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Le Faq di Ivass sull’attuazione di Idd

L’Autorità ha chiarito diversi aspetti riguardanti il Provvedimento 97 e Regolamento 45 (Pog)

Le Faq di Ivass sull’attuazione di Idd
L’Ivass ha pubblicato delle nuove Faq con chiarimenti applicativi sulle modifiche introdotte dal proprio Provvedimento n. 97/2020 in materia di governo societario (in vigore dal prossimo 31 marzo), distribuzione e informativa dei prodotti assicurativi che modifica i Regolamenti Isvap n. 23/2008, n. 24/2008 e ai Regolamenti Ivass n. 38/2018, n. 40/2018 e n. 41/2018 in attuazione della direttiva Idd, unitamente ad altri chiarimenti relativi al proprio Regolamento n. 45 del 2020 recante "disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi" (Pog)

Quale consulenza rientra nell’intermediazione

Per quanto riguarda nello specifico il provvedimento 97, l’Ivass ha chiarito otto aspetti, in primis quello, fondamentale, riguardante quale consulenza rientra nell’intermediazione. L’Istituto di vigilanza spiega che rientrano tra le attività di intermediazione quelle consistenti nel “proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”  (art. 106 del CAP), mentre l’attività di consulenza è eventuale (“su richiesta del cliente o su iniziativa del distributore”) e consiste “nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, ….., in relazione a uno o più contratti di assicurazione” (articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del CAP, come richiamato dall’articolo 106 del CAP).

Quanto alla valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste del contraente, essa ricorre per tutte le tipologie contrattuali e qualunque sia la modalità di distribuzione, con o senza consulenza. Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente o nell’ipotesi in cui non sia in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle sue esigenze e richieste, a causa del rifiuto del contraente stesso di fornire le informazioni richieste. “La fase consulenziale – spiega l’Autorità – è eventuale ed è connotata da una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il distributore ritiene che lo specifico contratto raccomandato sia più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente”.  

Ivass poi precisa che “non è possibile distribuire un prodotto assicurativo non coerente con le esigenze e le richieste del contraente se quest’ultimo rientra nel mercato di riferimento”, e che gli intermediari e le imprese che distribuiscono Piani individuali pensionistici (Pip) e fondi pensione aperti non sono obbligati a fornire consulenza ai sensi dell’art. 68-duodecies, del Regolamento Ivass n. 40/2018.

L’obbligo delle registrazioni telefoniche

Vengono anche chiariti alcuni aspetti legati all’obbligo di registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche, disposizione che, dice Ivass, è finalizzata “a rafforzare la tutela dei contraenti quando il contratto è promosso e collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, ossia quando tutte le fasi del processo di promozione e collocamento dei contratti sono svolte a distanza”. In tali casi, le registrazioni dovrebbero consentire di individuare qualsiasi comportamento potenzialmente rilevante e agevolare anche un più efficace esercizio dell’azione di vigilanza. “Pertanto, l’obbligo di registrazione deve essere adempiuto con riguardo alla conversazione telefonica nella sua integralità e non solo con riguardo a una parte della stessa, anche se conclusiva”.

In fase di prima applicazione l’Istituto terrà conto delle criticità connesse al presente contesto emergenziale sanitario in cui gli intermediati sono chiamati a operare “e dell’impatto che esso può avere sulle modalità operative concretamente poste in essere nella promozione e collocamento dei prodotti a distanza con particolare riguardo agli oneri in materia di registrazioni telefoniche”.

L’Autorità spiega inoltre che “gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano applicazione anche se la conversazione e/o comunicazione è avviata su iniziativa del cliente, se la promozione e il collocamento del contratto avvengono interamente a distanza”.

Infine, se la promozione e il collocamento sono effettuati interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, gli obblighi di registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche previsti dall’articolo 83 del Regolamento Ivass n. 40/2018 si aggiungono a quelli previsti dall’articolo 67 del Regolamento Ivass n. 40/2018 “e sono volti a innalzare il livello di tutela del contraente consentendo di verificare il rispetto delle regole di comportamento e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in tutte le fasi della promozione e del collocamento del prodotto”, spiega l’Autorità.

Le precisazioni sulla Pog

Quanto alla Pog, l’Ivass spiega che in caso di collaborazioni orizzontali, gli obblighi di verifica delle compagnie “sono svolte nei confronti dell’intermediario emittente (art. 2, comma 1, lett. d), Regolamento Ivass n. 45/2020) e hanno a oggetto anche il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 da parte degli intermediari proponenti (art. 2, comma 1, lett. f), Regolamento Ivass n. 45/2020)”.

Inoltre l’Autorità chiarisce che la disciplina in materia di Pog deve fare riferimento all’art. 3, par. 4, del Regolamento (Ue) 2017/2358, direttamente applicabile, "in base al quale tali soggetti firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dall'articolo 25, par. 1, della direttiva (Ue) 2016/97 (Idd), le procedure tramite cui gli stessi concordano l'individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto”.

Infine, con riguardo al produttore di fatto, il Regolamento Ivass n. 45/2020 “contiene ulteriori disposizioni in materia di intermediario produttore di fatto (art. 5, commi 3 e 6, art. 10, comma 3 e art. 12, comma 11)”.

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