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Dip e documenti precontrattuali: il nodo dei taciti rinnovi

Il set informativo va (ri)consegnato ai clienti ogni volta che la polizza prolunga la sua validità attraverso il silenzio della non disdetta? Il tema è complesso e richiama gli attori del mercato a un'attenta cura dei consumatori. Il parere di Maurizio Hazan, managing partner dello studio Taurini-Hazan

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Il mercato si è recentemente interrogato su un problema avvertito come urgente e serio. Quello relativo all’obbligo, da taluni sostenuto, di consegnare ai clienti l’intero set informativo anche in relazione a contratti sottoscritti precedentemente all’entrata in vigore del regolamento 41 di Ivass, in occasione del primo tacito rinnovo (e, forse, di ogni rinnovo successivo). La questione non è di poco conto, perché una tal impostazione costringerebbe le imprese a dover metter mano a tutti i loro contratti esistenti, anche a quelli che, pur non più in produzione o fuori catalogo, continuano a impegnare gli assicuratori per effetto dei rinnovi automatici in assenza di disdetta.  

NESSUNA DIFFERENZA TRA STIPULA E RINNOVO? 
Ora, l’interpretazione favorevole all’estensione dei nuovi obblighi di consegna documentale precontrattuale a tutti i rinnovi successivi al primo ottobre 2019 sembra esser stata avallata nientemeno che dall’Ivass, nell’ambito della pubblica consultazione dello stesso regolamento 41. Ci riferiamo, in particolare, alle risposte fornite dall’Istituto ai commenti 18 e 257, dove è confermata l’applicabilità di quel regolamento (e della nuova disciplina documentale) anche ai contratti rinnovati dopo tale data, ancorché sottoscritti precedentemente. Insomma, quanto al rilascio dei documenti precontrattuali, non vi sarebbe differenza tra stipula iniziale e rinnovo, dovendosi quest’ultimo essere equiparato in tutto e per tutto alla prima.  
Una tal regola, del tutto contraria alla prassi in uso, che non contempla alcuna nuova/ulteriore allegazione documentale in occasione di successivi taciti rinnovi di una medesima copertura, comporterebbe conseguenze di non poco momento sui processi delle imprese, appesantendoli e gravandoli di oneri (anche economici) probabilmente non proporzionati ai benefici che quella regola vorrebbe ossequiare. Ciò, si deve immaginare a tutela del contraente e della sua libertà di scegliere liberamente e in modo informato se rinnovare il contratto (e dunque non esercitare la disdetta), potendo disporre di nuovi supporti documentali che consentano di comparare (in termini agevoli e immediati) la soluzione di prodotto rinnovabile con le altre, alla stessa omogenea, reperibili sul mercato.  

IL PARERE CONTRARIO DELL'ANIA 
Il forte allarme suscitato dalla questione ha condotto a una pronta reazione degli operatori del mercato, inducendo tra l’altro Ania a sostenere con forza una tesi opposta a quella informalmente propugnata da Ivass. Vari sono gli argomenti utilizzati per affermare l’inapplicabilità delle nuove norme ai rinnovi (e in particolare ai rinnovi di contratti sottoscritti anteriormente al primo ottobre 2019):

