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(S)perequazione all’italiana: il no della Consulta

È ancora presto per comprendere quale sia l’effettivo impatto, sui bilanci previdenziali, della recente sentenza della Consulta (n. 70/2015) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma con cui il governo Monti aveva sospeso, per il biennio 2012/2013, il meccanismo della c.d. perequazione per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS.

Le prime stime si attestano sui 5 miliardi di euro, per qualcuno potrebbero essere più del doppio. Non vi è dubbio, però, che la c.d. Riforma Fornero (si pensi anche alla nota vicenda degli esodati) abbia prodotto – di fatto – più danni che benefici, tanto per le casse pubbliche quanto per quelle dei privati interessati da quell’intervento legislativo.
Ora, non è certo questa la sede per poter approfondire l’iter motivazionale con cui la Consulta è giunta a dichiarare illegittimo il blocco della perequazione. Nondimeno, non può sorprendere che il Giudice delle Leggi abbia per così dire “reagito” alla disinvoltura con cui l’esecutivo tecnico ha ritenuto di poter risanare la spesa previdenziale, imponendo un sacrificio indiscriminato ad una quota rilevante della platea di pensionati e colpendo anche i percettori di trattamenti pensionistici non particolarmente elevati (da circa 1400 euro lordi in su). Invero, già nel 2007, l’allora governo Prodi aveva fatto ricorso alla medesima misura ma, in quel caso, il blocco della perequazione venne “salvato” dalla Corte in considerazione del fatto che l’intervento legislativo interessava redditi pensionistici superiori non a tre ma a ben otto volte il minimo e che dunque, per ragioni di solidarietà sociale, potevano patire un sacrificio (peraltro limitato ad un solo anno). In quell’occasione, inoltre (ed è questo il punto a mio parere più rilevante), la Consulta aveva ammonito il legislatore circa l’illegittimità di un ricorso sistematico a simili misure che “esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità … perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta” (così Corte Cost. 316/2010).

Ma tale monito, a quanto pare, è restato lettera morta. Come lettera morta resta un altro monito, in più occasioni rivolto all’esecutivo da parte della Consulta, di non ricorrere sistematicamente alla decretazione d’urgenza.
Tale doppia infrazione, dunque, non può restare sottaciuta e merita di essere censurata, almeno nel suo contenuto politico: metter mano periodicamente alla legislazione previdenziale, infatti, frustra la stabilità stessa di un sistema di welfare che, per sua natura, è destinato ad operare in una prospettiva di lungo periodo e che, dunque, non dovrebbe giammai essere toccato da manovre emergenziali. E quand’anche l’emergenza fosse talmente grave da richiedere il ricorso ad un’extrema ratio, sarebbe quantomeno necessario un progetto di riforma sistematica. Ma sul punto, francamente, non vorrei ripetermi…



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