sempre esatta (come vedremo tra breve), appare evidente che l'imposizione di sconti a cascata - tra loro cumulabili - produrrebbe un impatto sul premio finale di polizza probabilmente non sostenibile. Ciò laddove ci si trovasse in un regime di premi amministrati e controllati ex lege. Sennonchè, e di ciò pare essersi scordato il legislatore, il nostro ordinamento ed il nostro mercato - pur in presenza dell'obbligo a contrarre e delle regole di costruzione tariffaria dell'art. 35 - gravita attorno all'inossidabile principio - di fonte comunitaria - della piena libertà tariffaria delle imprese. Il che equivale a dire che la via che le imprese medesime dovranno intraprendere per reggere l'impatto di tali sconti (generalizzati e non sostenuti da ragionamenti attuariali concreti) sarà quella di alzare le tariffe, onde consentire un accettabile assorbimento dell'imposizione normativa dei nuovi sconti. Il tutto generando un possibile effetto perverso, antitetico rispetto all'obiettivo legislativo.

3) Il tentativo del legislatore di surrogarsi all'assicuratore nella costruzione dei prodotti e dei prezzi ci riporta, come del resto già poteva desumersi dalla precedente decretazione liberalizzatrice, entro una dimensione operativa non troppo distante dai regimi para-amministrati di antesignana memoria. La stessa abrogazione (art. 8 comma 11) di una norma a nostro parere fondamentale nella visione liberistica e proconcorrenziale dell'assicurazione del terzo millennio (l'art. 14 del DPR 254/2006, che prevedeva la possibilità per le imprese di "innovare i contratti di assicurazione" nell'ambito della procedura di indennizzo diretto) sembra volta a limitare la libertà di impresa nella costruzione dei propri prodotti, riservando al legislatore il compito di stabilire anche le dinamiche della relazione negoziale di dettaglio con la clientela. Il che sembra del tutto contrario ai principi della libera circolazione dei servizi nel mercato europeo dell'assicurazione, della concorrenza e della libertà di iniziativa privata sanciti tanto dalla normativa UE che dalla Costituzione. Posti tali macro problemi, davvero non trascurabili, verranno analizzati nel dettaglio taluni aspetti salienti selezionati tra i numerosi spunti di riflessione offerti dalle norme di nuova introduzione. 

Per leggere la seconda parte, clicca qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rc auto,
👥

Articoli correlati

I più visti