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Sinistri Rc auto: nuovo drastico intervento di Ivass

Con una lettera al mercato l'Autorità è tornata, lo scorso 15 dicembre, sul tema delle richieste risarcitorie alle compagnie. Maurizio Hazan, managing partner dello studio legale Taurini-Hazan, ne analizza le implicazioni e cosa potrebbe cambiare per le imprese

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Con lettera circolare, inviata a tutte le imprese di assicurazione "che esercitano la Rc auto", il Servizio tutela del consumatore di Ivass è tornato, lo scorso 15 dicembre, sul delicato tema degli obblighi di specifica motivazione che le compagnie devono ossequiare nel rispondere alle richieste risarcitorie degli aventi diritto, soprattutto laddove intendano respingerle opponendo, nei termini di legge, un formale diniego.  
Tale nuovo intervento intende, all’evidenza, dar continuità, e anzi rafforzare, a un severo orientamento da tempo fatto proprio dall’autorità di vigilanza, attenta a contrastare pratiche dilatorie e, comunque, a imporre alle imprese regole di condotte volte a non ostacolare il buon esito delle procedure liquidative stragiudiziali della Rc auto.   

LA PROVA DEL FATTO STORICO 
Trattasi di argomento ben noto agli operatori del settore e originariamente sviluppatosi attorno alla controversa questione della prova del fatto storico, ritenuta dalla maggior parte degli assicuratori, agli albori della disciplina del Codice delle assicurazioni, come incombente sul danneggiato, in perfetta aderenza agli ordinari criteri civilistici di riparto degli oneri della prova del danno da fatto illecito (ex articolo 2697 del Codice civile).  
Non era infrequente che in sede stragiudiziale l’assicuratore pretendesse da chiunque invocasse un diritto risarcitorio da Rc auto la dimostrazione, già in sede stragiudiziale, di tutti gli elementi fondanti la proposizione aquiliana (e quindi: l’esistenza di un danno, la prova del fatto storico di sinistro e la dimostrazione di un nesso causale tra quest’ultimo e il primo).  

ONERI AL MINIMO PER I DANNEGGIATI 
In sostanza le imprese pretendevano (nulla di più e niente di meno) che chi volesse chiedere il risarcimento del danno assolvesse gli oneri probatori che, ex lege, incomberebbero su di lui laddove si determinasse ad agire in giudizio in sede civilistica. 
Senonché, occorreva tener conto, secondo Ivass, della particolarissima natura della procedura stragiudiziale in materia di assicurazione Rc auto, tutta orientata a una speciale protezione delle ragioni degli aventi diritto (ritenuti, in fondo, pregiudicati da una sostanziale asimmetria di posizione e di forza rispetto all’impresa assicuratrice). E, in questo contesto, straordinariamente votato a facilitare l’accoglimento delle pretese di risarcimento, l’autorità di vigilanza ha sempre sostenuto che nella procedura liquidativa la dinamica istruttoria, ordinariamente presidiata dall’articolo 2697 c.c., dovesse esser sostanzialmente ribaltata, riducendo al minimo gli oneri di allegazione posti a carico dei danneggiati.  

L’IVASS CHIEDE DI PIÙ 
Questi ultimi sarebbero, invero, tenuti soltanto ad assolvere i minimi requisiti contenutistici (e formalistici) stabiliti dal combinato disposto degli articoli 141, 143, 145, 148 e 149 del Cap, senza doversi addossare altri oneri istruttori né dover dimostrare, in quella sede stragiudiziale, l’effettiva verificazione del sinistro. Spetterebbe, dunque, all’assicuratore, il compito di sobbarcarsi tutti gli oneri di verifica della posizione e d’istruzione della pratica, essendo suo onere reperire eventuali elementi ostativi all’accoglimento della domanda risarcitoria, ivi compresa l’eventuale eccezione di inesistenza del sinistro o di mancanza di responsabilità in capo al preteso danneggiante.  
Elementi che poi dovrebbero esser resi palesi all’atto della formalizzazione del diniego di risarcimento, onde consentire al danneggiato di comprendere chiaramente le ragioni del rifiuto (e quindi potersi determinare in modo informato e consapevole circa l’eventuale incardinazione di un giudizio). Tale era, dunque, la posizione già da tempo sostenuta da Ivass, ben affermata in svariati procedimenti sanzionatori (ricorderemo come a tutt’oggi la casistica sanzionatoria prevalente riguardi proprio le procedure liquidative della Rc auto). Oggi l’Istituto si spinge più in là. 