  • un primo, di carattere testuale, si fonda sulla lettera dell’articolo 47 del regolamento 41; tale disposizione, volta a disciplinare taluni profili transitori, esclude l’applicazione di alcune norme regolamentari ai contratti anteriormente stipulati. Tra queste le regole di redazione del contratto (articolo 4 comma 2), quelle sul riesame e la revisione del set informativo (articolo 6), quelle sulla predisposizione e consegna della documentazione contrattuale nelle polizze collettive (articolo 9), quelle sulla pubblicazione della documentazione sul sito web dell’impresa (articoli 10 e 20). E, aggiungiamo noi, soprattutto l’articolo 27, che prevede espressamente la redazione del Pid danni (in conformità al regolamento europeo di esecuzione). Alla luce di tali esclusioni potrebbe ricavarsi una ratio di fondo evidente e non equivoca, sancita nel principio secondo il quale a tutti i contratti stipulati prima del primo ottobre 2019, ivi compresi quelli muniti di clausola con tacito rinnovo, non si applicherebbero le disposizioni che regolano la condotta dei distributori nella fase precontrattuale. 
  • il tacito rinnovo, in ogni caso,  non implica alcuna espressa nuova manifestazione di consenso, fondandosi invece sulla volontà, consolidata ab origine, di mantenere in vita il contratti alla scadenza alle medesime condizioni inizialmente stabilite;
  • laddove il rinnovo si riferisca a  contratti non più in commercializzazione, ci troveremmo innanzi a una prosecuzione  di polizze già stipulate, in relazione alle quali il contraente aveva già ricevuto a suo tempo la documentazione precontrattuale. Non vi sarebbero dunque motivi per produrre e consegnare al cliente, in caso di rinnovi successivi al primo ottobre 2019, la nuova documentazione di legge, tra la quale il Dip ed il Dip aggiuntivo;
  • in caso contrario, le imprese dovrebbero rimetter mano anche ai loro vecchi prodotti che, pur essendo stati tolti dal mercato (e quindi non acquistabili ex novo), continuerebbero a vivere proprio (e solo) per assecondare la volontà di rinnovo (tacito) del cliente (reso possibile dalla clausola di prosecuzione espressamente prevista in polizza).
  • le nuove regole di consegna della documentazione precontrattuale disciplinano naturalmente  una fase antecedente alla stipula del contratto e tendono a proteggere il potenziale contraente; non invece colui il quale, essendo già a tutti gli effetti contraente, per aver in precedenza stipulato la polizza oggetto di rinnovo, dovrebbe essere già consapevole e ben edotto delle regole del gioco espressamente accettate in occasione della sottoscrizione originaria del contratto;
  • il gesto sottoscrittivo, prima del quale la documentazione precontrattuale deve esser consegnata -  non potrebbe  in alcun modo esser fatto coincidere con il tacito rinnovo; tacito rinnovo che non costituisce altro che la normale realizzazione di un meccanismo di prosecuzione del vincolo negoziale stabilito ed accettato dalle parti in sede di stipula iniziale;
  • le caldeggiate esigenze di protezione  e di piena e rinnovata informativa del consumatore medio,  non convincono, infine, del tutto: la scelta se esercitare o meno la disdetta (e dunque se continuare a fruire, o meno, della copertura) avviene in un momento in cui il cliente dovrebbe aver già perfettamente compreso il contratto, avendo avuto la possibilità di testarlo (o comunque di approfondirne i contenuti) durante tutto il periodo della sua vigenza (anteriore al termine di disdetta previsto in polizza). Di qui l’inutilità del rilascio di documentazione la cui funzione sostanziale è quella di orientare il (potenziale) contraente innanzi ad un prodotto che non conosce e, non invece davanti ad una soluzione perfettamente nota. Ragionar diversamente significherebbe del resto reiterare in modo indiscriminato la consegna di documentazione che il cliente potrebbe non affatto volere, o non aver la necessità di ricevere, imponendo all’impresa oneri di produzione documentale davvero eccessivi rispetto allo scopo;
  • da ultimo, è opportuno osservare come Ivass abbia assunto espressa posizione (in seno alla pubblica consultazione del regolamento 40) a proposito della non necessità di ripetere la verifica di adeguatezza in sede di rinnovo. Il che deporrebbe a favore di una ratio di fondo e di sistema che, dovrebbe valere, a maggior ragione, per il rilascio della documentazione precontrattuale.  
L'INCOERENZA DEI TESTI
Tutti gli argomenti sin qui passati in rassegna sono certamente forti e condivisibili sul piano razionale. Sennonché non possiamo esimerci dal rilevare come sul piano testuale i testi regolamentari presentino, sull’argomento, severe incoerenze e lascino aperti dubbi rafforzati dall’interpretazione offerta in sede di pubblica consultazione del regolamento 41. 
Da un lato è vero che l’articolo 47 di quel regolamento declina apertis verbis la regola secondo la quale ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano  molte disposizioni regolamentari, tra le quali anche, e proprio, quelle relative alla stesura dei Dip; ed è ancor più vero che da quella disposizione transitoria si ricava chiaramente che solo i contratti collettivi stipulati anteriormente al primo ottobre dovranno essere adeguati (tra l’altro, per lo più al vecchio regolamento 35), per far sì che le adesioni raccolte dopo il primo ottobre siano assistiti da taluni presidi di trasparenza.
Ma è altrettanto vero che non è affatto chiaro se la disciplina dei contratti sottoscritti anteriormente si limiti a regolare le ipotesi di polizze che vivono a cavallo dell’entrata in vigore del regolamento o si occupi anche dei rinnovi taciti, e successivi al primo ottobre, di contratti precedenti. 

