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Quali responsabilità per gli intermediari

La giurisprudenza chiarisce quali sono gli obblighi in capo a broker e agenti, specificandone la natura. Innanzitutto, il dovere di informare compiutamente un cliente considerato di norma non erudito sui temi assicurativi

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Chiamato a consigliare un prodotto che sia adeguato alle esigenze del cliente e a operare in ottemperanza agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza non solo nella fase prodromica alla stipulazione di un contratto, ma anche nell’esplicarsi del rapporto, così come stabilito dagli articoli 120 e 183 del Codice delle assicurazioni private e ribadito dal Regolamento Ivass 5 del 2006, l’intermediario assicurativo deve conformare lo svolgimento della propria attività professionale a quello standard di diligenza a cui si chiede che gli operatori specializzati si uniformino.
Ma qual è la natura della responsabilità degli intermediari? E qual è il livello di diligenza richiesto a detti intermediari? Le risposte ci vengono sia dalla dottrina (cfr. Pierpaolo Marano, L’intermediazione assicurativa, in Milano, 2013) sia dalla giurisprudenza consolidata, la quale ha affermato che la responsabilità dell’intermediario ha natura contrattuale. Secondo Cassazione Civile del 12 giugno 2015, (12262) non “è esatto (…) che il danno allegato dall’attrice s’identifichi con il mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale: non è tale la responsabilità in cui incorre l’intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di porlo a conoscenza dei rischi di investimento, o compia operazioni non adeguate, quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece, come già chiarito, di responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d’intermediazione finanziaria in essere con il cliente, quindi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo”.

La diligenza è nell’informare
Con riferimento alla rilevanza dell’articolo 1176 comma 2 C.C. nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, valga da esempio quanto affermato dal Consiglio di Stato (sentenza 2746 del 9 maggio 2011: “l’attività del broker assicurativo non può prescindere, in ragione della fiducia che tale profilo professionale induce presso il pubblico degli utenti, dall’osservanza del parametro di diligenza richiesto dall’articolo 1176, comma 2, C.C. per la generalità dei professionisti, dato che altrimenti verrebbe significativamente sminuita la stessa ragione dell’esistenza di tale figura professionale, funzionale a porre il consumatore, che versa normalmente in una situazione di carenza informativa, in una posizione contrattuale più efficiente rispetto a quella in cui lo stesso si troverebbe nel rapporto diretto con l’agente o con gli agenti di assicurazioni”) e ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che i doveri primari degli intermediari e degli assicuratori “scaturiscono dagli articoli 1175, 1337 e 1375 C.C.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, C.C.” (Cass. Civ. 8412 del 24 aprile 2015).
Ove l’intermediario violi gli obblighi derivanti dal contratto, o dalle disposizioni legislative o regolamentari che ne integrano il contenuto o il generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, è soggetto sia a sanzioni amministrative sia al risarcimento del danno patito (e provato) dal cliente danneggiato.
Con particolare riferimento alle sanzioni amministrative l’articolo 324 del dlgs 209 del 2005 dispone espressamente che “1. l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all’articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari. 2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati”.

Aiutare nella scelta consapevole

Andando ora ad analizzare il contenuto degli obblighi di comportamento sussistenti in capo all’intermediario, voluti dal legislatore nell’ottica di rafforzare le misure di protezione dei diritti del cosiddetto contraente debole e, quindi, limitare l’asimmetria informativa che connota il rapporto tra l’intermediario e il cliente, vi è anzitutto, un obbligo di consiglio e di consulenza nei confronti del cliente, previa comprensione delle esigenze di quest’ultimo, affinché l’intermediario proponga un prodotto assicurativo adeguato e utile alle necessità del contraente, con annessa illustrazione delle caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione (si rimanda al contenuto dell’articolo 120 e dell’articolo 183 dlgs 209 del 2005, nonché degli articoli 47-49-52 del Regolamento Ivass 5 del 2006), allo scopo di mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, non lasciando nulla di occulto. Nel caso in cui sia contestato l’operato dell’intermediario assicurativo l’esattezza della prestazione da questo posta in essere verrà misurata verificando se ha assolto “il non facile compito di comprensione preventiva dell’entità e consistenza dei bisogni del loro interlocutore e dell’idoneità delle polizze commercializzate ad appagarli” (G. Romagnoli, Responsabilità degli intermediari e delle imprese di assicurazioni (tra regole e forzature della disciplina delle polizze vita), in Nuova Giur. Civ., 2013).

Le tutele per l’intermediario

Nella complessità degli obblighi sussistenti in capo all’intermediario assicurativo occorre, però, dare adeguato rilievo a quanto previsto a tutela dello stesso intermediario, dal quarto comma dell’articolo 52 del Reg. Ivass 5 del 2006, in quanto è altrettanto importante che l’intermediario sappia cosa fare per essere esonerato, in particolari situazioni, da ogni addebito di responsabilità, per far sì che “l’eventuale acquisto del prodotto, pur se in ipotesi inadeguato, non sarebbe [sia] imputabile ad altri che all’investitore incauto” (Consuelo Carlevale, Il giudizio di adeguatezza nel collocamento di prodotti finanziari assicurativi, in Assicurazioni, 1, 2011).
Nel caso l’assicurando si rifiuti di fornire le informazioni richieste dall’intermediario, è fondamentale che tale rifiuto trovi riscontro in un’apposita dichiarazione, “da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze”, che l’intermediario potrà far valere per provare la conformità alla diligenza professionale e agli obblighi normativamente previsti del proprio operato.
Continua il predetto articolo 52 affermando al quinto comma, che, laddove l’intermediario ritenga inadeguato il prodotto assicurativo alle esigenze dell’assicurando, l’operatore specializzato è tenuto a documentare, specificandone i motivi, il perché ritenga sussistente tale inadeguatezza della proposta assicurativa, dando riscontro di tale informativa “in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”.
Pure tale previsione sembra in qualche misura diretta non solo a garantire la massima trasparenza ma anche a sollevare l’intermediario da eventuali responsabilità nei confronti del cliente, costituendo la prova che il predetto cliente, seppur a suo tempo adeguatamente informato, abbia comunque voluto accollarsi i rischi del contratto assicurativo in questione.

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