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I nuovi obblighi assicurativi previsti dalla legge Gelli

Il nuovo dispositivo mira a mutare radicalmente l’assetto della responsabilità medica nel nostro Paese, introducendo alcune novità significative in grado di imprimere un potente contraccolpo sia sul piano giuridico sia in ambito assicurativo (TERZA PARTE)

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Per quanto riguarda l’obbligo di copertura previsto dalla legge Gelli, la natura della responsabilità oggetto di queste polizze è definita all’articolo 7 del testo con l’istituzione di un sistema a doppio binario: per le strutture pubbliche e private, essa si configurerà come responsabilità di tipo contrattuale, ex articoli 1218 e 1228 del c.c. Il professionista sanitario dipendente, invece, risponderà ai sensi dell’articolo 2043 c.c., cardine della responsabilità extra-contrattuale.
Tutte le strutture sono quindi tenute ad acquistare una polizza di assicurazione, o a munirsi di uno strumento equivalente, per coprire la responsabilità propria e del personale operante al loro interno, fatta eccezione per quelli che svolgono la propria attività in regime libero-professionale. Costoro, inclusi coloro che dovessero servirsi di una struttura per adempiere a un’obbligazione direttamente assunta, ad esempio per operare un proprio cliente, dovranno munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale, a copertura dei danni di natura contrattuale eventualmente causati ai loro pazienti.
In pratica, se un professionista della sanità svolge la propria mansione come dipendente, o in regime intramurario, è la struttura a prendersi carico dei danni eventualmente causati a pazienti e terzi, assai similmente a quanto accade in altri Paesi per applicazione della cosiddetta vicarious liability.

AUMENTERANNO I COSTI PER LE STRUTTURE?
A questo punto non sarà più possibile che le strutture private rispondano in seconda battuta o in secondo rischio, rispetto alle polizze di responsabilità contratte dal personale loro dipendente. Tale prassi ha consentito a molti ospedali privati di ottenere sconti considerevoli sui premi di polizza, da parte di quegli assicuratori che vedevano nell’esistenza di una copertura sottostante un alleggerimento del rischio corso. (continua a pag. 2)
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È quindi prevedibile che i costi assicurativi di queste strutture aumentino ora significativamente, a dispetto dell’intento, dichiarato dagli estensori della legge, di calmierarli.
Per conoscere i requisiti minimi, i massimali e le condizioni di copertura che devono essere previsti dalle polizze, bisognerà comunque attendere che sia emanato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un apposito decreto, a cura del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero della Salute e con il ministero dell’Economia e delle finanze, e dopo aver ascoltato tutte le parti in causa, dall’Ivass all’Ania, alle associazioni che rappresentano le strutture sanitarie e sociosanitarie private, alle federazioni degli Ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, incluse le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti.

EVITATA LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
In base al disposto dell’articolo 9 della legge, nel caso in cui il professionista sanitario fosse un dipendente ed avesse commesso il danno con dolo o colpa grave, la struttura o l’assicuratore che avessero provveduto a risarcire il danno possono agire in rivalsa nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 1916 del c.c.
Qualora si trattasse di un dipendente del Servizio sanitario nazionale, anche se operante in regime di convenzione o di libera professione intramuraria, ci troveremmo di fronte a una responsabilità di tipo amministrativo, che sarebbe esercitata presso la Corte dei Conti.
Si tratta di una novità rispetto alla prima stesura della proposta di legge, che escludeva la giurisdizione del tribunale amministrativo, affidando tutti i procedimenti, inclusi quelli riguardanti i dipendenti pubblici, al giudice ordinario. Lo stralcio di questa disposizione dal testo definitivo della legge è stato evidentemente mutuato dal timore che si venisse a creare una disparità di trattamento nell’ambito della giustizia amministrativa, essendo quella dei professionisti sanitari l’unica categoria di dipendenti pubblici sottratta alla giurisdizione della Corte dei Conti.  

RISARCIMENTI POTENZIALMENTE CALMIERATI
Per garantire l’efficacia della rivalsa, la legge obbliga ciascun dipendente di strutture sanitarie o sociosanitarie, siano esse pubbliche o private, a stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave.  
In ogni caso, a meno che il professionista non sia citato in solido con la struttura o come parte del giudizio, il regresso nei suoi confronti potrà essere esercitato solo a risarcimento avvenuto, entro e non oltre un anno dalla data del relativo pagamento. È inoltre previsto un limite massimo per l’importo dell’eventuale surroga, sia essa per responsabilità amministrativa che esperita ai sensi dell’articolo 1916 del c.c., pari a tre volte la retribuzione lorda o comunque l’introito percepito dal sanitario nell’anno di inizio della condotta che ha causato l’evento, o in quello immediatamente precedente a esso.
Si tratta di una novità piuttosto rimarchevole, in grado di calmierare l’ammontare dei risarcimenti, soprattutto per quanto attiene alla responsabilità di quei medici che non dipendono dal servizio pubblico.
Di solito i risarcimenti delle polizze per colpa grave da responsabilità amministrativa non sono particolarmente elevati, per effetto del cosiddetto potere riduttivo dell’addebito esercitato dalla Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 83 del R.D. 2440/1923. Ciò perché, a causa della riconosciuta complessità dell’organizzazione amministrativa pubblica, si tende a escludere che l’intera responsabilità di un fatto possa essere addebitata a un solo convenuto e viene dunque concesso al giudice amministrativo il potere di ridurre la quantità di danno da porre a carico del responsabile.
Al contrario, l’importo spettante a un assicuratore che si avvalesse del proprio diritto di surroga nei confronti del dipendente di una clinica privata, specialmente di fronte a un massimale capiente garantito dalla relativa polizza di assicurazione, potrebbe essere anche molto cospicuo.  
Sotto questo aspetto è possibile che la prospettiva di una riduzione dell’ammontare recuperabile dagli assicuratori in sede di rivalsa, per effetto dei limiti imposti dalla legge, comporti un ulteriore inasprimento dei premi di polizza delle strutture.

TORNERANNO LE COMPAGNIE? DIFFICILE DIRLO
C’è infine da rilevare un certo sbilanciamento a sfavore dell’esercente la professione sanitaria, tenuto ad acquistare una polizza assicurativa da un soggetto che non è a sua volta obbligato a contrarre. Non è previsto alcun dovere di sottoscrivere questi contratti da parte degli assicuratori, il che si pone in antitesi logica rispetto al disposto dell’articolo 12 della legge, che introduce un sistema di azione diretta del danneggiato analogo a quello in vigore per l’assicurazione obbligatoria della Rc auto dove, com’è noto, l’impegno a contrarre è contemplato.
È dunque prematuro determinare se questa normativa complessa e ricca di sfaccettature, della quale abbiamo fin qui analizzato solo alcuni aspetti, sarà effettivamente in grado di invertire il processo di smarcamento posto in atto da tanti assicuratori locali, attirando un numero più ampio di sottoscrittori del rischio clinico nel nostro mercato.

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