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L’assicurazione dei diritti di proprietà industriale

L’originalità e la creatività che danno vita a un prodotto sono più tutelate all’estero che in Italia. Invece, questo valore dell’azienda rappresenta una garanzia verso gli stakeholder e la base per lo sviluppo del business

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In un contesto economico nel quale i diritti di proprietà industriale stanno assumendo un’importanza strategica nella vita delle imprese, destano un interesse crescente le coperture assicurative volte a tutelare tali diritti, molto diffuse all’estero (in particolare, nei Paesi anglosassoni) ma ancora quasi sconosciute in Italia.
Dunque, sebbene non sia questa la sede per una disamina approfondita delle caratteristiche di tali coperture e delle problematiche alle stesse sottese, riteniamo interessante evidenziarne la funzione e le potenzialità, non senza aver fatto un cenno preliminare alla tipologia dei rischi assicurabili e dei danni risarcibili.

Cosa si può assicurare
Per quanto riguarda i rischi, sono considerati assicurabili, nella prassi estera, sia quelli collegati alla perdita di titolarità della privativa, sia quelli collegati alla perdita del relativo valore economico.
In particolare, i rischi di perdita di titolarità ritenuti assicurabili sono quelli determinati da azioni di rivendicazione, nullità e contraffazione; e ciò sia nel caso di controversie in cui l’assicurato è convenuto in giudizio da terzi, sia nel caso di controversie promosse dall’assicurato (a condizione ovviamente che quest’ultimo non si sia appropriato volutamente di privative altrui). Al contrario, si ritiene non possano essere oggetto di copertura i rischi di decadenza, essendo questa determinata di regola da dolo o intenzionalità da parte del titolare della privativa (si pensi alla decadenza per non uso o ancora alla decadenza per mancato pagamento delle tasse di conservazione).
Sono considerati assicurabili, come anticipato, anche i rischi connessi alla perdita del valore economico delle privative.
Dal punto di vista operativo va tenuto presente, tuttavia, che la perdita di valore può dipendere dalle cause più disparate (come per esempio, il superamento tecnologico di un brevetto, la perdita di attrattiva di un marchio, il cambiamento delle esigenze del mercato o la disaffezione dei consumatori verso un determinato segno distintivo) e che tali cause non sono sempre di facile identificazione, con la conseguenza che appare consigliabile un approccio particolarmente cauto nella redazione e negoziazione delle clausole di polizza, soprattutto di quelle relative all’oggetto della copertura e alla determinazione del premio.

I rischi del valore intangibile
Per quanto riguarda poi i danni risarcibili, possono consistere tanto nel danno emergente, quanto nel lucro cessante.
In particolare, il danno emergente è rappresentato dalle perdite conseguenti alla privazione totale o parziale del diritto di esclusiva sul bene immateriale e viene determinato di regola avuto riguardo al valore dell’intangible al momento del sinistro. Va precisato, tuttavia, che la determinazione del suddetto valore non è sempre facilmente praticabile, non solo perché i criteri di valutazione elaborati dagli aziendalisti sono vari, ma perché l’adozione dell’uno o dell’altro può condurre a risultati completamente diversi, con la conseguenza che una scelta ponderata che abbia riguardo alle particolarità del caso concreto è d’obbligo.
Rientrano nel danno emergente anche le spese legali cui l’assicurato abbia dovuto far fronte per proteggere le proprie privative.
Il lucro cessante, la cui risarcibilità è subordinata all’esistenza di una previsione contrattuale ad hoc, è rappresentato, invece, dalla perdita dei profitti che il titolare o il licenziatario di una privativa avrebbe verosimilmente realizzato se non avesse subito la perdita totale o parziale del proprio diritto, per tutto il tempo necessario ad ottenere o creare un bene immateriale volto a sostituire il precedente.
Un’ulteriore voce di danni può derivare poi dalla condanna dell’assicurato al risarcimento dei danni provocati a terzi comminata all’esito del giudizio di rivendicazione, nullità o contraffazione.

Un volano per il business
Con riferimento alla funzione, come evidenziato da più parti, le polizze IP costituiscono non solo uno strumento di riduzione dei rischi ivi esaminati, consistenti nella possibile perdita di titolarità delle privative o del relativo valore economico, ma anche uno strumento idoneo a garantire un più facile accesso al credito da parte dei titolari delle privative medesime: è notorio che gli istituti bancari e finanziari sono tradizionalmente più propensi a concedere finanziamenti a soggetti impegnati in politiche di contenimento dei rischi, piuttosto che a soggetti disinteressati a tali politiche.
A ciò si aggiunga che offrendo una sorta di copertura contro i rischi di coinvolgimento in controversie sulla titolarità o sulla contraffazione delle privative industriali facilmente accessibile anche alle piccole e medie imprese, le polizze IP finiscono per assolvere a una funzione incentivante per gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, rispetto al quale le piccole e medie imprese svolgono spesso un ruolo propulsivo.
Dunque, considerato il ruolo strategico che le privative industriali stanno via via assumendo, riteniamo di poter concludere la breve disamina delle coperture assicurative in materia di diritti IP affrontata in questa sede con un auspicio: che il mercato assicurativo italiano possa aprirsi il prima possibile a tale strumento, in quanto potenzialmente idoneo a costituire un vero e proprio volano per la crescita industriale e finanziaria non solo delle grandi realtà imprenditoriali ma anche, come evidenziato, delle piccole e medie imprese e in definitiva, del sistema economico nazionale nel suo complesso.

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