COSA DICE LA LETTERA AL MERCATO  
Nella propria comunicazione del 15 dicembre scorso, Ivass censura determinate condotte tenute dalle imprese in sede di diniego di risarcimento. In particolare, vengono considerate inaccettabili (e quindi sanzionabili) le reiezioni fondate:

a) sulla generica contestazione dell’insussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e l’evento denunciato, ovvero della incompatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro (in assenza di specifiche indicazioni tecniche o degli elementi di prova, come perizie, accertamenti tecnici, testimonianze, risultanze delle rilevazioni tramite scatola nera, sui quali si fonda il diniego);   

b) sulla generica contestazione della responsabilità “senza indicare gli elementi obiettivi e/o gli accertamenti istruttori che hanno portato a tale conclusione”;  

c) sull’impossibilità di eseguire la perizia sul veicolo per indisponibilità del mezzo “senza comprovare che il perito si sia attivato per eseguire l’accertamento peritale entro i tempi e le modalità previsti dalla legge e che il tentativo sia risultato infruttuoso per comportamento imputabile al danneggiato”.  

Insomma, per negare il risarcimento, l’impresa deve:  

1) disporre di risultanze istruttorie adeguate a sostenere la propria posizione, in deroga all’articolo 2697 c.c.; 

2) rendere espresse tali risultanze nell’ambito della specifica illustrazione al richiedente dei “motivi per i quali non ritiene di fare offerta”, così come del resto espressamente previsto dall’articolo 148 del Cap.   

Quando il diniego è fondato su elementi concreti, dice l’Autorità, “la loro chiara ostensione può contribuire al convincimento del danneggiato evitando un inutile contenzioso”. Altrimenti, rischia di tradursi in un espediente dilatorio e, comunque, pregiudizievole per le ragioni (di corretta informativa, anche ex articolo 183 del Cap) del richiedente.  
Di qui la formale richiesta a tutte le imprese attive nel ramo Rc auto di verificare, anche attraverso le risultanze emergenti dalla analisi dei reclami, “la sussistenza delle descritte criticità nei processi liquidativi e, ove necessario, rivedere i processi” per garantire la comunicazione al danneggiato degli specifici motivi del diniego di risarcimento, facendo sì “che i testi delle comunicazioni indichino dettagliatamente gli elementi di incoerenza fra i fatti denunciati e quelli accertati dall’impresa e citino gli atti o i fatti alla base del rigetto dell’offerta” (il tutto entro il 30 aprile 2017).

Ma tutto questo è davvero giusto? È possibile che la regola del riparto degli oneri in fase stragiudiziale sia così lontana da quella ordinaria civilistica? È possibile che, in quella fase stragiudiziale (ma non nel successivo eventuale giudizio) il danneggiante possa davvero limitarsi ad affermare apoditticamente le sue ragioni, rimanendo soltanto obbligato a sottoporsi agli accertamenti peritali/ispettivi disposti dalla compagnia, per quel che attiene al quantum della prestazione risarcitoria? La risposta è, entro certi limiti, affermativa, sia pur con la necessità di alcuni chiarimenti.

L'IMPRESA DEVE FARE UNA PROPRIA VALUTAZIONE
È noto che il danneggiato è tenuto, per ottenere il proprio risarcimento, ad avanzare le proprie richieste in via stragiudiziale nello stretto rispetto delle formalità stabilite dal combinato disposto degli articoli 145, 148 e 149 del Cap, pena l’improponibilità della successiva azione diretta giudiziale. 
L’impresa assicurativa, poi, non può limitarsi a rimanere inerte durante il decorso dello spatium deliberandi concessole per tentare di addivenire a una composizione bonaria della vertenza: tutt’al contrario, durante tale termine (a seconda dei casi, di trenta, sessanta, novanta giorni) assegnatole ex lege, è tenuta ad attivarsi al fine di istruire al meglio la posizione di danno. 
Il tutto onde pervenire a una propria valutazione circa la debenza, o meno, e la correlativa quantificazione del risarcimento richiesto. Alla stregua di un giudice di prima istanza, dunque, l’impresa assicurativa deve gestire la fase liquidativa stragiudiziale ribaltando le ordinarie dinamiche probatorie e non potendo limitarsi ad attendere che sia il danneggiato a dimostrare, secondo la regola dell’articolo 2697 c.c., le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua pretesa.  

