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Meglio gestire l’anticipo dell’indennizzo

L’inserimento nel contratto di polizza di una clausola specifica che definisca i termini di una eventuale richiesta va a vantaggio di compagnia e assicurato, evitando possibili contenziosi

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Di solito, nei contratti operanti nei rami assicurativi Incendio, Furto, Guasti macchine e All risks, i sinistri che possono verificarsi comportano spese ingenti per l’assicurato. Ricalcando la prassi giurisdizionale, la quale prevede la possibilità in capo ai giudici di prevedere, a mezzo di sentenza parziale, un anticipo dell’indennizzo dovuto all’assicurato per le spese immediatamente successive al sinistro (come la riparazione di un mezzo danneggiato o le cure mediche alla persona infortunata), è sempre più comune l’utilità d’inserire nei contratti di polizza le cosiddette clausole d’anticipo dell’indennizzo.
Sulla sua base, qualora il sinistro presenti una certa rilevanza economica, l’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzo stesso (in qual caso, in caso di avvio di procedura giudiziale, l’assicurato potrà chiedere eventualmente un ammontare provvisorio al giudicante).

Una questione da non eludere
Il diritto di cui sopra, che costituisce un’obbligazione contrattuale per l’assicuratore, matura in un periodo limitato di tempo (solitamente qualche mese), e spetterà all’assicurato l’onere di formulare la richiesta di anticipo trascorse alcune settimane (solitamente 30 giorni) dalla denuncia del sinistro. Tale richiesta acquisterà poi valore vincolante una volta trascorso un ulteriore periodo di tempo, contrattualmente stabilito, in assenza di contestazioni (circa l’indennizzabilità) da parte della compagnia. I vantaggi in capo all’assicurato sono evidenti, così come lo sono per la compagnia assicuratrice: rimanere invischiati in procedimenti civili pluriennali, che spesso si concludono comunque con l’obbligo a versare l’anticipo, può essere una pratica esosa.
La giurisprudenza recente (Cass., sez. III Civile, sent. 10 aprile 2015, n. 7176) ha evidenziato come non sia possibile devolvere, tramite clausola di perizia contrattuale, a una commissione arbitrale il potere di valutare i danni e di disporre eventuali anticipi dell’indennizzo, salvo che siano previsti tempi certi, e che i costi siano a carico della compagnia.  

Come strutturare la clausola nel contratto
Ovviamente il testo contrattuale varierà in base allo schema negoziale all’interno del quale la clausola si troverà a operare, ma volendo stabilire un indirizzo generale e favorendo il principio secondo il quale il testo del contratto dovrebbe essere di facile comprensione per entrambe le parti, si potrebbe ragionare nei termini che seguono:
“Dopo 30 giorni dalla presentazione della denuncia di un sinistro non contestato, l’assicurato può inoltrare una richiesta di pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, quando quest’ultimo sia superiore a euro XXX. La società pagherà l’anticipo dell’indennizzo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta”.
L’inserimento della clausola di anticipo determinerà un vantaggio per entrambe le parti: l’assicurato otterrà subito una somma per fare fronte alle spese immediatamente conseguenti al sinistro, mentre l’assicuratore potrà evitare l’insorgere di un contenzioso sull’esistenza dell’anticipo (diritto ampiamente riconosciuto in via giurisprudenziale) e si riserverà di compiere eventuali accertamenti successivi. Inoltre le parti avranno la facoltà di determinare la soglia minima al superamento della quale la clausola acquisterà efficacia tra le parti, in ragione delle proprie esigenze e capacità economiche.
In aggiunta, è lecito aspettarsi che non solo tali clausole siano sempre più utilizzate per i casi di coperture per i rischi da incendio e furto, ma possano trovare una giusta collocazione per polizze di carattere emergente nel nostro panorama nazionale, come quelle per il rischio cyber o quello catastrofale.

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