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Danno da perdita del bene vita: le Sezioni Unite rispondono

Si svolge oggi presso le SSUU il procedimento che dovrebbe chiarire in modo definitivo l’ammissibilità del risarcimento conseguente a perdita della vita: che la sentenza sia favorevole o contraria, si determineranno degli effetti sull’impianto ontologico del danno e sul sistema dei risarcimenti

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È dunque giunta l'ora dell'udienza pubblica delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che dovrà soprattutto esercitarsi nel comporre l'apparente contrasto interno in tema di sussistenza dei presupposti giuridici di risarcibilità, nel nostro ordinamento, del danno da perdita del bene vita (ne abbiamo parlato in questo giornale nel n. 514 del 20 maggio scorso).

L'oggetto del ricorso, sul quale la Corte dovrà intervenire, attiene alla censura (quinto motivo) della decisione del giudice di merito e pone la questione in diritto se sia legittimo o no negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure hereditario dagli stretti congiunti della vittima, allorquando la vittima stessa sia immediatamente deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale" (decesso a tre ore di distanza, nel caso specifico), sul presupposto che (Cass n.1361/2014) "il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute" (così ordinanza n.5056/2014 di rimessione al Primo Presidente della Corte). La decisione avrà, come è facile intendere, un impatto decisivo sul sistema del risarcimento del danno alla persona, oltre che sull'impianto ontologico stesso dello specifico danno preteso.

L'impatto sarà inevitabile, sia nel caso la Corte accolga il ricorso - innovando in un colpo solo e rivoluzionando la sua precedente giurisprudenza - sia che lo respinga, uniformandosi così al solco nomofilattico dei precedenti, sempre contrari al riconoscimento di risarcibilità di un danno (la perdita della vita) che, per un paradosso tutto da sanare, si determina nell'istante stesso in cui il soggetto tutelato scompare (vittima appunto della lesione mortale istantanea).
In ogni caso sia per respingere la costruzione dogmatica del danno sia per accoglierla e dare battesimo ad una figura risarcitoria del tutto nuova in Italia e nel mondo, la corte dovrà rivisitare le specifiche giuridiche e i pilastri costitutivi del nostro attuale sistema risarcitorio del danno alla persona.
Quale che sia l'esito, a breve noto, dell'udienza pubblica che si tiene oggi 17 giugno nell'aula delle SSUU della Cassazione, verrebbe da chiedersi se, in un ordinamento civilistico di tutela della persona a costruzione normativa di fonte quasi esclusivamente giurisprudenziale, i giudici/normatori debbano o meno prendere in considerazione, nel proprio evolversi argomentativo, anche le conseguenze socio economiche della propria decisione. Proprio sotto il profilo dell'eccezione di inammissibilità della voce di danno nel nostro ordinamento, per la sua natura essenzialmente di danno evento, la stessa sentenza n. 1361/2014 supera tale limite con l'affermazione che questo danno "costituisce in realtà ontologica e imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza", con ciò però aprendo la strada a possibili estensioni e al fenomeno dei cosiddetti danni "alluvionali" (come si riferisce nel saggio a firma del Prof. Busnelli, pag. 1301 della relazione dell'Ufficio Massimario).

L'affermazione di una derogabilità alla natura della risarcibilità del solo danno conseguenza, oltre ad aprire la strada nuovamente al processo alluvionale di cui sopra e alla inevitabile dilatazione della tutela risarcitoria, stravolgerebbe l'impianto nomofilattico dettato solo meno di sei anni fa nelle note sentenze a SSUU del 2008, che sino a ora ha retto l'intero sistema del risarcimento del danno alla persona e del danno da morte. Sotto il profilo delle conseguenze macroeconomiche dell'accoglimento della voce di danno in argomento, le ricadute sul sistema sarebbero dirette e immediate, stante l'accoglimento di una voce di danno del tutto nuova che si propone di compensare in misura macrodimensionata la perdita di un bene vita in precedenza negato. Immediate sarebbero le ripercussioni attuariali del mondo assicurativo in termini di incrementi dei premi in ogni settore della responsabilità civile, a cominciare da quella della circolazione stradale e del danno da medical malpractice.

Ebbene, ci si chiede: di tale ricaduta economica e della quasi certa non sostenibilità del sistema, i giudici che oggi si riuniranno dovranno tenere conto, o potranno escludere nella variabile argomentativa che porterà alla decisone ogni profilo consequenziale sulla portata economica del decisum?
Da più parti, e in più decisioni delle stesse sezioni della Corte, ci è parso negli anni di leggere una presa di coscienza sempre più importante del profilo economico del nostro sistema risarcitorio (del tutto un unicum in Europa).

Ebbene, personalmente crediamo e auspichiamo che nell'attuale sistema di normazione giurisprudenziale, la sostenibilità economica dell'impianto risarcitorio che ne uscirà debba essere tenuta in conto assieme al profilo legato alle tutele della persona, che è il terminale ultimo del costo sociale che si riversa, oggi e domani, sul cittadino, utente dello stesso sistema di tutele.

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