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Pid: trasparenza anche per i danni

La necessità di sintetizzare nell’informativa precontrattuale le note salienti delle polizze, in conformità alla direttiva Idd, apre il tema cruciale per le compagnie della selezione delle informazioni: anche questo è contenuto nel documento n. 10/2016 di Ivass in consultazione

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Nel più ampio quadro tracciato dal legislatore europeo nel settore assicurativo, sempre più incline alla trasparenza dell’informativa offerta al contraente e alla comparabilità, accanto al regolamento sui Priips (n. 1286/2014) con riferimento ai prodotti di investimento, prende attualmente forma anche una disciplina che interesserà le polizze del ramo danni con il documento denominato Pid (Product information document), corrispettivo del più conosciuto Kid (Key information document).
Il Pid è il documento che racchiuderà in sintesi tutte le caratteristiche essenziali delle polizze danni, e che dovrà essere adottato dalle compagnie in conformità all’art. 20 comma 8 della direttiva Ue 97/2016 sulla distribuzione assicurativa (Idd), ulteriormente precisato dal recente documento pubblicato da Eiopa n. 17-056 il 7 febbraio 2017. Se la direttiva Idd consolida l’obbligo di fare luce sulle caratteristiche essenziali della polizza, Eiopa offre nel dettaglio i parametri tecnici, grafici, stilistici e linguistici per la redazione del Pid, proponendo un template per la sua realizzazione.
In termini più generali, è noto che il tema della trasparenza e della completezza dell’informazione offerta alla clientela sia ormai a tutti gli effetti trasversale ai settori assicurativo, bancario e finanziario, grazie a normative di carattere ordinario e regolamentare a ciò orientate (si pensi soltanto all’impatto delle direttive Mifid I e II).

UNA LINEA UNICA VERSO LA TRASPARENZA
Le modifiche al regolamento Isvap n. 35/2010, attualmente in fase di pubblica consultazione all’interno del documento Ivass n. 10/2016 con riguardo alla predisposizione dell’informativa precontrattuale per i prodotti assicurativi del ramo danni, dovranno dunque leggersi in senso convergente rispetto a quanto già dettato in ambito di trasparenza bancaria, nonché in analogia con quanto previsto per i prodotti di investimento dal regolamento sui Priips (n. 1286/2014).
Le riforme, volte a semplificare l’informazione dei contraenti nell’ottica della trasparenza e della progressiva riduzione delle distanze tra la clientela e le compagnie, ispirate a finalità di diversificazione e alleggerimento delle forme di comunicazione, sembrano quindi destinate ad arricchirsi di una nuova materia, essendosi estese anche alla standardizzazione dei documenti precontrattuali per il ramo danni, in linea con la direttiva Idd.
Le novità in tema di trasparenza riguardanti il Pid dovrebbero essere recepite e coordinate attraverso l’introduzione di una modalità di redazione della documentazione informativa per il ramo danni mediante l’articolo 33bis (Consegna dell’informativa precontrattuale) del regolamento Isvap n. 35 del 2010.

BREVI MA COMPLETI
Semplificare significa quindi, specie nell’ottica della direttiva Idd, trovare il giusto criterio per selezionare. E la selezione, intesa (anche in considerazione della brevità della nuova nota informativa) come necessità di soppesare quali informazioni offrire al cliente, con quali modalità, nonché a quali clienti debba essere indirizzata, è un aspetto centrale emerso dalla pubblica consultazione del documento n. 10/2016 di Ivass.
Riguardo ai contenuti, conformemente a quanto previsto in tema di Pid dalla normativa europea già citata, i criteri di semplificazione comportano innanzitutto una riduzione della quantità delle informazioni, utile a fini di confronto dei prodotti offerti sul mercato. Compaiono quindi modalità alternative di consegna della nota informativa, ad esempio mediante il ricorso a mezzi telematici, comunque previo consenso dello stesso cliente. Inoltre, sotto un profilo soggettivo, si confermano le esenzioni per la consegna della nota informativa rispetto ai contraenti di polizze per grandi rischi, e vengono introdotte le esenzioni in caso di contratti oggetto di trattativa individuale.
La scelta delle informazioni da fornire sin dalla fase precontrattuale dell’intermediazione del contratto assume dunque un ruolo cruciale per la compagnia nella predisposizione dei documenti, soprattutto in un’ottica prospettica, in relazione alla prevenzione di eventuali reclami del contraente. Come noto infatti, gli obblighi e le responsabilità relativi alla gestione dei reclami sono oggi condivisi tra le imprese e gli intermediari, a seguito del recepimento del provvedimento Ivass n. 46 del 2016 da parte del regolamento Isvap n. 24/2008, secondo un orientamento fortemente ispirato alle linee guida di Eiopa.

IL RUOLO DELL’INFORMATIVA IN CASO DI RECLAMO
In caso di reclamo infatti, la valutazione complessiva sull’intermediazione del contratto passerà necessariamente per il controllo della consegna dell’informativa e della documentazione al cliente, verificando che questi avesse gli strumenti e gli elementi per comprendere la portata delle obbligazioni assunte dal contratto, già in fase di consegna della documentazione precontrattuale. La chiarezza circa i profili salienti del prodotto, nonché la sua confrontabilità con altri esistenti sul mercato, finalità esplicite cui mira la trasparenza dell’informativa, non devono quindi essere in alcun modo ostacolate da note informative poco complete.
Sarà poi fondamentale creare una sinergia con la formazione degli intermediari addetti alla distribuzione del prodotto, incentivata dalla direttiva Idd nonché dal vigente regolamento Ivass n. 6/2014, già consci dell’importanza di un’integrazione dell’informativa precontrattuale con eventuali approfondimenti in sede di colloquio.
Alla luce delle considerazioni effettuate, appare evidente che le compagnie e gli intermediari saranno chiamati, ora anche con riferimento ai rami danni, a prendere atto non soltanto di una terminologia assicurativa in rapida evoluzione, ma anche della progressiva convergenza degli obiettivi di tutela dell’assicurato-contraente all’interno del mercato mediante la predisposizione di condizioni sempre più accessibili e di modalità di distribuzione più flessibili a beneficio della comunicazione. All’esito della pubblica consultazione del documento Ivass n. 10/2016, sarà pertanto necessario un raccordo delle normative e una profonda attività di compliance volta da un lato all’adeguamento della documentazione, dall’altro alla verifica in concreto del funzionamento di quell’impianto definito da Idd. In considerazione del principio di product oversight governance, la nuova normativa postula necessariamente la collaborazione tra le compagnie e gli intermediari sul controllo del prodotto, che a maggior ragione si ipotizza possa estendersi al tema della selezione degli aspetti salienti dei contratti da comunicare alla clientela e all’informativa precontrattuale con finalità di trasparenza.

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