Insurance Trade

Il colpo di mano sul ddl 1.063

Nello scorso numero di questa rubrica, si è dato conto dell’approvazione del disegno di legge Turco con contenuti poi parzialmente stralciati. La nuova forma introduce nella normativa le tabelle milanesi, con eccezioni per la Rc auto e Rc sanitaria

Watermark vert
La frenesia del nostro legislatore e la colpevole nostra abitudine remota, quasi antropologica per l’uso dell’incongruenza nella generazione dei provvedimenti legislativi (e che talvolta presentano margini di illogicità) questa volta ci hanno giocato un brutto scherzo.
Abbiamo così dato notizia la scorsa settimana, su questa rubrica, dell’approvazione (in prima lettura alla Camera del Deputati) del disegno di legge ddl 1.063 (primo firmatario On. Turco) ,dando conto di una lettura della norma approvata che, ove confermata anche al Senato, avrebbe dettato una svolta epocale in tutto il sistema del risarcimento del danno alla persona da fatto illecito nel nostro ordinamento.  
Abbiamo in particolare dato conto di due elementi di assoluto rilievo: la riscrittura integrale dell’art. 2.059 c.c., con una nuova codifica del danno non patrimoniale e, di contro, l’abrogazione di ogni sistema tabellare distintivo tra quello universale e nazionale (le tabelle milanesi) e quello redatto dal legislatore per i singoli comparti della Rc auto e ora della Rc sanitaria (in forza dell’art. 7 della recentissima Legge Gelli, n. 24 dell’8 marzo 2017).

Nulla di tutto ciò è avvenuto e ce ne scusiamo con i lettori.
In verità, con un improvviso “colpo di mano” (usiamo la terminologia riferita nei comunicati della minoranza parlamentare, con la quale viene raccontata, per un verso, la vicenda parlamentare), l’originale progetto di legge, ribattezzato “Bonafede”, che conteneva le dette novità, è stato interamente svuotato da un emendamento (On. Turco, appunto, approvato in Commissione) che ha eliso la parte di riscrittura del nuovo articolo 2.059 c.c. e con esso il danno non patrimoniale.

La consacrazione delle Tabelle milanesi
Permane, non di poco conto, la novità dell’elevazione normativa della tabella milanese a criterio nazionale (con la sua introduzione, come si è già detto, all’art. 84 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile, e con margine di personalizzazione innalzato per lo più al 50%), ma la stessa non sarà definitivamente applicabile, se il danno derivi da sinistro stradale o da errore medico.
Il testo, questo è sicuro, dovrà passare all’approvazione del Senato, ove si annuncia battaglia: se approvato in questo scampolo di legislatura, consentirà di chiudere il cerchio della piena affermazione della tabella milanese in un momento in cui i contrasti all’applicazione di tale sistema si facevano sentire sempre più forti (le tabelle elaborate e adottate presso i tribunali di Roma e Venezia ne sono un esempio).
Resteranno, si ripete, estranei a tale regolamentazione i danni auto e da med mal, anche se la tabella di Milano continuerà a costituire un criterio suppletivo di generazione giurisprudenziale per i danni da lesioni gravi (da 10 a 100% di danno biologico), ove mai, ancora una volta, la promessa di emanazione delle tabelle di legge, volute nel 2005 dal codice delle assicurazioni all’art. 138, non vedrà la luce.

Una carenza da sanare
Resta il rammarico, dopo tanti anni di lavori parlamentari nelle Commissioni, non della mancata approvazione del testo originale del progetto Bonafede (obiettivamente troppo gravoso nelle entità economiche per la sostenibilità del sistema, come avevamo paventato nel numero precedente convinti della sua provazione), ma bensì del fatto che il nostro ordinamento, anche per una evidente contrapposizione ideologica e insanabile per categorie di interessi, non sia in grado di dotarsi di una normativa unitaria di definizione del danno non patrimoniale, pur mantenendo diversamente regolate le entità dei sistemi a grande impatto sociale (auto e medica), come ha da tempo richiesto la Corte Costituzionale.
Seguiremo, dunque, l’iter futuro di questa proposta di legge e le possibili implicazioni sociali e macroeconomiche comunque in essa presenti e potenzialmente esplosive.   

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ddl 1.063,
👥

I più visti