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Pog: un’occasione verso l’Insurtech

L’introduzione del Pog (Product oversight and governance arrangement) prevista dalla direttiva Idd richiede agli intermediari uno sforzo di ottimizzazione, dalla definizione di una policy distributiva all’utilizzo di supporti informatici

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Ivass ha recentemente emanato il primo documento di consultazione del 2017  recante lo schema di lettera al mercato per l’applicazione degli orientamenti preparatori di Eiopa sui presidi in materia di governo e controllo di prodotto (Pog)  da parte di imprese di assicurazione  e distributori di prodotti assicurativi . Gli orientamenti Eiopa intendono fornire indicazioni alle autorità nazionali europee per la preparazione del mercato assicurativo all’implementazione della direttiva Ue n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, la cosiddetta direttiva Idd, che prevede la realizzazione del Pog e che entrerà in vigore il 23 febbraio 2018, a distanza di oltre tredici anni dalla direttiva vigente (n. 2008/92/CE).

UN IMPEGNO PER I DISTRIBUTORI
La motivazione della decisione di Ivass di aprire un confronto con il mercato assicurativo italiano, per concertare con gli attori interessati l’approccio implementativo, va cercata nel rilievo della novità normativa, che avrà un impatto significativo sui presidi organizzativi esistenti. Questo è vero in particolar modo per i distributori, dal momento che le compagnie sono da tempo impegnate nell’ottimizzazione organizzativa per adattare la loro governance ai più ampi principi e indicazioni di Solvency II.  
Il versante distributivo non ha dovuto avviare, se non su base volontaria individuale, alcun processo di sistematica ottimizzazione e razionalizzazione dei propri presidi di governance. È quindi verosimile attendersi uno scenario piuttosto articolato, con diversi livelli di preparazione rispetto alla richiesta normativa. A questo si aggiunge la minore standardizzazione di processi, procedure e presidi informatici del mondo distributivo rispetto a quello delle compagnie.
L’analisi che segue intende fornire una previsione delle possibili ripercussioni in termini di oneri e opportunità per gli attori coinvolti dalla novità. A tale scopo verranno disaminati taluni aspetti, opportunamente selezionati, della direttiva Idd-Pog e del contesto di riferimento. Il testo non intende fornire una sintesi esaustiva della richiesta normativa (per questo si rimanda ai sopra citati documenti emanati da Eiopa e da Ivass).

COERENZA TRA IDD E SOLVENCY
Il quadro normativo di riferimento per la direttiva Idd è Solvency II, richiamata, per altro, più volte nella disposizione, che esplicita l’invito per le compagnie a inserire le novità nel più ampio contesto della normativa europea di solvibilità. Tale aspetto è estremamente rilevante, tanto per una lettura critica dell’indicazione della direttiva, che garantisce coerenza e continuità con la normativa di solvibilità, quanto per trarre spunti di ottimizzazione implementativa rispetto ai presidi esistenti. Tra gli aspetti chiave che vale la pena citare vi sono: la centralità di considerazioni relative alla quantità e qualità dei dati-informazioni che vengono condivisi da distributori e compagnie; la necessità di stabilire presidi organizzativi e informatici atti a supportare la continuità dell’attività di verifica dell’adeguatezza dei prodotti proposti; l’invito esplicito ad adottare un approccio prospettico, effettuando analisi di scenario preventive e vincolanti per l’immissione-aggiornamento di prodotti nel mercato; la necessità di produrre adeguata documentazione procedurale (policy) dell’attività effettuata. Da evidenziare che quest’ultimo adempimento viene esteso ai distributori, che dovranno produrre e aggiornare periodicamente una policy distributiva. Da rilevare inoltre l’invito, in primis ai distributori, ad effettuare tempestivamente una gap analisys per verificare l’impegno richiesto per il recepimento normativo. Infine, la direttiva Idd richiama più volte il principio di proporzionalità di applicazione permeante la sopracitata normativa di solvibilità. In particolare, nel caso dei distributori tale principio viene declinato tanto in termini di complessità dei prodotti quanto di dimensioni e tipologia di distributore .

UNO STIMOLO ALLA DIGITALIZZAZIONE
Il secondo elemento cardine per contestualizzare la direttiva Idd è il fenomeno noto come insurtech, ossia il crescente livello di utilizzo di strumenti digitali-informatici da parte degli attori del mercato assicurativo. L’utilizzo di strumenti digitali è infatti ormai consolidato nelle fasi di analisi e studio di un prodotto (e.g. profilazione di client needs), nella distribuzione dei prodotti (e.g. web channel), nella gestione dei prodotti (e.g. IoT, big data e gestione frodi) e del rapporto con il cliente (e.g. web access alle principali operazioni su contratti assicurativi).
La direttiva Idd, imponendo a distributori e compagnie l’adozione di presidi informatici adatti alla verifica continuativa dell’adeguatezza dei prodotti proposti e all’interscambio di dati funzionalmente a tale scopo, costituisce un ulteriore elemento di rafforzamento della digitalizzazione. Ancora una volta, oneri e vantaggi saranno maggiormente rilevanti per i distributori. La richiesta normativa, infatti, introdurrà maggiore uniformità di strumenti e procedure nella distribuzione, garantendo uno standard minimo de facto. Ciò potrà divenire uno stimolo per taluni distributori per massimizzare la propria efficienza, aumentando il livello di digitalizzazione e andando oltre la stretta richiesta normativa, con l’obiettivo di aumentare la propria competitività sia rispetto ai competitor tradizionali che a quelli digitali (nessun device potrà sostituire il valore aggiunto della consulenza professionale, se quest’ultima si dota di strumenti digitali a cui delegare le attività digitalizzabili). Di contro, è importante che i distributori colgano da subito la rilevanza del cambiamento in fieri e, in coerenza con quanto richiesto esplicitamente dalla lettera Ivass, si attivino da subito per effettuare una mappatura di prodotti e processi esistenti .
A tal proposito, si rammenta che la normativa europea non ha lo scopo di uniformare l’approccio europeo all’adeguatezza dei prodotti proposti, ma si limita a fornire un livello minimo di tutela del consumatore. Per tale ragione, le autorità locali, inclusa Ivass, avranno facoltà di rendere più restrittive le indicazioni per distributori e/o produttori, ma non potranno alleggerire gli obblighi sopra indicati che sono contenuti nella normativa europea. Non si ravvisano quindi rischi nell’immediato avvio delle attività indicate da Ivass (i.e. mappatura di prodotti e processi, e gap analisys).

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