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Le specifiche di Ivass sugli obblighi degli intermediari

Il provvedimento 128 emesso dall’autorità di vigilanza il 20 febbraio scorso inserisce delle novità nel Regolamento 40 e definisce tra l’altro i nuovi adempimenti in tema di titolo scolastico e di comunicazione dei domini internet

Le specifiche di Ivass sugli obblighi degli intermediari hp_vert_img
Il 20 febbraio scorso Ivass ha pubblicato il provvedimento normativo 128 che modifica e integra il regolamento 40/2018 in relazione: 
A. ai requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni C, E ed F del Registro unico degli intermediari e nell’elenco annesso, nonché per la nomina del responsabile della distribuzione delle imprese che operano come distributori;
B. all’obbligo per gli intermediari che promuovono o collocano contratti di assicurazione mediante siti internet di comunicare all’istituto di vigilanza il dominio o l’eventuale sotto-dominio internet utilizzato, ai fini della loro pubblicazione nel Registro.
Relativamente al punto A, per quanto riguarda la novità sui requisiti per l’iscrizione al Rui, come chiarito anche durante la pubblica consultazione (esiti nn. 1.5, 3 e 26), Ivass ha inteso adeguare la norma regolamentare previgente all’effettivo contenuto della normativa primaria in tema di durata dei corsi di studi superiori.
Non si registra un vero e proprio effetto innovativo dell’ordinamento, tant’è vero che l’istituto non ha ritenuto necessario trattarne nell’Analisi di impatto della regolamentazione (Air); si è, piuttosto, perseguita la finalità di “adeguare il contenuto delle disposizioni che recano l’obbligo di conseguire il possesso di un titolo di studio al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio equipollente alla normativa primaria vigente” (cfr. Relazione al provvedimento 128).

LIVELLO DI ISTRUZIONE: ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DI NORMA
E invero, il requisito del possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (per gli addetti all’attività di intermediazione assicurativa operanti all’interno o all’esterno dei locali degli intermediari principali; per i dipendenti delle imprese di assicurazione e per il responsabile della distribuzione; per i produttori diretti) era stato introdotto dal provvedimento 97 Ivass (anch’esso integrativo del regolamento 40) al fine di assicurare un’adeguata tutela del consumatore, in ragione della crescente complessità dei prodotti e della conseguente richiesta di competenze e conoscenze sempre più elevate da parte degli operatori assicurativi. La modifica doveva avere inoltre l’effetto di avvicinare la disciplina del settore assicurativo a quella del settore finanziario (cfr. Relazione al provvedimento 97).
Tuttavia, dopo la modifica, Ivass aveva dovuto pubblicare i chiarimenti applicativi nn. 1 e 2 (aprile 2022) nei quali, anticipando una prossima revisione regolamentare, si precisava come dagli art. 22, 41 e 48 del regolamento 40 dovessero “intendersi espunti i riferimenti al titolo di studio rilasciato a seguito di corso di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge e al titolo estero equipollente”.
In definitiva, la modifica si limita a ricondurre a coerenza il regolamento 40 Ivass con la normativa primaria in tema di istruzione secondaria.

UNA MISURA CONTRO I SITI IRREGOLARI A TUTELA DEL MERCATO E DEI DISTRIBUTORI
In relazione al punto B, ciò che invece ha un impatto sulla normativa vigente è la previsione dell’obbligo per tutti gli intermediari assicurativi, compresi quelli dell’elenco annesso, di comunicare a Ivass il dominio e il sottodominio internet utilizzati. La modifica è volta ad arginare il fenomeno dei siti irregolari, fenomeno cresciuto in maniera esponenziale dal periodo del Covid a oggi in forza dell’utilizzo sempre più frequente di tecniche digitali, e dunque dei siti web, per la promozione e il collocamento dei contratti assicurativi a distanza. 
Lo scopo dell’integrazione normativa è, dunque, duplice: garantire un ordinato svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa da un lato e, dall’altro, assicurare la miglior tutela dei contraenti e degli intermediari stessi, che rischiano di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti internet non ufficiali (cfr. Relazione al provvedimento 128).
Vediamo ora più nel dettaglio gli impatti operativi della modifica.
Come noto l’art. 78 del reg. 40 Ivass prevede che: “i distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet siano titolari del relativo dominio” o che gli intermediari utilizzano spazi del sito internet dell’impresa per cui operano.
Il provvedimento 128 introduce, dunque, in capo all’intermediario, l’obbligo di comunicare il dominio utilizzato per la promozione e il collocamento tramite sito internet (nello schema in pubblica consultazione si faceva più genericamente riferimento alle tecniche di comunicazione a distanza) al fine di rafforzare i presidi di tutela vigenti. Il dominio viene poi riportato nel Registro degli intermediari e reso pubblico.
Il perimetro soggettivo di tale obbligo è limitato agli intermediari (compresi quelli dell’elenco annesso) e non si estende alle imprese che distribuiscono direttamente “tenuto conto della marginale incidenza del fenomeno dei siti fake in tale ambito” (cfr. esiti p.c., pubblica consultazione, 1.3 e 28).