LA RATIO DELL’ISTITUTO
Sullo sfondo, quale autentica ratio della particolarissima procedura stragiudiziale di cui all’articolo 148 del Cap, il fatto che la compagnia, oltre che disporre di strumenti accertativi commisurati alla sue cospicue risorse strutturali, possa (e debba) contare sulla cooperazione del proprio assicurato/danneggiante (nella procedura ordinaria di cui all’articolo 148 del Cap), il quale dovrebbe rendersi parte diligente e denunziare il sinistro alla propria compagnia, fornendo ogni indicazione utile al fine di consentire all’impresa di ricostruirne la dinamica e l’esatta situazione di responsabilità.  
Insomma, l’impresa del responsabile civile, una volta ricevuta la richiesta risarcitoria del terzo, dovrebbe attivarsi, in primo luogo, onde ottenere dal proprio assicurato la sua versione dei fatti, potendo anche attingerla dalla denunzia di sinistro che quest’ultimo dovrebbe aver presentato ai sensi dell’articolo 143 del Cap.  
È del resto significativa la previsione dell’articolo 148, comma 9, secondo la quale “agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile”. Tale norma sottende dunque che la compagnia non potrà trincerarsi dietro la propria impossibilità di conoscere i fatti per l’omissione del proprio assicurato nella denunzia di sinistro, dovendosi, al contrario, comunque attivare per fornire una risposta circostanziata e adeguatamente istruita. Il che conferma, in linea di principio, la tesi sostenuta dall’Istituto.

OBBLIGO DI DENUNCIA ALLA PROPRIA IMPRESA 
Se tutto ciò è vero, deve concludersi che la cooperazione dell’assicurato (preteso danneggiante/responsabile) è indispensabile al fine di consentire all’impresa di utilmente interloquire con il danneggiato, verificarne le ragioni ed eventualmente confutarle in modo specifico in sede di diniego.  
Torna dunque di straordinaria attualità il tema della centralità della denuncia di sinistro alla propria impresa, resa obbligatoria dall’articolo 143 del Cap per tutti i conducenti dei veicoli coinvolti (o, se persone diverse, per i rispettivi proprietari), anche qualora non responsabili ed anche laddove non interessati né a chiedere danni né ad attivare la propria copertura di Rc auto. 
È appena il caso di notare come l’omissione dell’obbligo di denuncia può condurre alla perdita totale/parziale della garanzia assicurativa (il che equivale a dire, nelle assicurazioni della Rc, la perdita del diritto a essere manlevato dalla compagnia, con conseguente applicazione, nel comparto auto, dell’istituto della rivalsa previsto dall’articolo 144 del Cap). 
È dunque ben possibile che, a tutela del mercato, l’Autorità possa in un futuro pretendere, quale bilanciamento del rigore espresso in quest’ultima presa di posizione, una miglior attivazione delle compagnie nei confronti dei propri assicurati, anche facendo leva su quei meccanismi di denunzia/rivalsa che, a quanto risulta in concreto, sembrano oggi totalmente disapplicati.

COSA SUCCEDE NELL’INDENNIZZO DIRETTO 
Se è vero, come è vero, che è possibile ritrovare nell’articolo 148, comma 9 l’ulteriore fondamento normativo dell’impostazione seguita da Ivass nella sua lettera al mercato, è altrettanto vero che tale disposizione alberga soltanto nel corpo della norma dedicata alla procedura ordinaria di liquidazione stragiudiziale del danno da sinistro stradale. Non esistono disposizioni equivalenti nel settore dell’indennizzo diretto. Anzi, a voler ben vedere, i due diversi ambiti operativi (articolo 148 del Cap da un lato, e Dpr 254 del 2006, dall’altro) disegnano procedure niente affatto coincidenti.
In quella ordinaria il danneggiato, specie con riferimento ai danni a cose, è tenuto a presentare una richiesta dai contenuti descrittivi (men che!) essenziali, demandando alla compagnia ogni necessario approfondimento istruttorio.  Non così, invece, in quella da indennizzo diretto, nell’ambito della quale il danneggiato/assicurato è obbligato a meglio circostanziare la propria pretesa, giusta la previsione di cui all’articolo 6 del Dpr 254 del 2006.  
E se è vero, come è vero, che l’impresa è, nella procedura diretta, tenuta a prestare massima assistenza tecnica e informativa al proprio assicurato (anche nella compilazione della richiesta risarcitoria, ex art. 9, Dpr 254/2006) è altrettanto vero che la stessa impresa potrebbe da questi pretendere la presentazione del modulo di denuncia di cui all’articolo 143 del Cap. In questa particolare modalità liquidativa, del resto, la possibilità per la compagnia di verificare le ragioni del danneggiato chiedendo chiarimenti al proprio assicurato (sottesa all’articolo 148) qui difetta per definizione, attesa la coincidenza di posizione dell’assicurato/danneggiato. Né il flusso informativo Card, pur basato sulla regola del silenzio assenso, sembra adeguatamente garantistico, in quanto foriero di facili speculazioni risarcitorie. 

Insomma, può ritenersi che nell’ambito della procedura d’indennizzo diretto (così come, sia pur per altro verso, nei così detti sinistri fantasma) l’applicazione dei principi dettati da Ivass rischia di esser eccessivamente stringente e, forse, inopportuna. E val la pena, in conclusione, di notare come la lettera al mercato sembri riferirsi proprio, e solo, ai sinistri gestiti in regime ordinario ex articolo 148 del Cap.

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