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Prescrizione e Decadenza

Sono istituti giuridici che determinano l’estinzione, entro un tempo determinato, di un diritto che non è stato esercitato. I due termini vengono sovente confusi, ma fra i due concetti esistono delle differenze

Prescrizione e Decadenza hp_vert_img
Prescrizione e decadenza sono istituti giuridici che determinano l’estinzione, entro un tempo determinato, di un diritto che non è stato esercitato. 
I due termini vengono sovente confusi, ma fra i due concetti esistono delle differenze. 
Entrambi gli istituti sono mutuati dal fatto che, oltre un periodo di tempo stabilito (definito di decadenza o prescrizione, a seconda dei casi), il soggetto interessato perda la possibilità di esercitare un diritto di cui non ha avuto l’occasione o la volontà di servirsi. Si presuppone quindi l’inerzia del titolare di tale diritto, che viene protratta per un certo tempo.
Ora, se un soggetto al quale la legge riconosce una determinata possibilità si comporta per un lungo periodo di tempo come se non ne fosse il titolare, il nostro ordinamento tende a equiparare la situazione di diritto a quella di fatto, privandolo della titolarità del diritto in questione.
Tutto questo è dovuto alla necessità di garantire l’accertamento di fatti controversi in un tempo relativamente breve, respingendo eventuali pretese che dovessero essere esercitate troppo tardivamente. 
Infatti, se un determinato diritto non viene esercitato per lungo tempo, risulterà particolarmente difficile addurre tutti gli elementi necessari alla sua definizione (i testimoni possono venire meno, diventa sempre più arduo produrre i documenti che provano il fatto generatore, etc.).
Quindi, per evitare lunghi e inutili contenziosi, il legislatore ha stabilito che se il diritto in questione non viene esercitato entro un determinato termine di prescrizione o decadenza, il soggetto che ne aveva la titolarità non potrà più avvalersene: il diritto, cioè, risulterà estinto.
Ma mentre la prescrizione trova il suo fondamento nell’ordine pubblico, la decadenza può rinvenirlo anche in un interesse privato. Ciò vuol dire che la prima è sancita dalla legge, mentre la seconda può trovare la sua fonte nella volontà tra le parti e dunque in un semplice accordo contrattuale. 
In pratica, mentre la prescrizione riguarda qualsiasi diritto, la decadenza funziona nei casi espressamente previsti e opera automaticamente, in virtù del contratto cui si riferisce. 
La prescrizione, essendo uno strumento di ordine pubblico è sottratta all’autonomia delle parti e deve essere fatta appositamente valere. La legge indicherà espressamente il termine di prescrizione nei suoi articoli, con la chiara dizione: “si prescrive...”, mentre le parti possono eventualmente modificare il regime della decadenza, ove previsto.

Perché sono importanti per gli assicuratori
Prescrizione e decadenza costituiscono concetti di estrema importanza per gli assicuratori, sotto molti aspetti. 
La questione più rilevante, com’è immaginabile, riguarda il termine utile per cui ciascun soggetto che abbia subito un danno possa effettivamente chiederne ragione, denunciando il sinistro e attivando l’operatività delle polizze assicurative.  
In particolare, i tempi di prescrizione costituiscono un connotato che individua la natura della responsabilità oggetto della garanzia
Com’è noto, infatti, l’articolo 2946 del Codice civile prevede che il diritto del reclamante a denunciare il danno subito si estingua in 10 anni. 
Tale periodo di prescrizione è applicato agli illeciti di natura contrattuale (che individuano, ad esempio, le polizze che assicurano la responsabilità professionale), mentre il successivo articolo 2947 introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale (relativo alla responsabilità aquiliana, ex articolo 2043), ulteriormente ridotto a due anni per i danni da circolazione dei veicoli (la Rc auto).
I termini di prescrizione scandiscono dunque, nella pratica di ogni giorno, l’attività delle compagnie di assicurazione e le modalità di gestione dei sinistri, in base alla tipologia delle polizze interessate. 
Essi intervengono direttamente anche sull’operatività di clausole di importanza basilare per la definizione della risarcibilità degli eventi dannosi (come la claims made) e definiscono la nozione di lungo-latenza, che investe tante problematiche assicurative di grande rilevanza tecnica, come quelle che impattano la Rco e le malattie professionali, i sinistri da responsabilità medica etc. 

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