L'ARTICOLO 56 E IL DIP
Al riguardo, vi è una insidiosa norma del regolamento 40 ad autorizzare una lettura del tutto diversa. Ci riferiamo, in particolare, all’articolo 56 (informativa precontrattuale) a mente del quale "in caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute". L’esclusione della ripetizione degli obblighi di consegna 
riguarda espressamente solo gli allegati 3 e 4, per di più soltanto nel caso in cui non siano nel frattempo intervenute variazioni sulle informazioni contenute in quei documenti. Leggendo, dunque, a contrario la disposizione parrebbe che il restante set informativo, Dip incluso, debba esser rilasciato ad ogni rinnovo, oltre che in caso di stipula di nuovi contratti. E qui non si distingue, si badi, tra rinnovi di contratti sottoscritti precedentemente o successivamente al primo ottobre. Il che potrebbe astrattamente riguardare anche polizze risalenti ad anni e anni fa, e ora non più in commercio se non in forza delle loro tacite rinnovazioni.

UN NUOVO SET INFORMATIVO SOLO ALLA STIPULA
Qui potrebbe annidarsi, alla fine, il corto circuito razionale che, propugnato da Ivass in pubblica consultazione,  sembrerebbe imporre alle imprese oneri di allegazione documentale equivalenti sia nei casi in cui le parti decidano di stipulare nuovi e diversi contratti che nelle ipotesi in cui si limitino a rinnovare (tacitamente) contratti già  stipulati. Evidente la differenza tra le due ipotesi, e non giustificata, a nostro parere, la loro omologazione prudenziale. A nostro parere, come ben evidenziato da Ania, l’impianto complessivo della normativa secondaria di settore sembra invece far emergere un principio sostanziale più logico e sostenibile, in quanto teso a imporre alle imprese di rivedere e aggiornare, in corso di contratto, le informazioni rese all’atto della stipula soltanto nell’ipotesi in cui quell’esigenza sia davvero tale; così ad esempio (articolo 5 regolamento 41) nel caso in cui, in sede di revisione (almeno annuale), si evidenzino incongruenze, non conformità o non rispondenza allo stato della una normativa, la compagnia dovrà dar corso a una revisione del set informativo: ma non dovendo far fronte a veri e propri obblighi di (ri)consegna documentale, bensì essendo tenuta a più semplici oneri di comunicazione delle novità e di pubblicazione sul sito web dell’impresa. 