LE DISPOSIZIONI PER I SOTTODOMINI
Interessante osservare come, tra il testo dello schema in pubblica consultazione e quello poi definitivamente pubblicato, sia stato inserito il riferimento ai sottodomini e al conseguente obbligo di comunicarli: si tratta in particolare, come detto, dello spazio del sito dell’impresa preponente messo a disposizione dell’intermediario o dello spazio del sito di un intermediario messo a disposizione di altro intermediario (es.: la porzione del sito di un agente messa a disposizione di un subagente iscritto in sezione E). 
In tali casi la comunicazione è a cura dell’intermediario utilizzatore del sottodominio e iscritto alle sez. A, B, D e F del Registro anche per conto dei propri collaboratori iscritti nella sez. E del Rui, mentre l’impresa è tenuta ad assolvere l’obbligo per conto dei propri produttori diretti (cfr. esiti p.c. nn. 3 e 8a). Rispetto al testo in pubblica consultazione, sono due gli interventi da segnalare:
  • l’aggiunta alla lett. e) comma 3ter art. 9, degli intermediari iscritti alla lettera F, sui quali grava l’obbligo di comunicazione anche per i propri collaboratori (esito p.c. 35);
  • la modifica del comma 3sexies dell’art. 9 che, ora, prevede espressamente l’obbligo di comunicazione anche nei casi in cui l’intermediario si avvale del sotto-dominio messo a disposizione dall’impresa o da altro intermediario (esito p.c. n. 34). 
Quanto al perimetro oggettivo, in sede di pubblica consultazione, è stato chiesto all’istituto di chiarire se l’adempimento riguardasse la sola distribuzione o anche la fase di promozione. Nell’esito della p.c. n. 13 Ivass ha espressamente chiarito che “l’attività promozionale/pubblicitaria effettuata dall’intermediario attraverso il proprio sito ricade nell’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento”. Ciò in linea con quanto previsto dagli artt. 78 e 79 del reg. 40 Ivass. Peraltro, il dato emerge chiaramente da quanto previsto dall’art. 9, comma 3quinquies, del Provvedimento 128.
Va detto, del resto, che il nostro ordinamento non identifica la “distribuzione” con il “collocamento” del prodotto isolatamente considerato, ma anche con le attività prodromiche e funzionali a tale momento, incluse quelle più marcatamente promozionali ove caratterizzanti l’attività tipica dell’intermediario (si pensi all’agente, la cui obbligazione fondamentale è proprio quella di promuovere la conclusione di affari).

CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO E TEMPISTICHE
Rientrano nell’obbligo anche gli intermediari che promuovono o collocano forme pensionistiche complementari. Fa eccezione solo l’attività sottoposta a vigilanza Consob (intermediari iscritti alla sez. D del Registro o loro collaboratori iscritti alla sez. E che promuovono o distribuiscono prodotti di investimento assicurativo, esito p.c. 27). Nella medesima risoluzione è stato altresì chiarito che l’obbligo di comunicazione del dominio non si applica limitatamente allo specifico caso in cui l’intermediario operi esclusivamente tramite home banking/app, che presuppone l’accesso alla clientela già correntista a un ambiente protetto.
Con riferimento alla tempistica, il provvedimento prevede 
  • all’art. 9, comma 3sexies, un termine generale per la comunicazione a Ivass pari a trenta giorni dalla data, di registrazione dei domini o di inizio dell’utilizzo dei sottodomini;
  • all’art. 11, un regime transitorio per i domini e i sotto-domini preesistenti all’introduzione dell’obbligo di comunicazione, prevedendo un termine di novanta giorni per le comunicazioni a Ivass.
Infine, le istruzioni tecniche allegate al provvedimento forniscono indicazioni pratiche su come comunicare i domini a Ivass (meditante pec). È ragionevole immaginare che se il documento di consultazione 2/2023 dovesse essere emanato, tale comunicazione avverrà, non più a mezzo pec bensì tramite portale web, che consente l’accesso diretto da parte degli operatori al Rui. E lo schema di provvedimento in pubblica consultazione, nel delineare il progetto di riforma del Rui, dà attuazione a quanto previsto dall’art. 3, par. 2 della direttiva Idd e dall’art. 109 comma 1ter del Cap, prevedendo la registrazione integrale e diretta degli intermediari al Rui mediante accesso a portale web tramite strumenti ad hoc (Spid e Cie).
Ivass, peraltro, si riserva di pubblicare in futuro sul proprio sito istituzionale l’elenco dei domini internet ufficiali utilizzati (cfr. Relazione al provvedimento ed esito p.c. n.1.1) al fine di rafforzare ulteriormente la tutela del consumatore.

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