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Banche, quale responsabilità per omesso controllo?

La sentenza n. 6513 del 20 marzo 2014 introduce ulteriori fasi di verifica sulla negligenza, o meno, nelle procedure di accertamento della genuinità di assegni da parte degli istituti di credito. Che dovranno operare avvalendosi di strumentazioni tecniche altamente sofisticate

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Come si configura la responsabilità della banca per avere incassato e negoziato un assegno falsificato in danno dell'ignaro correntista?
Una vicenda oggetto di contenzioso tra un ente pubblico, all'apparenza traente di un assegno risultato poi falsificato, e l'istituto di credito negoziatore al quale era stata in giudizio contestata la negligenza nel controllo della genuinità del titolo, sfocia dunque in Corte di Cassazione (sentenza n.6513 del 20 marzo 2014, III sezione civile, Pres.Berruti, Est. Vincenti) ove vengono inquadrati i principi di valutazione della condotta della banca nell'ottica della responsabilità per omesso controllo di validità dei titoli presentati all'incasso.

LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE DI APPELLO
Le due decisioni di merito erano state di segno opposto, nel senso che la Corte di Appello di Roma aveva assolto l'istituto di credito (invece condannato in primo grado) sul presupposto che, nel giudizio di rilevabilità della contraffazione dell'assegno, non sia sufficiente la mera accertabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo.

NELLE VALUTAZIONI, GARANZIA DI DILIGENZA TECNICA
Il principio assolutorio per il cassiere della banca convenuta viene ribaltato in Cassazione con una analisi della decisione che, come oramai avviene sempre più spesso nelle decisioni dei giudizi di legittimità, attiene anche a componenti valutative di merito dei giudici territoriali, anche sotto il profilo della attendibilità del percorso logico e motivazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, non ritiene condivisibile l'analisi della Corte di Appello di Roma laddove si era limitata alla mera e astratta considerazione della difficoltà di rilevamento della piattezza del tracciato" grafico sull'assegno, "senza, tuttavia, saggiare, effettivamente e in concreto, il grado di una tale difficoltà, semmai anche tramite l'ammissione e l'espletamento di consulenza tecnica".
Del resto, la diligenza del cassiere e dell'istituto che organizza il suo lavoro, rispondendo del suo operato, deve essere improntata a un alto grado di attenzione e tecnicità.
Si legge così nella motivazione che cassa la pronuncia assolutoria che "nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, un tracciato assolutamente piatto - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ".

ACCERTAMENTI SUL LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE DEI CONTROLLI
Tale norma, va rammentato, presuppone un elevato grado di diligenza tecnica per gli operatori professionali i quali, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività, sono tenuti a fornire un grado di specialità qualificata superiore a quella dell'uomo medio.
La sentenza che aveva dunque rigettato la domanda di risarcimento del danno a favore del traente ignaro e defraudato deve essere, per effetto della decisione qui segnalata, rivalutata da altri giudici di merito, nel giudizio di rinvio, i quali, nel considerare la condotta della banca, dovranno verificarne la rispondenza al predetto grado di diligenza qualificata e tecnica nello specifico contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione.
Tale disamina improntata a particolare severità, dunque, dovrà essere eseguita "attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa; verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base a un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche".
Tale valutazione altamente tecnica dell'operato del cassiere era dunque mancata nel giudizio assolutorio e, pertanto, dovrà costituire base di decisione nel nuovo processo di rinvio.

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