Insurance Trade

L’esternalizzazione delle attività assicurative

In Solvency II sono incluse anche le indicazioni delle norme da seguire nel caso in cui la compagnia si voglia avvalere di un partner di servizi esterno per attività core, che vanno ad aggiungersi alle disposizioni dell’autorità di vigilanza nazionale

Watermark 16 9
La direttiva 138/2009/CE, altrimenti nota come Solvency II, si è imposta sin da subito quale riforma radicale della governance assicurativa comunitaria, fornendo per la prima volta nella storia della UE una regolamentazione dell’intero sistema di vigilanza sulle imprese di assicurazione. Per quanto di maggiore interesse ai fini del presente contributo, nell’ampio spettro di argomenti affrontati sono state previste specifiche disposizioni in materia di esternalizzazione, che la direttiva definisce come un accordo di qualsiasi tipo fra un’impresa di assicurazione e un service provider, soggetto terzo dotato di propria autonomia, in forza del quale quest’ultimo svolge una particolare funzione, servizio o attività, che altrimenti sarebbe svolto dalla compagnia stessa.

COS’È UN’ATTIVITÀ “CRUCIALE O IMPORTANTE”
In particolare tanto la normativa comunitaria quanto quella nazionale prevedono specifiche accortezze in caso di esternalizzazione di attività c.d. cruciali o importanti.
La normativa nazionale ha fornito una definizione di attività cosiddetta essenziale o importante, colmando così una lacuna della Solvency II che nulla diceva in merito, qualificandola come “l’attività la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell’impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell’autorizzazione all’esercizio, oppure comprometterebbe gravemente i risultati finanziari, la stabilità dell’impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati”.
È evidente che l’attività di liquidazione dei sinistri sia da considerarsi essenziale, e dunque particolare attenzione va posta ai contratti con i Tpa e loss adjuster da parte di quelle compagnie che abbiano deciso di esternalizzare tale servizio.
(continua a pag. 2)
(continua da pag. 1)
I CONTENUTI DEL CONTRATTO
Il legislatore comunitario ha previsto che il fornitore esterno del servizio debba fornire specifiche garanzie e, in particolare, non arrecare grave pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell’impresa, non incrementare il rischio operativo, non pregiudicare le attività di controllo dell’autorità di vigilanza e la prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti.
Il contratto, necessariamente redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto solo all’esito di un preciso controllo sul fornitore condotto dall’impresa e previo assenso da parte degli organi direttivi della compagnia e siano sanciti per iscritto. Nel contratto devono essere esplicitamente previsti l’impegno del fornitore di servizi a conformarsi a tutte le disposizioni legislative, e a collaborare con l’autorità di vigilanza dell’impresa in riferimento alla funzione o attività esternalizzata, e l’obbligo del fornitore di servizi di comunicare qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni e attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti.

IL RUOLO DELLA VIGILANZA
A tali previsioni comunitarie, tuttavia, si aggiungono gli ulteriori obblighi posti dall’Autorità di vigilanza in Italia (Regolamento Ivass e n. 20 del 26 marzo 2008 e n. 5 del 21 luglio 2014). In particolare, la disciplina regolamentare nazionale impone alla compagnia di adottare una delibera volta a chiarire l’attività da esternalizzare, i criteri per la qualificazione dell’attività come essenziali o importanti, in aggiunta a quanto già previsto dal regolamento, nonché la fissazione di precisi metodi e frequenze di audit.
Di particolare importanza è, poi, il penetrante ruolo di controllo dell’Ivass. Difatti l’Autorità di vigilanza deve essere costantemente informata dell’esternalizzazione di attività essenziali o importanti con un preavviso di almeno 45 giorni e può modificare o imporre all’impresa di recedere dal contratto con il fornitore.

SE IL PARTNER È OLTRECONFINE
Non può, poi, non sottolinearsi come, in assenza di una norma specifica che regoli la questione in punto di normativa applicabile, il sistema di controlli si rende ancor più complicato in caso di cosiddetti cross border outsourcing. Difatti, l’impresa esternalizzante risponde nei confronti della propria autorità di vigilanza, ma il service provider deve tener conto sia delle richieste dello stato membro della società committente che di quella esternalizzata.
È dunque primario interesse di una compagnia estera garantire che il loss adjuster soddisfi eventuali specifici requisiti richiesti dall’Autorità di vigilanza italiana, sia sotto il profilo regolamentare (ad esempio, iscrizione al Rui), sia sotto il profilo della competenza professionale.
L’esternalizzazione deve dunque essere oggetto di un analitico e costante monitoraggio al fine di evitare sanzioni, anche estremamente severe, da parte delle competenti Authorities.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

I più visti