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Antiriciclaggio, norme più inclusive

Cambiano le regole per le compagnie comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi: a queste l’Ivass chiede di adeguarsi all’assetto nazionale in aggiunta a quello del proprio Stato membro d’origine

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Il 28 marzo scorso, l’Ivass ha emanato una lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami vita.
L’articolo 9 del decreto legislativo 90 del 2017 (di attuazione della direttiva Ue 849 del 2015, cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio, che ha modificato il precedente decreto legislativo 231 del 2007,) assegnava alle autorità di vigilanza di settore, inclusa l’Ivass, il termine del 31 marzo 2018 per emanare disposizioni di attuazione che sostituissero le norme abrogate o sostituite per effetto del suddetto decreto.
La lettera, che interviene due giorni prima della scadenza posta dal decreto, contiene in realtà indicazioni che “[…] riguardano […] il periodo successivo” alla data del 31 marzo 2018, fino all’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione che sarà emanata da Ivass, con l’aspettativa da parte dell’Istituto di vigilanza che tali indicazioni siano applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della lettera.
Giova innanzitutto considerare che la lettera, finalmente dissipando alcune incertezze interpretative di fondo, interviene sul novero dei soggetti destinatari della stessa e, a maggior ragione, dei soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni del decreto, chiarendo l’ambito di applicazione di quest’ultimo.

Un chiarimento opportuno
Come si ricorderà, non poche incertezze interpretative aveva sollevato la lettura dell’articolo 3, comma 2, lettera u del predetto decreto, nella misura in cui aveva considerato destinatari delle previsioni in materia di antiriciclaggio anche “[…] le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana […]”.
In particolare, il riferimento allo stabilimento senza succursale era stato inteso, prudenzialmente, come rivolto a includere anche le imprese di assicurazioni comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, al fine di conservare una qualche forma di contenuto a un’espressione altrimenti di difficile interpretazione.
Sul punto, la lettera interviene in modo definitivo a legittimare la sopra ricordata interpretazione, prevedendo tra i destinatari delle sue indicazioni, tra l’altro, le imprese di assicurazioni che offrono polizze vita in Italia in regime di libera prestazione di servizi, unitamente alle imprese di assicurazione vita e agli intermediari domestici, nonché alle imprese comunitarie operanti in Italia in stabilimento e alle rappresentanze di imprese aventi sede in uno Stato terzo; soggetti, questi ultimi, tutti già obbligati al rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nella precedente versione del decreto.

Le regole stabilite dal decreto prevalgono
Quanto ai contenuti, la lettera chiarisce il criterio interpretativo da adottare in caso di contrasto tra le disposizioni attuative che continuino ad applicarsi dopo la data del 31 marzo 2018 e le norme del decreto, che fossero in contrasto con le prime.
Sul punto, Ivass interviene stabilendo che, in caso di contrasto, le norme introdotte per effetto del decreto debbano prevalere su quelle preesistenti e che queste ultime continuino a trovare applicazione nei limiti della compatibilità con le norme poste dal decreto.
I regolamenti Ivass in materia di antiriciclaggio preesistenti il decreto, come di recente modificato, sono il regolamento 41 del 15 maggio 2012 sulle disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari ai fini di riciclaggio, e il successivo regolamento 5 del 21 luglio 2014 circa le modalità di adempimento, tra gli altri, degli obblighi di adeguata verifica della clientela. 

Organi sociali e profili della clientela
Rispetto al regolamento 41, Ivass, dichiarandone la generale compatibilità con il nuovo quadro normativo posto dal decreto, ne afferma la perdurante e attuale applicabilità. Nonostante la qualificazione operata da Ivass, non pochi dubbi interpretativi attengono l’effettivo ambito di applicazione del regolamento 41 rispetto, in particolare, alle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in ragione del fatto che il predetto regolamento contiene non poche disposizioni riguardanti il ruolo degli organi sociali e dell’organismo di vigilanza (di cui al decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001), di più immediata applicazione per le imprese domestiche.
Quanto al regolamento 5, Ivass ne conferma la parziale perdurante applicabilità, in particolare per ciò che attiene la profilatura della clientela, l’acquisizione delle informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo (in specie, in caso di contraente persona giuridica), le relazioni tra il contraente, l’esecutore e il beneficiario, il controllo costante del rapporto, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, anche in caso di operatività a distanza, con l’unica eccezione riguardante le persone politicamente esposte cosiddette domestiche.
Rispetto al predetto regolamento, suscita qualche perplessità il fatto che la lettera citi, tra le disposizioni applicabili, anche quella relativa all’ambito di applicazione (già facente riferimento alle imprese di assicurazione e agli intermediari domestici nonché alle sedi secondarie di imprese comunitarie), apparentemente superata dall’intestazione della lettera, che, come detto, vi include anche le imprese comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Un impatto significativo per le imprese
La portata in parte dirompente delle previsioni citate, soprattutto per le compagnie che prima dell’entrata in vigore delle modifiche al decreto non erano affatto interessate dallo stesso (cioè le imprese di assicurazioni comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi), non può essere ignorata, in considerazione del fatto che alle predette imprese, pur non fisicamente presenti sul territorio italiano, sarà comunque richiesto di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione di settore italiana, in aggiunta a quella prevista dal proprio Stato membro di origine, sebbene, per la maggior parte degli adempimenti, quali quelli relativi all’identificazione della clientela, tali imprese potranno avvalersi di terzi, quali ad esempio, i propri intermediari.

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