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Ivass interviene sulle polizze abbinate ai finanziamenti

In un recente intervento, l’Istituto torna sul tema del rimborso del premio in caso di estinzione anticipata parziale, evidenziando il mancato adeguamento di alcune compagnie e invitando ad adempiere all’obbligo nel termine di 90 giorni

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Il 3 aprile scorso l’Ivass è intervenuta nuovamente nell’ambito delle polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti, utilizzando lo strumento della lettera al mercato.
In particolare, l’Istituto di vigilanza ha affrontato il tema del rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, rivolgendosi alle compagnie assicurative con sede in Italia, a quelle che operano nel nostro paese in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi e alle banche, agli intermediari finanziari e agli altri soggetti iscritti nella sezione D del Rui o nell’elenco annesso.
Al proposito, ricordiamo che gli intermediari inseriti nell’elenco annesso al Rui sono quelli aventi residenza o sede legale in altro Stato membro, autorizzati a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento.
L’Ivass ha pubblicato la lettera a seguito dell’attività di vigilanza svolta sulle polizze Ppi (payment protection insurance), negli ultimi anni molto intensa, come dimostrano altre due importanti e note lettere al mercato, ovvero quelle dei mesi di agosto e novembre del 2015.
Dall’attività di vigilanza in questione è emerso che, in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento (fattispecie, dunque, distinta dall’estinzione tout court), non tutti gli operatori hanno posto in essere le procedure, anche di natura informatica, per la restituzione all’assicurato del premio non goduto.
La lettera evidenzia, inoltre, che le clausole contrattuali di alcuni prodotti distribuiti sul mercato non regolano la fattispecie dell’estinzione anticipata parziale del finanziamento o prevedono che la copertura resti in essere alle stesse condizioni, senza restituzione del premio.
Secondo l’Istituto, la necessità di procedere al rimborso del premio, anche in caso di estinzione anticipata parziale, si fonda sul collegamento tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione, per effetto del quale “l’esposizione al rischio, con il rimborso di una quota parte del capitale finanziato, si riduce automaticamente in misura corrispondente”.

Le misure da addottare
Visto il contenuto della lettera, vediamo ora quali sono le richieste ivi contenute. L’Ivass ha affermato di attendersi che i destinatari della lettera, che “non avessero ancora implementato adeguate procedure per la restituzione del premio non goduto” nel caso di estinzione anticipata, vi provvedano entro 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della lettera stessa, il tutto “tenuto conto di quanto previsto dall’art. 183 del Codice delle assicurazioni in materia di correttezza e trasparenza nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione”.
La Vigilanza ha, inoltre, richiesto che, nelle more dell’adeguamento delle procedure, i destinatari stessi adottino da subito “ogni idonea misura per procedere alla restituzione della parte di premio non goduta in caso di estinzione anticipata parziale di finanziamento”, restando inteso che “la restituzione del premio potrà avvenire anche mediante rimborso diretto all’assicurato”.
Sempre nel termine di 90 giorni di cui sopra, l’Ivass ha chiesto alle imprese di assicurazione di “integrare le condizioni di polizza dei nuovi contratti, prevedendo espressamente l’ipotesi di estinzione parziale anticipata del finanziamento e il diritto dell’assicurato al rimborso del premio secondo modalità chiaramente indicate”.
Seguiremo con interesse gli sviluppi di questo tema e più in generale della legislazione inerente le polizze di assicurazione connesse ai mutui ed ai finanziamenti.

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