IL TACITO RINNOVO NON È UNA NUOVA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
Forse allora, la soluzione del problema che agita oggi il mercato, va ricercata, oltre che nel buon senso, in altri territori semantici e letterali. Quando l’articolo 56 regolamento 41 parla di rinnovo, assimilandolo alla stipula di nuovi contratti, sembra presupporre che le parti, in un modo o nell’altro, abbiano dato vita ad una nuovo (e diverso) assetto dei propri rapporti negoziali. Abbiano dunque espresso una vera e propria nuova ed esplicita dichiarazione di volontà, tesa a cambiare le regole del gioco, a crearne di nuove o (almeno) a estendere l’efficacia temporale di un rapporto che, in assenza di una condotta positiva, sarebbe scaduto. Insomma, una tal disciplina non dovrebbe trovar spazio nelle ben diverse ipotesi di rinnovo tacito, in cui la prosecuzione del rapporto costituisce nient’altro che attuazione, nel silenzio delle parti, dell’impegno originariamente concordato di proroga il contratto in assenza di disdetta. 
Per dirla in altri termini, il rinnovo tacito non è una nuova manifestazione di volontà ma la messa in atto di quella precedente, in assenza di manifestazione esplicite di volontà abdicative. Qui sta il vero nodo della questione. Ed anche nella diversità evidente tra rinnovo e rinnovo tacito, potendosi intendere quest’ultimo come una vera e propria proroga, concordata ab origine, di un medesimo rapporto negoziale (che continua, senza mutare). 

DIFFERENZE TRA PROROGA E RINNOVO
Di tacita proroga, e non di rinnovo, parla del resto in termini chiari l'articolo 1899 del Codice civile. E invero i due istituti, sovente accomunati in modo improprio (anche se spesso diretti a produrre effetti sostanzialmente sovrapponibili), divergono in modo chiaro, tanto più nell’ambito dell’operazione in oggetto.
La proroga, postula che il contratto prosegua, per un determinato periodo o a tempo indeterminato, con progressione naturale e senza soluzione di continuità. Il rinnovo espresso, postulando invece una sorta di ripartenza ex novo della polizza alle medesime condizioni inizialmente stabilite, implica un nuovo decorso e una riproposizione identica delle stesse dinamiche precontrattuali originarie. Il che potrebbe, tra l’altro ad esempio, riportare a nuovo patti negoziali che, validi per il solo primo anno di rapporto, non sarebbero altrimenti efficaci in caso di proroga (si pensi al divieto di riscatto/recesso nel primo anno di durata del contratto, sia essa genetica o  rinnovata). Il rinnovo tacito, in realtà, non è null’altro che una semplice proroga: il contratto rimane lo stesso e si allunga, per un tempo che le parti hanno già stabilito all’atto della stipula (per il caso di mancata disdetta). Le regole del gioco rimangono quelle iniziali, e la prosecuzione del rapporto non dipende da una nuova espressa volontà negoziale ma dal silenzio delle parti, da intendersi quale volontà di dar attuazione al meccanismo di continuazione che avevano concordemente voluto al momento della sottoscrizione iniziale della polizza.

MA LE IMPRESE (E I DISTRIBUTORI) NON SIANO INERTI
Tale essendo la (ragionevole) ricostruzione civilistica della vicenda, non pare davvero sostenibile la tesi che vorrebbe estendere le regole di consegna documentale precontrattuale a un contesto, quello della prosecuzione di un contratto in essere, che di precontrattuale non ha nulla: né il nome né la sostanza. Ciò non significa che le imprese (e distributori, in genere, specie quelli che offrono consulenza) possano, soprattutto nei nuovi scenari di protezione imposti dalla legislazione consumercentrica del terzo millennio, rimanere del tutto passivi e inerti innanzi alla reiterazione ripetuta di contratti obsoleti. 
Le regole di buona fede, correttezza, trasparenza ed adeguatezza che connotano la moderna distribuzione dovranno muovere, anche in questo casi, l’azione dell’operatore diligente: non imponendogli, a nostro parere, inutili e antieconomici obblighi di sovrabbondante produzione documentale, ma inducendolo ad alcune verifiche, non sistematiche ma caso per caso, della tenuta dei propri prodotti più risalenti, onde evitare che il cliente si trovi a reiterare, per effetto del proprio silenzio, coperture non più utili né conformi al mutato scenario normativo o di rischio. 

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