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Regola Proporzionale

È pensata per le polizze del ramo property in cui si corre il rischio che il valore dei beni dichiarato dal proprietario assicurato sia inferiore al reale, un’eventualità che esporrebbe la compagnia a un esborso superiore a quanto definito dalle regole adottate alla stipula

Regola Proporzionale
L’art. 1907 del codice civile (Assicurazione parziale) stabilisce che “se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”.
Si tratta di una norma fondamentale, che è necessario comprendere bene per capire il funzionamento del sistema assicurativo nelle polizze che assicurano beni e cose, cioè le polizze property.
Per determinare la somma che, in caso di sinistro, l’assicuratore dovrà corrispondere all’assicurato, egli terrà conto dei capitali indicati nelle partite di polizza, ovvero nelle voci assicurate per i beni oggetto della copertura.
Ciascuna partita viene coperta in base a un valore che viene calcolato con un particolare criterio, concordato con la compagnia. Solitamente, ad esempio, i fabbricati vengono assicurati per il loro valore di ricostruzione a nuovo, il contenuto (che viene descritto accuratamente nelle condizioni di polizza e comprende la mobilia, le attrezzature e gli oggetti contenuti nell’ubicazione assicurata) viene assicurato in base al suo valore di rimpiazzo e le merci vengono assicurate in base al loro valore di produzione, oppure al valore di vendita, il che implica che verrà tenuto conto anche dell’eventuale profitto previsto.
È possibile che i criteri di valutazione dei beni oggetto di copertura siano diversi da quanto indicato, ed è assolutamente essenziale controllare le condizioni di copertura per essere certi di aver compreso bene come il conteggio verrà fatto, in caso di danno. 
Uno dei più comuni problemi che si incontrano, infatti, risiede proprio nei malintesi che possono crearsi tra assicurato e assicuratore a questo riguardo. Per i fabbricati, ad esempio, molti ritengono erroneamente di dover assicurare le loro proprietà in base al loro valore commerciale, che può variare grandemente rispetto al valore di ricostruzione a nuovo, e può dunque non avere nulla a che vedere con l’ammontare sborsato al momento dell’acquisto. 
È quindi consigliabile rivolgersi a un geometra, a un ingegnere o a un esperto in materia, oppure chiedere aiuto all’intermediario al quale la polizza è appoggiata, per essere certi di aver utilizzato le cifre e il sistema di valutazione corretti. 

UNA GARANZIA PER L’ASSICURATORE
Dunque, in base al sistema di valutazione concordato e riportato nel contratto, ciascun assicurato dovrà richiedere la copertura dei propri beni per il valore corrispondente al criterio indicato. 
Perché tutto questo è tanto importante? 
Perché, come enuncia l’art. 1907 del codice civile, se al momento del sinistro il valore delle cose danneggiate dovesse risultare superiore a quello dichiarato al momento della stipula della polizza (oppure se si dovessero verificare aumenti dei valori nel corso della durata della polizza stessa e gli stessi non venissero comunicati all’assicuratore), l’ammontare del risarcimento dovuto sarà calcolato applicando la cosiddetta regola proporzionale. L’indennità corrisposta verrà dunque rapportata al valore dichiarato e l’indennizzo sarà conteggiato in base alla seguente proporzione: 

indennità : danno = valore assicurato : valore effettivo del bene assicurato

Perciò, se si assicura un bene per 5.000 euro ed esso, al momento del sinistro, risultasse avere un valore effettivo di 10.000 euro, qualora il danno prodotto fosse di 2.000 euro, l’indennità corrisposta ammonterebbe a 1.000 euro:

1.000 : 2.000 = 5.000 : 10.000

Il criterio di liquidazione adottato dalla compagnia assicuratrice può dunque riservare delle sorprese, che potrebbero risultare assai sgradite per un assicurato disattento o malamente informato.
Bisogna tener presente che la regola proporzionale serve a proteggere la compagnia assicurativa dalla possibilità che un assicurato dichiari valori inferiori a quelli reali. Poiché il premio di polizza viene conteggiato sui valori dichiarati, l’assicurato pagherebbe in questo caso un premio molto inferiore a quello dovuto, e potrebbe così trarre un vantaggio illecito dall’aver contratto la polizza.
Il codice civile prevede quindi che l’assicurato abbia la responsabilità di controllare che le sue dichiarazioni all’assicuratore siano accurate, veritiere e sempre aggiornate, in modo da consentire a quest’ultimo di rendersi conto dell’effettivo valore del rischio che correrà e di incassare il premio più adeguato.

L’ALTERNATIVA DEL “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”
È comunque possibile chiedere alla compagnia di derogare alla regola proporzionale entro certi limiti, richiedendo l’inserimento in polizza della clausola di deroga alla proporzionale.
Questa clausola prevede che il disposto dell’articolo 1907 del codice civile venga applicato solo nel caso in cui la differenza tra valore dichiarato e valore effettivo superi una determinata percentuale (usualmente pari al 20%). Pertanto, l’assicuratore non applicherà la regola proporzionale se il valore effettivo di un bene assicurato per 10.000 euro, ad esempio, non superasse i 12.000 euro.
È anche possibile stipulare l’assicurazione chiedendo alla compagnia di non applicare del tutto la regola proporzionale. In questo caso, l’assicurazione verrà stipulata a primo rischio assoluto, e la regola proporzionale non verrà in alcun modo applicata. Com’è immaginabile, però, le assicurazioni stipulate a primo rischio assoluto sono molto costose (i tassi sono generalmente pari a parecchie volte quelli applicati per l’assicurazione basata sull’intero valore dei beni oggetto della copertura), perché l’assicuratore dovrà tenere presente l’effettivo rischio corso e calcolare un premio adeguato. Il ricorso a questa forma di assicurazione risulterà quindi conveniente solo in determinate circostanze.
La necessità di derogare, almeno parzialmente, alla regola proporzionale è mutuata dalla difficoltà di determinare con esattezza il valore delle cose assicurate, che può variare grandemente, ad esempio, in presenza di fenomeni inflattivi o deflattivi.
Le compagnie di assicurazione concedono quindi agli assicurati un certo margine, per evitare di restare vittime dell’applicazione della norma prevista dal codice civile.
Per ultimo, va notato che la regola proporzionale si applica solo nei rami assicurativi in cui la valutazione del rischio e il conteggio del premio di polizza vengono fatti in base al valore delle cose assicurate (come i rami property). Qualora il rischio non possa essere parametrato sul valore del bene oggetto della copertura, come nel caso dei rischi della responsabilità civile, non si potrà ricorrere a tale regola e verrà stabilito un limite massimo di risarcimento, o massimale di polizza, che rappresenterà l’ammontare massimo risarcibile dall’assicuratore in caso di sinistro.

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